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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1126

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1126 del Consiglio dell'8 giugno 2023 che attua il regolamento (UE) 2016/1686 che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Da'esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati

Normativa europea32023R1126

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 relativo alle misure restrittive contro ISIL (Da'esh) e Al Qaeda. A seguito di un aggiornamento dell’elenco del Comitato per le sanzioni ONU e della successiva iscrizione nella disciplina UE di riferimento, il Consiglio dispone la soppressione dall’elenco di una persona fisica già designata in tale quadro. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686, sopprimendo una persona fisica dall’elenco delle misure restrittive contro ISIL (Da'esh) e Al Qaeda.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, per effetto della diretta applicabilità, a tutti i soggetti tenuti a rispettare le misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2016/1686. L’intervento riguarda esclusivamente l’aggiornamento dell’elenco dei destinatari delle misure restrittive contenuto nell’allegato I del regolamento 2016/1686, senza incidere sulla disciplina generale delle misure. L’effetto concreto è la soppressione di una persona fisica dall’elenco; non sono previste altre modifiche sostanziali o esclusioni ulteriori.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1126 del Consiglio: aggiornamento delle misure restrittive contro ISIL (Da'esh) e Al Qaeda

Il regolamento interviene in modo puntuale sul regime sanzionatorio dell’Unione previsto dal regolamento (UE) 2016/1686, che impone misure restrittive supplementari contro ISIL (Da'esh), Al Qaeda e persone, entità e organismi a essi associati. Il provvedimento recepisce l’evoluzione delle liste rilevanti a livello ONU e UE, limitandosi a modificare l’allegato I del regolamento base.

Contesto normativo e finalità

Il Consiglio richiama il regolamento (UE) 2016/1686 e la competenza ad aggiornarne gli allegati. Nei considerando si precisa che il 26 aprile 2023 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito dalle risoluzioni 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015), ha aggiunto due persone all’elenco soggetto a misure restrittive. Successivamente, il 3 maggio 2023, tali persone sono state inserite nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

Effetto sostanziale della modifica

Poiché una delle persone così inserite risultava già designata ai sensi del regolamento (UE) 2016/1686, il Consiglio dispone la sua rimozione dall’allegato I di tale regolamento. La modifica è quindi di natura esclusivamente elenco-soggettiva: non introduce nuove categorie di destinatari, non amplia il regime delle misure restrittive e non disciplina in modo autonomo obblighi operativi aggiuntivi.

Contenuto dell’articolo 1

L’articolo 1 stabilisce che l’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 è modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato del regolamento indica la soppressione della voce n. 9 della rubrica "A. Persone fisiche di cui all’articolo 3", relativa a Sultan Aziz AZAM, con i relativi alias e dati identificativi (anno di nascita 1985, luogo di nascita Afghanistan, cittadinanza afghana).

Entrata in vigore e natura giuridica

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati sull’elenco sanzionatorio UE.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento 2016/1686

L’articolo 1 modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione, che sopprime la voce relativa a Sultan Aziz AZAM (con i relativi alias e dati identificativi) dalla rubrica "A. Persone fisiche di cui all’articolo 3".

Contesto del riesame delle designazioni

Nei considerando si ricorda che il 26 aprile 2023 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiunto due persone all’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive e che il 3 maggio 2023 tali persone sono state inserite nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002; poiché una di esse risultava già designata ai sensi del regolamento (UE) 2016/1686, il Consiglio ritiene opportuno rimuoverla dall’allegato di quest’ultimo regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunelotta al terrorismomisure restrittive

Testo integrale

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