Regolamento (UE) 2017/590
Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce standard tecnici uniformi per la segnalazione delle operazioni alle autorità competenti, definendo in modo puntuale cosa debba intendersi per "operazione" e quali dati debbano essere comunicati. Disciplina inoltre l'identificazione univoca di imprese, clienti, persone fisiche, algoritmi e succursali, nonché le modalità di trasmissione, rettifica e controllo della qualità dei dati. Introduce regole specifiche per operazioni trasmesse tra imprese, per le vendite allo scoperto, per operazioni complesse su più strumenti e per la determinazione del mercato più rilevante in termini di liquidità.
Norme tecniche di regolamentazione per la segnalazione delle operazioni alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR).
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di investimento e, per specifici profili, alle sedi di negoziazione e alle autorità competenti, con riferimento alla segnalazione delle operazioni su strumenti finanziari soggetti all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014. Riguarda sia operazioni eseguite in UE sia operazioni eseguite, in taluni casi, tramite succursali o su sedi/piattaforme situate fuori dall'Unione, e include anche i casi di trasmissione di ordini tra imprese di investimento. Sono esclusi dal concetto di operazione numerosi atti/eventi non rilevanti ai fini della sorveglianza del mercato, nonché i meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM), disciplinati da un regime specifico nel regolamento delegato (UE) 2017/571. L'applicazione decorre dal 3 gennaio 2018, con una deroga temporale per l'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, collegata all'adozione dell'atto delegato previsto dal regolamento (UE) 2015/2365.
Regolamento delegato (UE) 2017/590 sulla segnalazione delle operazioni
Il regolamento attua l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) dettando norme tecniche vincolanti sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti. La finalità è garantire una raccolta dati uniforme, completa e comparabile, tale da consentire una vigilanza efficace sui mercati e sugli abusi di mercato.
Ambito e finalità
Il testo si applica alle imprese di investimento e, per alcuni profili, alle sedi di negoziazione e alle autorità competenti; disciplina la forma, il contenuto, i flussi e le responsabilità connesse alla segnalazione delle operazioni su strumenti finanziari rientranti nell'articolo 26 MiFIR. Il legislatore delegato sottolinea nei considerando l'esigenza di standard coerenti, di identificativi univoci per persone giuridiche e fisiche, e di informazioni granulari su ordini, esecuzione, deroga e vendite allo scoperto.
Definizione di operazione e esclusioni
L'articolo 2 adotta una nozione ampia di operazione, che comprende acquisti e vendite, stipula e chiusura di derivati, nonché aumenti e diminuzioni del nozionale. È inoltre ricompresa l'acquisizione/cessione simultanea quando non vi sia un effettivo mutamento di proprietà ma sia dovuta la pubblicazione post-negoziazione ai sensi degli articoli 6, 10, 20 o 21 MiFIR.
Sono invece esclusi diversi eventi e atti non significativi ai fini della sorveglianza del mercato, tra cui:
- securities financing transactions, salvo l'eccezione prevista per i membri del Sistema europeo di banche centrali;
- contratti di mera compensazione o regolamento;
- attività di custodia;
- novazioni post-negoziazione e compressioni di portafoglio;
- creazione/riscatto di quote di OIC da parte dell'amministratore;
- esercizio di diritti incorporati o conversione di obbligazioni convertibili;
- eventi automatici o prestabiliti senza decisione di investimento;
- variazioni di nozionale automatiche e modifiche della composizione di indici o panieri successive all'operazione;
- piani di reinvestimento dividendi;
- talune operazioni in piani di incentivazione azionaria, se rispettano le condizioni di preavviso, irrevocabilità della decisione, intervallo minimo di 10 giorni lavorativi e limiti di valore (1.000 EUR per singola operazione oppure 500 EUR mensili per operazioni ripetute);
- offerte pubbliche di scambio su obbligazioni o altri titoli di debito, se prestabilite e pubblicate in anticipo;
- operazioni derivanti esclusivamente dal trasferimento di garanzie.
Soggetti tenuti alla segnalazione e ordini trasmessi
L'articolo 3 chiarisce quando un'impresa di investimento si considera aver eseguito un'operazione: ciò avviene se presta servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione per conto dei clienti, negoziazione per conto proprio, decisioni di investimento nell'ambito di un mandato discrezionale o trasferimenti di strumenti finanziari da/verso conti. Se, però, l'impresa si limita a trasmettere un ordine secondo l'articolo 4, non è considerata esecutrice.
L'articolo 4 disciplina in modo dettagliato gli ordini trasmessi, per evitare omissioni o duplicazioni. La trasmissione è riconosciuta solo se l'ordine proviene dal cliente o da una decisione discrezionale, se le informazioni essenziali vengono trasferite a un'altra impresa e se quest'ultima, soggetta all'obbligo di segnalazione, accetta di segnalare l'operazione o di ritrasmettere l'ordine. Le informazioni da trasferire comprendono, tra le altre, codice dello strumento, lato dell'ordine, prezzo, quantità, identificazione del cliente, eventuale entità con potere decisionale, indicatori di vendita allo scoperto, soggetto o algoritmo responsabile della decisione e codici delle imprese trasmittenti.
Identificativi: imprese, clienti, persone fisiche e algoritmi
L'articolo 5 impone l'uso del LEI per identificare l'impresa che esegue l'operazione. L'articolo 13 rafforza questo approccio richiedendo agli Stati membri di garantire che i LEI siano sviluppati e gestiti secondo standard internazionali e imponendo alle imprese di investimento di acquisire il LEI del cliente prima di prestare servizi che generano obblighi di segnalazione.
Per le persone fisiche, l'articolo 6 prevede un identificativo composto dal codice paese ISO 3166-1 alpha-2 della cittadinanza seguito dall'identificativo nazionale previsto dall'allegato II. Se non esistono identificativi nazionali utilizzabili, si ricorre alla formula CONCAT basata su data di nascita, nome e cognome, con regole tecniche su maiuscole, esclusione di particelle e integrazione con "#" per i nomi troppo brevi.
Dati sul cliente e sul decisore
L'articolo 7 richiede, per le operazioni eseguite per conto di un cliente persona fisica, il nome completo e la data di nascita del cliente. Se il cliente non coincide con chi prende la decisione di investimento, la segnalazione deve identificare anche l'entità o la persona che ha adottato la decisione per conto del cliente, con i campi dedicati del tracciato.
Decisione di investimento ed esecuzione: persone e algoritmi
Gli articoli 8 e 9 disciplinano l'identificazione della persona o dell'algoritmo informatico responsabile della decisione di investimento e dell'esecuzione. Se la decisione è presa da più soggetti, l'impresa deve indicare il responsabile primario secondo criteri prestabiliti interni. Regole simili valgono per il soggetto o algoritmo che stabilisce la sede di negoziazione, l'impresa ricevente o altre condizioni dell'esecuzione. Gli algoritmi devono essere identificati con codici univoci, coerenti nel tempo e riferibili a un determinato insieme di strategie o versioni.
Deroghe, vendita allo scoperto e operazioni complesse
L'articolo 10 impone di indicare la deroga applicabile ai sensi degli articoli 4 o 9 MiFIR. L'articolo 11 richiede di segnalare specificamente le vendite allo scoperto, anche parziali, e di usare la massima diligenza per individuarle; per le operazioni per conto proprio, occorre inoltre indicare se si tratta di attività di market making o di un operatore principale ai sensi della deroga del regolamento (UE) n. 236/2012.
L'articolo 12 prescrive che le operazioni riguardanti combinazioni di strumenti finanziari siano segnalate separatamente per ogni strumento, ma collegate tra loro tramite un identificativo unico dell'esecuzione a livello d'impresa.
Succursali e riparto delle competenze territoriali
L'articolo 14 stabilisce che le operazioni eseguite tramite succursali siano segnalate una sola volta all'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'impresa, salvo diverso accordo tra autorità. Il tracciato deve però riflettere il ruolo della succursale, ad esempio quando essa ha ricevuto l'ordine, gestisce la supervisione del decisore o dell'esecutore, oppure opera su sedi estere come membro del mercato. Le succursali di imprese di paesi terzi segnalano all'autorità che le ha autorizzate; se una stessa impresa di paese terzo ha succursali in più Stati membri, esse scelgono congiuntamente una delle autorità competenti destinatarie.
Integrità dei dati, errori e riconciliazioni
L'articolo 15 impone a sedi di negoziazione e imprese di investimento di predisporre sistemi idonei a garantire sicurezza, riservatezza, autenticazione, continuità operativa, rilevazione di errori, prevenzione delle doppie segnalazioni e controllo dei casi non soggetti a obbligo. Se emergono errori, omissioni o mancate segnalazioni, l'autorità competente deve essere informata senza indugio. Le imprese devono inoltre riconciliare i propri registri di front-office con i dati segnalati, o con campioni forniti dalle autorità, verificando tempestività, esattezza, completezza e conformità formale. Le correzioni e gli annullamenti trasmessi da un ARM devono essere conservati dall'impresa.
Mercato più rilevante in termini di liquidità
L'articolo 16 individua criteri di competenza territoriale e di mercato per la trasmissione delle segnalazioni e per altri obblighi informativi collegati. Per azioni, quote di emissione e quote di OIC, il mercato più rilevante è, di regola, quello con il maggiore volume nell'anno civile precedente; se i dati mancano o lo strumento è nuovo, si guarda al primo mercato di ammissione o negoziazione. Regole specifiche sono previste per titoli di debito, strumenti del mercato monetario, derivati, CFD e strumenti con sottostanti complessi, inclusi panieri, indici e derivati sottostanti negoziati.
Entrata in vigore e decorrenza
L'articolo 17 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e l'applicazione generale dal 3 gennaio 2018. La seconda frase dell'articolo 2, paragrafo 5, si applica invece 12 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2015/2365.
Disposizioni principali
Standard, formato e contenuto delle segnalazioni
Le segnalazioni devono includere tutte le informazioni della tabella 2 dell'allegato I e devono essere presentate in formato elettronico leggibile da dispositivo elettronico, tramite un modello XML uniforme conforme alla metodologia ISO 20022 (articolo 1).
Definizione ampia di operazione e relative esclusioni
L'operazione comprende l'acquisto e la cessione di strumenti finanziari, inclusi stipula e close-out di derivati e variazioni dell'importo nozionale (articolo 2, paragrafi 1-4). Sono esclusi, tra l'altro, le securities financing transactions salvo eccezione, i contratti meramente di compensazione o regolamento, l'attività di custodia, la novazione post-negoziazione, la compressione di portafoglio, taluni eventi societari automatici, i piani di reinvestimento dividendi e specifiche operazioni in piani di incentivazione, se ricorrono le condizioni indicate (articolo 2, paragrafo 5).
Chi è considerato aver eseguito l'operazione
Un'impresa di investimento si considera esecutrice quando presta servizi o svolge attività che danno luogo a un'operazione: ricezione e trasmissione ordini, esecuzione ordini per conto clienti, negoziazione per conto proprio, decisioni di investimento in mandato discrezionale e trasferimenti di strumenti finanziari da o verso conti (articolo 3, paragrafo 1). Se l'impresa ha solo trasmesso l'ordine alle condizioni dell'articolo 4, non è considerata esecutrice (articolo 3, paragrafo 2).
Regime degli ordini trasmessi
La trasmissione è riconosciuta solo se l'ordine proviene dal cliente o da una decisione discrezionale, se le informazioni richieste sono trasmesse a un'altra impresa e se l'impresa ricevente è soggetta all'obbligo di segnalazione e accetta di segnalare o ritrasmettere l'ordine (articolo 4, paragrafo 1). Sono richiesti accordi su tempi di trasmissione, controlli su errori/omissioni e indicazione di specifiche informazioni di ordine, compresi strumento, lato, prezzo, quantità, cliente, eventuale entità con potere decisionale, vendita allo scoperto, soggetto/algoritmo responsabile, paese della succursale e codice dell'impresa trasmittente (articolo 4, paragrafi 2-4).
Identificazione dell'impresa esecutrice e dei soggetti giuridici
L'impresa esecutrice si identifica mediante LEI valido, rilasciato e rinnovato secondo ISO 17442 (articolo 5). Gli Stati membri devono garantire che gli identificativi dei soggetti giuridici siano sviluppati e gestiti secondo principi di unicità, precisione, coerenza, neutralità, affidabilità, open source, flessibilità, scalabilità e accessibilità; le imprese devono acquisire il LEI del cliente prima di prestare servizi che generano obblighi di segnalazione (articolo 13).
Identificazione delle persone fisiche
Le persone fisiche sono identificate con il codice del paese di cittadinanza ISO 3166-1 alpha-2 seguito dall'identificativo nazionale individuato in base all'allegato II; in mancanza, si usa la concatenazione data di nascita/nome/cognome secondo regole puntuali (articolo 6). L'allegato II stabilisce, per ciascun Paese, l'identificativo nazionale da usare con priorità e, in alcuni casi, la regola CONCAT.
Cliente e soggetto che prende la decisione
Per i clienti persone fisiche devono essere indicati nome completo e data di nascita; se il cliente non coincide con il decisore, la segnalazione identifica anche la persona o entità che prende la decisione di investimento per conto del cliente, con i campi dedicati dell'allegato I (articolo 7).
Identificazione della persona o dell'algoritmo che decide o esegue
Se la decisione di investimento è presa all'interno dell'impresa, la persona o l'algoritmo responsabile devono essere identificati; se vi sono più soggetti, l'impresa deve individuare il responsabile primario secondo criteri prestabiliti (articolo 8). Regole analoghe valgono per chi determina la sede/impresa destinataria degli ordini o altre condizioni di esecuzione (articolo 9).
Deroghe e vendita allo scoperto
Le segnalazioni devono indicare la deroga applicabile ai sensi degli articoli 4 o 9 del regolamento (UE) n. 600/2014 (articolo 10). Le operazioni di vendita allo scoperto, anche parziali, devono essere marcate come tali; l'impresa deve usare la massima diligenza per individuarle e, se opera per conto proprio, indicare se ricadono in market making o nella deroga per operatori principali ex regolamento (UE) n. 236/2012 (articolo 11).
Operazioni su combinazioni di strumenti
Quando un'operazione riguarda due o più strumenti finanziari, deve essere segnalata separatamente per ciascun strumento e collegata al gruppo di segnalazioni tramite un identificativo unico a livello di impresa (articolo 12).
Segnalazioni tramite succursali
Le operazioni eseguite integralmente o parzialmente tramite succursali sono segnalate una sola volta all'autorità competente dello Stato membro d'origine, salvo diverso accordo tra autorità competenti; tuttavia devono essere riportati i codici paese della succursale rilevante quando la succursale ha ricevuto l'ordine, ha preso la decisione, vigila sul decisore o sull'esecutore, o ha operato su sedi fuori UE come membro della sede (articolo 14). Le succursali di imprese di paesi terzi segnalano all'autorità che le ha autorizzate; se vi sono più succursali in Stati membri diversi, esse scelgono congiuntamente una delle autorità competenti destinatarie (articolo 14, paragrafi 5-6).
Qualità, sicurezza e riconciliazione dei dati
Sedi di negoziazione e imprese di investimento devono disporre di sistemi sicuri, autenticazione della fonte, recupero da malfunzionamenti, rilevazione di errori, prevenzione della doppia segnalazione e dei casi non soggetti a obbligo, nonché meccanismi per individuare operazioni non segnalate (articolo 15, paragrafo 1). Devono notificare senza indugio errori, omissioni o mancate segnalazioni all'autorità competente e riconciliare periodicamente i registri front-office con i dati delle segnalazioni o con campioni forniti dalle autorità (articolo 15, paragrafi 2-5).
Mercato più rilevante in termini di liquidità
Sono fissati criteri dettagliati per determinare il mercato più rilevante per diverse categorie di strumenti finanziari: per azioni, quote di emissione e quote di OIC, si usa il mercato con il maggior volume nell'anno civile precedente; in caso di dati mancanti o di strumenti appena ammessi/negoziati, vale il mercato del primo ammissione/negoziazione; regole specifiche valgono per strumenti di debito, strumenti del mercato monetario, derivati, CFD, panieri e indici (articolo 16).
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE e si applica dal 3 gennaio 2018. L'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, si applica 12 mesi dopo la data di entrata in vigore dell'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2015/2365 (articolo 17).
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