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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1247

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1247 della Commissione, del 28 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32016R1247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aspartame dalla RPC, confermando l’esistenza di dumping, di un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e del nesso causale tra le importazioni in dumping e il danno subito. La Commissione respinge diverse contestazioni su trattamento di economia di mercato, scelta del paese di riferimento, comparabilità dei prezzi, sottoquotazione e fattori alternativi di pregiudizio. Le misure definitive sono fissate secondo la regola del dazio inferiore, con aliquote comprese tra il 55,4 % e il 59,4 % del prezzo cif, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. È inoltre disposta la riscossione definitiva dei dazi provvisori già istituiti con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/262.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese e riscossione definitiva dei dazi provvisori già versati.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di aspartame (N-L-α-aspartil-L-fenilalanina-1-estere metilico, CAS RN 22839-47-0), attualmente classificato al codice NC ex 2924 29 98 e al codice TARIC 2924299805, originario della Repubblica popolare cinese. Riguarda gli operatori economici che importano il prodotto nell’UE e, in particolare, i produttori esportatori cinesi individuati nell’articolo 1, paragrafo 2, nonché le "altre società" non specificamente menzionate. Le misure si applicano a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; sono inoltre previste condizioni per l’estensione dell’aliquota individuale a nuovi esportatori cinesi che dimostrino di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta, di non essere collegati a soggetti già assoggettati alle misure e di aver esportato successivamente o assunto un impegno contrattuale irrevocabile. Restano salve, salvo diversa disposizione, le norme doganali vigenti; i dazi provvisori già depositati sono riscossi definitivamente.

Dazio antidumping definitivo sull’aspartame originario della Repubblica popolare cinese

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1247 conclude l’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di aspartame dalla Repubblica popolare cinese e istituisce misure definitive. La Commissione ritiene provati il dumping, il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione e il nesso di causalità tra le importazioni a basso prezzo e il deterioramento economico del produttore unionale.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il prodotto interessato è l’aspartame, identificato con formula chimica, CAS RN 22839-47-0, classificato al codice NC ex 2924 29 98 e al codice TARIC 2924299805. Le misure colpiscono le importazioni originarie della RPC e si articolano in aliquote differenziate per specifici produttori esportatori e per tutte le altre società. Il periodo dell’inchiesta considerato per dumping e pregiudizio va dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2015; l’analisi delle tendenze del pregiudizio copre il periodo dal 1° gennaio 2011 alla fine del periodo dell’inchiesta.

Procedura e svolgimento dell’inchiesta

Dopo il dazio provvisorio istituito il 26 febbraio 2016 con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/262, la Commissione ha raccolto osservazioni delle parti interessate, ha svolto audizioni e ha riesaminato i risultati provvisori. Sono stati trattati anche profili di campionamento, trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM), comparabilità dei dati e possibili adeguamenti tecnici. La Commissione ha confermato, con alcune rettifiche e precisazioni, l’impianto istruttorio del regolamento provvisorio.

Valore normale e trattamento di economia di mercato

La richiesta di TEM di un produttore esportatore è stata respinta per mancato rispetto dei criteri 2 e 3 dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ha ritenuto non dimostrato che l’impresa operasse senza distorsioni rilevanti, anche per effetto di incentivi fiscali e dell’acquisizione dei diritti di utilizzo del terreno a condizioni non di mercato. Per la determinazione del valore normale, la Commissione ha inizialmente valutato il Giappone come paese di riferimento, ma ha poi ritenuto il mercato giapponese inadeguato a causa di condizioni di concorrenza non idonee a fornire un parametro equo e ragionevole. Di conseguenza, ha costruito il valore normale sulla base dei prezzi dell’industria dell’Unione, con aggiunta di SGAV e profitto congrui, applicando l’articolo 2, paragrafi 3, 6 e 7, lettera a).

Dumping, confronto e margini definitivi

La Commissione ha confermato i risultati sul prezzo all’esportazione e ha respinto le richieste di adeguamento per conversione valutaria, ritenendo non provato il necessario collegamento diretto tra contratti di cambio e vendita all’esportazione. I margini di dumping definitivi, espressi sul prezzo cif, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, risultano molto elevati: 124,0 % per Changmao, 126,0 % per il Gruppo Sinosweet, 121,4 % per il Gruppo Niutang, 124,6 % per le altre società che hanno collaborato e 126,0 % per tutte le altre società.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

La Commissione conferma che l’industria dell’Unione, rappresentata da un unico produttore, ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Pur non essendo tutti gli indicatori negativi in modo uniforme, la maggior parte degli indicatori economici si è deteriorata: redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito hanno risentito della forte pressione competitiva esercitata dalle importazioni cinesi sottocosto. È stata inoltre confermata una sottoquotazione dei prezzi pari al 21,1 % nel periodo dell’inchiesta. Alcune rettifiche tecniche sono state apportate, tra cui la correzione dell’unità di misura dei prezzi delle importazioni in EUR/kg anziché EUR/t.

Nesso di causalità e altri fattori

La Commissione ha ritenuto che il nesso causale tra importazioni in dumping e pregiudizio non fosse interrotto da altri fattori, pur riconoscendo che il calo dei consumi nell’Unione e l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione abbiano contribuito in misura limitata al deterioramento. Ha escluso che tali fattori annullassero l’effetto delle importazioni cinesi, sottolineando che i prezzi cinesi sono scesi del 12 % nel periodo in esame e che ciò ha esercitato una pressione diretta sui prezzi dell’Unione. Sono state respinte anche le tesi sul presunto pregiudizio autoinflitto e sull’incidenza di altre materie prime o di variazioni di cambio.

Interesse dell’Unione

La Commissione ha concluso che l’adozione delle misure non è contraria all’interesse dell’Unione. Ha ritenuto che esistano fonti di approvvigionamento alternative, incluso il Giappone, e che il dazio non chiuda il mercato ma ripristini condizioni di concorrenza effettiva. Secondo la Commissione, senza misure l’industria unionale rischierebbe di uscire dal mercato, con effetti negativi anche per la concorrenza e per gli utilizzatori nel medio periodo.

Livello del dazio e regola del dazio inferiore

Applicando la regola del dazio inferiore, la Commissione ha fissato il dazio definitivo al livello del margine di pregiudizio, inferiore al margine di dumping. Le aliquote definitive sono quindi pari al 55,4 %, 59,4 %, 59,1 %, 58,8 % o 59,4 % a seconda del produttore o della categoria di società.

Impegni sui prezzi

Alcuni esportatori hanno manifestato interesse per impegni sui prezzi, ma la Commissione ha respinto le offerte ricevute. Ha evidenziato i rischi legati alla volatilità dei costi di produzione, alla possibilità di compensazione dei prezzi nei mercati terzi e alla difficoltà di monitoraggio in assenza di TEM e di piena attendibilità contabile.

Riscossione dei dazi provvisori ed entrata in vigore

Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio ai sensi del regolamento (UE) 2016/262 sono riscossi definitivamente. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Istituzione del dazio antidumping definitivo

Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, è istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese. Il prodotto è definito come aspartame [N-L-α-aspartil-L-fenilalanina-1-estere metilico, N-estere metilico dell’acido 3-ammino-N-(α-carbometossi-fenetil)-succinamico], CAS RN 22839-47-0, classificato al codice NC ex 2924 29 98 e al codice TARIC 2924299805.

Aliquote per produttore esportatore

L’articolo 1, paragrafo 2, stabilisce aliquote individuali: 55,4 % per Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd (codice TARIC addizionale C067); 59,4 % per il Gruppo Sinosweet (C068); 59,1 % per il Gruppo Niutang (C069); 58,8 % per le società che hanno collaborato non incluse nel campione indicate nel regolamento (C070, C071, C072); 59,4 % per tutte le altre società (C999).

Nuovi esportatori e modifica delle aliquote

L’articolo 1, paragrafo 3, prevede che un produttore esportatore cinese possa essere aggiunto all’elenco dei soggetti che hanno collaborato ma non sono stati inclusi nel campione, con applicazione dell’aliquota media ponderata, se prova cumulativamente di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta (1 aprile 2014 - 31 marzo 2015), di non essere collegato a esportatori o produttori già soggetti alle misure e di aver esportato successivamente o di aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportazione rilevante verso l’Unione.

Riscossione definitiva dei dazi provvisori

L’articolo 2 dispone la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/262.

Decorrenza e applicabilità

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecommercio internazionaleantidumpingunione doganaledifesa commercialepolitica commerciale comune

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