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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1244

Regolamento (UE) 2016/1244 della Commissione, del 28 luglio 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti appartenenti a un gruppo con struttura di insaturazione alfa-beta (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1244

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 modificando le condizioni d'uso di cinque sostanze aromatizzanti appartenenti a un gruppo chimico con insaturazione alfa-beta. La modifica interviene alla luce delle valutazioni scientifiche EFSA e della necessità di adeguare l'elenco dell'Unione agli usi effettivi delle sostanze, in attesa di ulteriori dati e valutazioni di sicurezza. Sono inoltre previsti regimi transitori per i prodotti già immessi sul mercato o in transito verso l'Unione prima dell'entrata in vigore, con esclusione delle miscele di aromi.

Modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 per aggiornare le condizioni d'uso di cinque sostanze aromatizzanti del gruppo con insaturazione alfa-beta.

Ambito di applicazione

Si applica alle sostanze aromatizzanti p-menta-1,8-dien-7-olo (FL 02.060), mirtenolo (FL 02.091), mirtenale (FL 05.106), acetato di p-menta-1,8-dien-7-ile (FL 09.278) e acetato di mirtenile (FL 09.302), nonché agli alimenti cui tali sostanze sono state aggiunte. Incide sull'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti autorizzate e sulle relative condizioni di impiego negli e sugli alimenti. Prevede regole transitorie per gli alimenti legalmente immessi sul mercato nell'Unione prima dell'entrata in vigore del regolamento e per i prodotti alimentari importati nell'Unione già spediti dal paese terzo di origine prima di tale data. Restano esclusi dai periodi di transizione le miscele di aromi.

Modifica delle condizioni d'uso di alcune sostanze aromatizzanti

Il regolamento (UE) 2016/1244 della Commissione interviene sull'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008, che contiene l'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base autorizzati negli e sugli alimenti. La misura riguarda cinque sostanze del gruppo con struttura di insaturazione alfa-beta, alla luce delle valutazioni EFSA e dell'esigenza di adeguare l'assetto normativo agli usi effettivi e alle evidenze scientifiche disponibili.

Contesto e motivazione della modifica

La Commissione ricorda che l'elenco dell'Unione può essere aggiornato tramite la procedura uniforme del regolamento (CE) n. 1331/2008. Per il gruppo di sostanze interessato, l'EFSA aveva richiesto dati scientifici supplementari; tali dati sono stati trasmessi dal richiedente entro il termine fissato al 31 dicembre 2012 per le cinque sostanze coinvolte. Nel parere scientifico del 24 giugno 2015, l'EFSA ha concluso che la sostanza rappresentativa p-menta-1,8-dien-7-ale (FL 05.117), già eliminata dall'elenco dell'Unione dal regolamento (UE) 2015/1760, è genotossica in vivo e che, essendo rappresentativa del gruppo, sussiste un potenziale problema di sicurezza anche per le altre sostanze del medesimo gruppo. In attesa di ulteriori dati e di un completamento della valutazione, la Commissione ritiene opportuno aggiornare le condizioni di impiego delle cinque sostanze in modo da riflettere gli usi attuali.

Ambito oggettivo e sostanze interessate

Le sostanze oggetto della modifica sono:

  • p-menta-1,8-dien-7-olo (FL 02.060)
  • mirtenolo (FL 02.091)
  • mirtenale (FL 05.106)
  • acetato di p-menta-1,8-dien-7-ile (FL 09.278)
  • acetato di mirtenile (FL 09.302)

L'allegato del regolamento sostituisce le voci corrispondenti nella tabella dell'allegato I, parte A, sezione 2, tabella 1, del regolamento (CE) n. 1334/2008, specificando per ciascuna sostanza il numero CAS, i riferimenti identificativi e le categorie alimentari in cui l'uso è consentito.

Condizioni d'impiego aggiornate

Per ciascuna delle cinque sostanze, il regolamento elenca le categorie alimentari autorizzate. Le categorie variano da sostanza a sostanza e comprendono, tra le altre, le categorie 1, 3, 4.2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14.1, 14.2, 15 e 16, con alcune limitazioni specifiche, ad esempio per la sostanza FL 02.060, autorizzata nelle categorie 1, 3, 4.2, 5 con esclusione della 5.3, 6, 7, 14.1, 14.2 e 16. La tabella mantiene altresì il riferimento alla valutazione EFSA per le voci modificate.

Regime transitorio

Per ragioni tecniche e di continuità commerciale, l'articolo 2 introduce un regime transitorio.

  • Gli alimenti ai quali è stata aggiunta una delle cinque sostanze e che non rispettano le nuove condizioni possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza, se legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del regolamento.
  • I prodotti alimentari importati nell'Unione che contengono una di tali sostanze possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza se l'importatore dimostra che erano stati spediti dal paese terzo e si trovavano in viaggio verso l'Unione prima dell'entrata in vigore.
  • I periodi di transizione non si applicano alle miscele di aromi.

Entrata in vigore e natura del regolamento

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto regolamentare dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato I del regolamento sugli aromi

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 secondo quanto riportato nell'allegato del regolamento, aggiornando l'elenco e le condizioni d'uso delle sostanze interessate.

Aggiornamento delle condizioni d'uso delle cinque sostanze aromatizzanti

L'allegato sostituisce le voci relative a FL 02.060, FL 02.091, FL 05.106, FL 09.278 e FL 09.302, indicando per ciascuna la denominazione, il numero CAS e le categorie alimentari autorizzate. Le nuove condizioni di impiego sono limitate alle categorie elencate in tabella e continuano a essere soggette alla valutazione EFSA.

Regime transitorio per gli alimenti già immessi sul mercato

L'articolo 2, paragrafo 1, consente la commercializzazione fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza degli alimenti cui è stata aggiunta una delle cinque sostanze e che non soddisfano le nuove condizioni, purché siano stati legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del regolamento.

Regime transitorio per i prodotti importati e in transito

L'articolo 2, paragrafo 2, consente la commercializzazione fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza anche dei prodotti importati nell'Unione non conformi alle nuove condizioni, se l'importatore dimostra che erano stati spediti dal paese terzo e si trovavano in viaggio verso l'Unione prima dell'entrata in vigore del regolamento.

Esclusione delle miscele di aromi dai periodi transitori

L'articolo 2, paragrafo 3, esclude espressamente le miscele di aromi dall'applicazione dei regimi transitori previsti per gli alimenti e per i prodotti importati.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarearomi alimentariautorizzazione di sostanzecommercio alimentare

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