Cassazione Civile, Ordinanza n. 29476/2024 del 14/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un condominio aveva agito per la restituzione di somme pagate a una società fornitrice, deducendo l’assenza di un rapporto contrattuale e quindi di una causa giustificativa del pagamento. Il tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la corte d’appello aveva riformato la decisione, qualificando la pretesa come ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. e condannando la società alla restituzione della somma incassata, con interessi legali dalla domanda. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 2033 c.c., sostenendo che il pagamento sarebbe stato eseguito al "giusto creditore" perché l’amministratore del condominio aveva presentato titoli all’incasso per saldare bollette emesse dalla società; (2) violazione dell’art. 1994 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, assumendo che il possesso in buona fede di assegni bancari la sottraesse a rivendicazione. Il condominio ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, sostenendo in subordine l’applicabilità dell’art. 2041 c.c. per ingiustificato arricchimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto dei requisiti di ammissibilità ex art. 360-bis c.p.c., ritenendo che la sentenza d’appello fosse conforme ai principi consolidati sulla ripetizione di indebito, e ha ritenuto infondato/inammissibile il secondo motivo, escludendo l’applicabilità dell’art. 1994 c.c. ai rapporti diretti tra solvens e accipiens e rilevando che non era stato dedotto un omesso esame di un fatto storico decisivo. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. È stata confermata la condanna della società alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al pagamento delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
La ripetizione di indebito richiede l’esecuzione di un pagamento e la mancanza di una causa solvendi; l’azione spetta tra solvens e accipiens e opera anche quando il pagamento sia stato fatto a soggetto non effettivamente creditore, se manca il titolo giustificativo.
art. 2041 c.c.
L’azione di arricchimento senza causa è distinta dalla ripetizione d’indebito quanto a presupposti, petitum e causa petendi; opera solo in mancanza di altra azione tipica e il relativo ristoro è commisurato al minore tra arricchimento e depauperamento.
art. 1994 c.c.
La tutela del possessore di buona fede del titolo di credito riguarda l’acquisto del titolo da non proprietario secondo le regole di circolazione e non i rapporti diretti tra chi paga e chi incassa la somma; non si estende al mero incasso delle somme.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge è escluso quando la decisione impugnata abbia applicato correttamente la disciplina dell’indebito e non sussistano errori nell’individuazione della norma regolatrice.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo; il mancato esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio.
art. 360-bis c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando non si confronta con il filtro di ammissibilità e non indica ragioni per discostarsi da un orientamento consolidato della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sono posti a carico della parte soccombente i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- L’azione di ripetizione di indebito presuppone l’avvenuto pagamento e l’assenza o il venir meno della causa giustificativa: verificati questi elementi, la domanda è esperibile tra chi ha pagato e chi ha ricevuto la prestazione.
- Il fatto che il destinatario del pagamento sia astrattamente creditore di un diverso soggetto o che il titolo di credito sia stato materialmente presentato all’incasso non esclude, di per sé, la ripetizione dell’indebito se il pagamento è avvenuto senza valida causa tra le parti del rapporto considerato dal punto di vista del solvens.
- La disciplina dell’art. 1994 c.c. tutela l’acquisto in buona fede del titolo di credito secondo la sua circolazione, non il mero incasso delle somme e non i rapporti diretti inter partes, che restano regolati dalle norme generali.
- La distinzione tra ripetizione d’indebito e arricchimento senza causa è netta: cambiano presupposti, oggetto della domanda e criteri di quantificazione del ristoro.
- Nel giudizio di legittimità il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una nuova valutazione delle prove; occorre l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la contestazione del peso attribuito agli elementi istruttori dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con un orientamento giurisprudenziale consolidato e non espone argomenti idonei a giustificare un mutamento di giurisprudenza.
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