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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1249

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1249 della Commissione, del 28 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R1249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i valori forfettari all’importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Tali valori sono fissati in un allegato per specifici codici NC e paesi terzi di origine. Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e produce effetti immediati dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata nell'Unione.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell’allegato del regolamento, per le specifiche voci di nomenclatura combinata e per le origini paese terzo ivi elencate. Rileva ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dal regime applicabile agli ortofrutticoli; non disciplina in generale tutte le importazioni agricole, ma solo i prodotti e i periodi contemplati dall’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dalla pubblicazione.

Valori forfettari all’importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1249 della Commissione fissa, per una determinata giornata di riferimento, i valori forfettari all’importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Il provvedimento si colloca nel sistema dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e attua la disciplina del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede un aggiornamento giornaliero dei valori in funzione di dati variabili.

Base giuridica e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l’articolo 136, paragrafo 1. I considerando chiariscono che i valori forfettari all’importazione sono fissati in applicazione dei criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e servono per determinare il prezzo di entrata dei prodotti interessati.

Ambito di applicazione materiale

Il regolamento riguarda esclusivamente i prodotti ortofrutticoli freschi indicati nell’allegato e solo per i relativi codici di nomenclatura combinata e paesi terzi di origine. L’allegato riporta i valori in EUR/100 kg per ciascuna combinazione prodotto/origine, includendo, per esempio, prodotti identificati dai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 10 00, 0809 29 00 e 0809 30 10/0809 30 90.

Meccanismo di determinazione del valore

Il testo precisa che il valore forfettario è calcolato ciascun giorno feriale, tenendo conto di dati giornalieri variabili. La funzione del regolamento è quindi quella di rendere operativi, per la giornata di pubblicazione, i valori da impiegare nel calcolo del prezzo di entrata ai fini doganali e commerciali.

Effetti giuridici ed entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Allegato: valori e codici paese

L’allegato contiene la tabella analitica dei valori forfettari, differenziati per origine. Il codice "ZZ" è definito come "altre origini" e la nomenclatura dei paesi rinvia al regolamento (UE) n. 1106/2012 che aggiorna la nomenclatura dei paesi e territori utilizzata per le statistiche del commercio estero.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all’importazione

L’articolo 1 dispone che i valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell’allegato del presente regolamento. I valori sono espressi in EUR/100 kg e variano in funzione del codice NC del prodotto e del codice del paese terzo di origine.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base giuridica e contesto applicativo

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I considerando precisano che i valori forfettari sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, in coerenza con i criteri stabiliti per i prodotti e i periodi elencati nell’allegato XVI, parte A, del regolamento n. 543/2011.

Elenco dei prodotti e delle origini interessate

L’allegato contiene la tabella dei valori per specifici prodotti ortofrutticoli identificati da codici NC, tra cui, a titolo esemplificativo, 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 10 00, 0809 29 00 e 0809 30 10/0809 30 90, con valori differenziati per origini come MA, TR, AR, AU, CL, BR, EG, MX, US, UY, ZA, CN, NZ e codice ZZ per 'altre origini'.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio esterodogane

Testo integrale

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