Regolamento (UE) 2016/1245
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1245 della Commissione, del 28 luglio 2016, che definisce una tavola di concordanza preliminare tra i codici della nomenclatura combinata, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, e le voci dei rifiuti elencate negli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce una tavola di concordanza preliminare tra i codici NC e i codici dei rifiuti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006. La finalità è agevolare l’individuazione delle corrispondenze tra classificazione doganale delle merci e classificazione dei rifiuti, pur riconoscendo che non sempre esiste una corrispondenza piena e univoca. Il testo recepisce un progetto elaborato a seguito di uno studio della Commissione e di consultazioni con gli interessati, approvato dalla sezione competente del comitato del codice doganale. L’allegato contiene la tavola in due formati, con note interpretative sulla presenza di codici "ex" e sulle corrispondenze multiple.
Definizione di una tavola di concordanza preliminare tra i codici della nomenclatura combinata (NC) e le voci di rifiuti degli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti.
Ambito di applicazione
Si applica, nell’ordinamento dell’Unione, ai codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 e alle voci di rifiuti elencate negli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006. La tavola ha natura preliminare e serve a individuare le corrispondenze tra codici doganali e codici dei rifiuti, soprattutto ai fini delle spedizioni di rifiuti in cui possono intervenire le autorità doganali. Sono espressamente esclusi i codici di cui all’allegato III B e alla parte 2 dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006, in quanto riferiti soprattutto a spedizioni all’interno dell’Unione in cui le autorità doganali non sono normalmente coinvolte; non è inoltre stabilita alcuna correlazione per l’allegato IV A, poiché vuoto.
Tavola di concordanza preliminare tra codici NC e voci di rifiuti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1245 della Commissione istituisce una tavola di concordanza preliminare tra i codici della nomenclatura combinata e le voci di rifiuti contenute negli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti. L’intervento risponde all’esigenza di rendere più agevole il raccordo tra classificazione doganale e classificazione dei rifiuti, in un contesto in cui le due sistematiche non coincidono sempre in modo pieno e univoco.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama l’articolo 50, paragrafo 4 sexies, del regolamento (CE) n. 1013/2006 come base giuridica dell’atto. Nei considerando si precisa che la tavola deve riflettere i codici dei rifiuti stabiliti a livello internazionale, in particolare nell’ambito della Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 e della decisione OCSE C(2001)107/Final, relativi al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e dei rifiuti destinati a operazioni di recupero.
Ambito materiale della concordanza
La tavola riguarda i codici dei rifiuti elencati negli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006, ma con alcune esclusioni espresse:
- i codici dell’allegato III B e della parte 2 dell’allegato V non sono inclusi, perché attengono soprattutto a spedizioni interne all’Unione in cui le autorità doganali normalmente non intervengono;
- per l’allegato III A eventuali correlazioni possono essere desunte tramite i collegamenti già previsti per l’allegato III;
- per l’allegato IV A non è prevista alcuna correlazione, poiché tale allegato è vuoto.
Natura preliminare e metodo interpretativo
Il regolamento qualifica espressamente la tavola come "preliminare". Il motivo è la divergenza strutturale tra i codici NC del sistema doganale e i codici dei rifiuti, che impedisce in alcuni casi una corrispondenza perfetta. Per questo, quando si verificano differenze tra le due classificazioni, la concordanza va verificata per approssimazione, cercando la migliore corrispondenza possibile sulla base delle descrizioni normative dei rispettivi codici.
Elaborazione e adozione della tavola
Il testo precisa che la tavola deriva da uno studio commissionato dalla Commissione sulla natura delle merci ricadenti nei rispettivi codici NC e codici dei rifiuti, seguito da consultazioni con le parti interessate. Il progetto risultante è stato approvato nel gennaio 2015 dalla sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale, ed è stato quindi adottato dalla Commissione.
Struttura dell’allegato
L’allegato contiene la tavola di concordanza in due formati complementari:
- tabella A, con i codici di identificazione dei rifiuti elencati in ordine alfanumerico ascendente nella colonna 1 e i corrispondenti codici NC nella colonna 2;
- tabella B, con i codici NC elencati in ordine numerico ascendente nella colonna 3 e i corrispondenti codici di identificazione dei rifiuti nella colonna 4.
Le note introduttive chiariscono che i codici compaiono una sola volta nelle rispettive colonne e che, in presenza di più corrispondenze possibili, occorre fare riferimento alle descrizioni dei codici nei rispettivi regolamenti per individuare quella applicabile.
Codici "ex" e lettura pratica della tavola
Il regolamento segnala che la sigla "ex" posta davanti a taluni codici NC indica che solo una parte del codice è interessata dalla concordanza. Ciò significa che il medesimo codice NC può comprendere anche beni diversi dai rifiuti disciplinati dal corrispondente codice di identificazione. Per i professionisti, questo implica che la lettura della tavola non può essere meramente meccanica, ma deve sempre essere verificata alla luce della descrizione merceologica e del contesto regolamentare.
Decorrenza ed efficacia
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in ogni sua parte, con conseguente immediata rilevanza operativa per gli operatori coinvolti nelle spedizioni di rifiuti e nella classificazione doganale.
Disposizioni principali
Tavola di concordanza preliminare
L’articolo 1 rinvia all’allegato, che contiene la tavola di concordanza preliminare tra i codici della nomenclatura combinata (regolamento (CEE) n. 2658/87) e le voci di rifiuti elencate negli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006.
Criteri e limiti della concordanza
Le considerazioni introduttive chiariscono che la tavola riguarda i codici dei rifiuti stabiliti in ambito Convenzione di Basilea e OCSE, presenti negli allegati III e IV e nelle parti 1 e 3 dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006. Sono esclusi i codici dell’allegato III B e della parte 2 dell’allegato V; per l’allegato IV A non è prevista alcuna correlazione perché l’allegato è vuoto.
Casi di corrispondenza non univoca
Poiché esistono differenze tra la classificazione NC e i codici dei rifiuti, non sempre è possibile una corrispondenza chiara e completa. In tali casi la concordanza deve essere verificata per approssimazione, al fine di ottenere la migliore corrispondenza possibile; quando un codice è correlato a più codici, occorre considerare le rispettive descrizioni normative.
Struttura dell’allegato
La tavola è presentata in due modalità: tabella A, con i codici di identificazione dei rifiuti in ordine alfanumerico e i corrispondenti codici NC; tabella B, con i codici NC in ordine numerico e i corrispondenti codici di rifiuti. I codici compaiono una sola volta nelle rispettive colonne di riferimento.
Significato dei codici "ex" e riferimenti tecnici
Le note introduttive precisano che la sigla "ex" davanti a un codice NC indica che solo una parte di quel codice è interessata e che il codice può riguardare anche beni diversi dai rifiuti interessati. Il regolamento richiama inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 per la descrizione dei codici NC e indica che alcuni codici dei rifiuti riportano trattini o sottotrattini, omessi per semplicità nella tavola.
Adozione, entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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