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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1246

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1246 della Commissione, del 28 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32016R1246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni dalla Cina di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza, confermando l’esistenza di dumping, di un pregiudizio materiale all’industria dell’Unione e del nesso causale tra le importazioni in dumping e tale pregiudizio. La Commissione applica la regola del dazio inferiore, fissando aliquote individuali del 18,4 % o del 22,5 % a seconda dell’esportatore, e ordina la riscossione definitiva dei dazi provvisori. È esclusa la retroattività dei dazi sulle importazioni registrate, perché non risulta integrata una delle condizioni richieste dall’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni in UE di barre e tondi per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originari della Repubblica popolare cinese, con riscossione definitiva dei dazi provvisori già depositati.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di barre e tondi per cemento armato in ferro o acciaio ad alta resistenza, semplicemente laminati a caldo, comprese le barre ritorte dopo laminazione, con specifiche deformazioni superficiali e requisiti tecnici di alta resistenza, classificati nei codici NC ex 7214 20 00, ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 70 ed ex 7228 30 89 e nei corrispondenti codici TARIC indicati. Si applica alle merci originarie della Repubblica popolare cinese; sono previste aliquote individuali per sei società esportatrici/costruttrici elencate e un’aliquota residua per "tutte le altre società". L’applicazione delle aliquote individuali richiede una fattura commerciale valida con specifica dichiarazione; in mancanza, si applica il dazio residuo. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non disciplina altri prodotti o tipi di barre non rientranti nella definizione dell’inchiesta, inclusi i prodotti con norme tecniche spagnole e portoghesi non ricompresi nella definizione del prodotto esaminato.

Dazio antidumping definitivo sulle barre per cemento armato ad alta resistenza originarie della RPC

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1246 istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di barre e tondi per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originari della Repubblica popolare cinese. La misura conclude un procedimento avviato su denuncia di EUROFER, dopo l’adozione di dazi provvisori e la registrazione preventiva delle importazioni.

Ambito del prodotto e definizione tecnica

Il prodotto interessato è costituito da barre e tondi per cemento armato in ferro o acciaio ad alta resistenza, semplicemente laminati a caldo, anche ritorti dopo laminazione, con specifiche deformazioni superficiali. La caratteristica dell’alta resistenza è descritta in termini di capacità di resistere a tensioni ripetute senza rottura e, in particolare, a oltre 4,5 milioni di cicli di fatica con rapporto di sollecitazione min/max pari a 0,2 e intervallo di sollecitazione superiore a 150 MPa.

Il prodotto è quello originario della RPC e attualmente classificato nei codici NC ex 7214 20 00, ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 70 ed ex 7228 30 89, con i corrispondenti codici TARIC indicati all’articolo 1.

Procedimento e accertamenti della Commissione

La Commissione aveva già istituito un dazio provvisorio con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/113. Nel corso dell’istruttoria definitiva sono state esaminate osservazioni di produttori dell’Unione, esportatori cinesi, importatori e utilizzatori; sono state svolte audizioni e visite di verifica presso imprese dell’Unione e importatori indipendenti.

La Commissione ha mantenuto il campionamento adottato in fase provvisoria e ha confermato il periodo d’inchiesta dal 1º aprile 2014 al 31 marzo 2015, mentre l’analisi delle tendenze di pregiudizio ha coperto il periodo dal 1º gennaio 2011 alla fine del PI, con maggiore attenzione agli anni successivi al 2011 per le specifiche condizioni di mercato di quell’anno.

Dumping e paese di riferimento

La Commissione conferma l’esistenza di dumping e, per la determinazione del valore normale, mantiene il Sud Africa quale paese di riferimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Viene respinta la tesi secondo cui i dati sudafricani non sarebbero rappresentativi o il mercato non sarebbe abbastanza aperto; la Commissione osserva inoltre che non è stato possibile ottenere cooperazione da un altro paese ad economia di mercato.

A seguito del riesame delle osservazioni, i valori normali e i margini di dumping sono stati rivisti al ribasso per tutti i produttori esportatori inclusi nel campione. I margini definitivi risultano pari al 62,1 % per Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd. e Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd., e al 48,1 % per Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd., Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd., Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd. e Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd.; per tutte le altre società il margine è pari al 62,1 %.

Pregiudizio e valutazione economica dell’industria dell’Unione

La Commissione conferma che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio materiale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. In particolare, i prezzi di vendita medi nell’Unione sono diminuiti, i costi di produzione e la redditività si sono deteriorati, e anche flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito hanno evidenziato un peggioramento.

Le tabelle rivedute mostrano che i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sono scesi più rapidamente dei costi delle materie prime, con perdite a partire dal 2013 per le vendite ad acquirenti indipendenti. La Commissione ha corretto alcuni dati contabili e formule, ma ciò non ha modificato le conclusioni complessive sul pregiudizio.

Nesso causale

La Commissione conferma che il pregiudizio materiale è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base. Le altre possibili cause addotte dalle parti interessate — spostamento produttivo dell’industria dell’Unione, esportazioni limitate, importazioni da paesi terzi, crisi economica, costi delle materie prime, concorrenza interna tra produttori UE, tasso di cambio e altri fattori — sono state esaminate e respinte in quanto non idonee a interrompere il nesso causale.

Interesse dell’Unione

La Commissione ritiene che l’istituzione delle misure sia nell’interesse dell’Unione. Gli utilizzatori e gli importatori potrebbero subire effetti negativi, ma tali effetti sono ritenuti attenuati dalla disponibilità di fonti alternative di approvvigionamento e dalla significativa capacità inutilizzata dell’industria dell’Unione, soprattutto al di fuori del Regno Unito. I benefici per l’industria dell’Unione prevalgono sugli effetti negativi potenziali per gli altri operatori.

Retroattività e importazioni registrate

La Commissione ha valutato la possibilità di applicare i dazi con effetto retroattivo alle importazioni registrate dal 19 dicembre 2015, ma ha concluso che non ricorrevano i presupposti dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo la registrazione le importazioni si sono quasi azzerate, sicché non vi era il rischio che un ulteriore afflusso di importazioni compromettesse gravemente l’effetto riparatore del dazio definitivo.

Livello del dazio e regola del dazio inferiore

In applicazione della regola del dazio inferiore, il dazio definitivo è fissato al livello del margine di pregiudizio, non del margine di dumping, poiché il primo è inferiore. Per le società individualmente individuate il dazio è del 18,4 % o del 22,5 % a seconda del produttore; per tutte le altre società il dazio è del 22,5 %.

Aspetti operativi e doganali

Le aliquote individuali sono subordinate alla presentazione di una fattura commerciale conforme, contenente una dichiarazione specifica firmata dal responsabile della società emittente. In mancanza di tale fattura, l’autorità doganale applica il dazio residuo. Il regolamento precisa inoltre che, salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Prodotto interessato e classificazione doganale

Il dazio riguarda barre e tondi per cemento armato in ferro o acciaio ad alta resistenza, semplicemente laminati a caldo, comprese le barre ritorte dopo laminazione, con dentellature, collari, scanalature o altre deformazioni prodotte in laminazione. Il prodotto è originario della RPC ed è classificato nei codici NC ex 7214 20 00, ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 70 ed ex 7228 30 89, con codici TARIC specifici elencati all’articolo 1, paragrafo 1.

Aliquote del dazio antidumping definitivo

Sono fissate aliquote individuali del 18,4 % per Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd. e Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd., e del 22,5 % per Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd., Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd., Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd. e Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd. Per tutte le altre società si applica l’aliquota del 22,5 % (codice addizionale TARIC C999).

Condizione della fattura commerciale per il dazio individuale

L’applicazione dell’aliquota individuale è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata da un responsabile della società emittente, con l’indicazione della quantità venduta all’esportazione, della società produttrice e del relativo codice addizionale TARIC. In assenza di tale fattura si applica l’aliquota per tutte le altre società.

Riscossione definitiva dei dazi provvisori

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2016/113 sono riscossi in via definitiva.

Esclusione della retroattività

La Commissione ha esaminato la possibilità di riscossione retroattiva sulle importazioni registrate dal 19 dicembre 2015 alla data di entrata in vigore delle misure provvisorie, ma ha concluso che non era soddisfatta una delle condizioni dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base; pertanto i dazi non sono riscossi con effetto retroattivo.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedazio doganaledifesa commercialemercato interno

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