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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1140

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1140 della Commissione del 9 giugno 2023 recante trecentotrentasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda

Normativa europea32023R1140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1140 aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione applicabile alle persone ed entità associate all’ISIL (Da’esh) e ad Al-Qaeda. In particolare, recepisce la decisione del comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 5 giugno 2023, che ha cancellato due soggetti dall’elenco. La modifica si limita quindi alla soppressione di due voci dall’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 e produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 mediante la cancellazione di due persone fisiche dall’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, in modo diretto, a tutti i soggetti tenuti a rispettare le misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 881/2002. L’intervento riguarda esclusivamente l’aggiornamento dell’elenco contenuto nell’allegato I, con la soppressione di due voci relative a persone fisiche precedentemente designate; non introduce nuove categorie di soggetti né nuove misure sostanziali. L’efficacia decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1140 della Commissione aggiorna l’elenco dei soggetti destinatari delle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 881/2002, relativo a persone ed entità associate all’ISIL (Da’esh) e ad Al-Qaeda. L’intervento dà seguito alla decisione del 5 giugno 2023 del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha disposto la cancellazione di due nominativi dall’elenco internazionale di riferimento.

Contesto e base normativa

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 881/2002 e, in particolare, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5, quali basi per l’aggiornamento tecnico dell’allegato I. Il considerando evidenzia che tale allegato contiene l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

Ambito della modifica

La misura ha carattere puntuale e non introduce un nuovo regime sanzionatorio. Essa si limita a modificare l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 mediante la soppressione di due voci nell’elenco delle "Persone fisiche":

  • Abd Al-Aziz Aday Zimin Al-Fadhil, con gli alias indicati nel testo e i dati identificativi riportati;
  • Hamad Awad Dahi Sarhan Al-Shammari, con l’alias e i dati identificativi riportati.

La cancellazione delle voci implica che tali soggetti non risultano più inclusi nell’elenco UE soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche ai sensi del regolamento modificato.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti regolamentari dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionali.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità della modifica

La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 5. La finalità è aggiornare l’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche in coerenza con le decisioni del comitato sanzioni ONU.

Cancellazione di due persone fisiche dall’allegato I

L’allegato del regolamento sopprime dall’elenco delle "Persone fisiche" due voci: Abd Al-Aziz Aday Zimin Al-Fadhil e Hamad Awad Dahi Sarhan Al-Shammari, con i relativi alias e dati identificativi riportati nel testo. La soppressione comporta la loro esclusione dall’applicazione delle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 881/2002.

Effetti temporali e applicabilità diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunemisure restrittive finanziarieantiterrorismo

Testo integrale

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