Regolamento (UE) 2016/1248
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1248 della Commissione, del 28 luglio 2016, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda la voce relativa al Botswana nell'elenco di paesi terzi, territori o loro parti dai quali è autorizzata l'introduzione di carni fresche nell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina UE sulle importazioni di carni fresche da paesi terzi, modificando la voce relativa al Botswana nell’elenco delle aree autorizzate. Alla luce degli audit della Commissione e della riorganizzazione delle zone veterinarie di sorveglianza, vengono riabilitate le zone 6a e 6b del Botswana per l’esportazione verso l’Unione di carni fresche di taluni ungulati. La modifica incide sull’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 e mira a riallineare l’autorizzazione import con le garanzie sanitarie ritenute soddisfacenti rispetto all’afta epizootica.
Modifica l’elenco dei territori del Botswana autorizzati a esportare nell’Unione carni fresche di taluni ungulati, aggiornando l’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010.
Ambito di applicazione
Si applica all’introduzione nell’Unione europea di partite di carni fresche di taluni ungulati domestici e selvatici provenienti dal Botswana, limitatamente alle zone veterinarie di sorveglianza indicate nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. Incide sugli operatori che importano/esportano tali carni e sulle autorità competenti che rilasciano i certificati veterinari previsti. L’effetto territoriale è circoscritto alle zone del Botswana elencate; per il resto del paese valgono le limitazioni dell’elenco vigente. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dell’elenco delle zone del Botswana autorizzate all’importazione di carni fresche
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1248 modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010, che contiene l’elenco dei paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione determinate carni fresche e le corrispondenti condizioni di certificazione veterinaria. L’intervento si colloca nel quadro della direttiva 2002/99/CE, che subordina l’importazione di prodotti di origine animale a requisiti di polizia sanitaria e all’iscrizione del paese terzo in un elenco della Commissione.
Contesto e motivazione sanitaria
La Commissione richiama i propri audit effettuati in Botswana nel 2013 e nel 2015, svolti per valutare il sistema di controlli di polizia sanitaria, in particolare con riferimento all’afta epizootica. In origine, l’autorizzazione all’esportazione dalla VDZ 6 era stata sospesa dal regolamento di esecuzione (UE) n. 482/2013, poiché il rischio di introduzione del virus non poteva essere considerato trascurabile. Successivamente, la VDZ 6 è stata riorganizzata e suddivisa in VDZ 6a e 6b, con inserimento dell’ex zona di alta sorveglianza lungo il confine con lo Zimbabwe nella zona 6b; entrambe le zone sono riconosciute dall’Organizzazione mondiale per la salute animale come zone indenni da afta epizootica senza vaccinazione.
Ambito della modifica normativa
La misura riguarda esclusivamente l’elenco dell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 e, quindi, l’ammissibilità all’importazione nell’Unione di carni fresche di taluni ungulati domestici e selvatici provenienti dal Botswana. Il regolamento non introduce un nuovo regime generale, ma aggiorna la regionalizzazione del Botswana all’interno dell’elenco UE, tenendo conto delle garanzie sanitarie fornite dall’autorità competente del paese terzo.
Contenuto della nuova voce "BW — Botswana"
L’allegato sostituisce integralmente la voce relativa al Botswana con una tabella di zone ammesse. In particolare:
- BW-0: tutto il paese, per EQU e EQW;
- BW-1: zone veterinarie di sorveglianza 3c, 4b, 5, 8, 9 e 18, per BOV, OVI, RUF, RUW, con indicazione di data di autorizzazione e date correlate riportate in tabella;
- BW-2: zone veterinarie di sorveglianza 10, 11, 13 e 14, per BOV, OVI, RUF, RUW;
- BW-3: zona veterinaria di sorveglianza 12, per BOV, OVI, RUF, RUW;
- BW-4: zona veterinaria di sorveglianza 4a, con esclusione della zona cuscinetto di sorveglianza intensiva di 10 km lungo il confine con la zona di vaccinazione contro l’afta epizootica e le zone di gestione della fauna selvatica, per BOV;
- BW-5: zone veterinarie di sorveglianza 6a e 6b, per BOV, OVI, RUF, RUW, con data indicata in tabella pari al 18 agosto 2016.
Effetti pratici per operatori e autorità
Per gli operatori del commercio internazionale, la modifica amplia o conferma l’accesso al mercato UE per determinate carni fresche provenienti dalle zone ora riconosciute del Botswana, a condizione che le partite rispettino le specie e le categorie ammesse e siano accompagnate dalla certificazione veterinaria prevista dal regolamento (UE) n. 206/2010. Per le autorità competenti degli Stati membri, il regolamento impone di applicare la nuova elencazione delle zone autorizzate a decorrere dalla sua entrata in vigore, verificando la corrispondenza tra origine della merce, specie interessata e requisiti documentali.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco dei paesi/zone autorizzati
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, secondo l’allegato del regolamento di esecuzione. La voce del Botswana è sostituita integralmente con un elenco aggiornato di zone autorizzate all’introduzione nell’Unione di carni fresche di taluni ungulati.
Riabilitazione delle zone veterinarie 6a e 6b del Botswana
A seguito degli audit della Commissione e della verifica della regionalizzazione del Botswana, le zone veterinarie di sorveglianza 6a e 6b sono nuovamente ammesse per l’esportazione nell’Unione di carni fresche di ungulati domestici e selvatici, con decorrenza indicata nell’allegato (18 agosto 2016).
Rilevanza delle garanzie sanitarie per l’afta epizootica
Il regolamento si fonda sulla conclusione che le carenze che avevano portato alla sospensione delle importazioni dalla precedente VDZ 6 sono state risolte e che il Botswana offre garanzie soddisfacenti per quanto riguarda l’afta epizootica, conformi o equivalenti alle condizioni UE.
Decorrenza ed efficacia
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 28 lug 2016Regolamento (UE) 2017/590
- Regolamento · 28 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1244
- Regolamento · 28 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1245
- Regolamento · 28 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1246
- Regolamento · 28 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1247
- Regolamento · 28 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1249
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →