Sentenza n. 2721/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento - del Decreto dell’USR per la Campania, Ufficio IV, n. 57541 del 29/07/2025, con cui è stato disposto il rigetto della istanza di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026 presentata dall’Istituto Padre Gregorio Rocco; - dei Decreti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Direzione Generale, prot. n. 49707 e 49711 del 30/06/2025, con cui si elencano le istituzioni scolastiche a cui non è stato riconosciuto e quelle a cui è stato riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall’a.s. 2025/2026, nella parte in cui figura l’Istituto Padre Gregorio Rocco, recentemente conosciuti; - dei presupposti Decreto Ministeriale n. 267/2007, Decreto Ministeriale n. 83/2008, nonché nota dell’USR Campania prot. n. 17082 del 3/03/2025, avente ad oggetto la presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026, ove interpretati nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede; - della nota dell’USR Campania, prot. n. 93700 del 1° dicembre 2025, di conferma di esecutività del decreto del 29/07/2025 con cui è stato disposto il diniego della istanza di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026 presentata dall’Istituto Padre Gregorio Rocco, solo di recente conosciuta; - di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, al mancato riconoscimento della parità scolastica di cui sopra.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del riconoscimento della parità scolastica per l’anno scolastico 2025/2026 e relativi atti di pubblicazione e conferma
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli studenti hanno impugnato il decreto dell’USR Campania che aveva negato all’Istituto Padre Gregorio Rocco il riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026, nonché gli atti collegati. Hanno dedotto, in particolare, il pregiudizio irreparabile derivante dall’impossibilità di concludere l’anno scolastico presso una scuola paritaria e hanno fatto valere un affidamento maturato a seguito del decreto presidenziale monocratico ex art. 56 c.p.a., con il quale era stata temporaneamente consentita all’istituto la prosecuzione dell’attività. L’Amministrazione ha eccepito il difetto di legittimazione attiva. Il TAR ha esaminato d’ufficio la questione, rilevando che gli studenti si erano iscritti dopo l’adozione del decreto cautelare monocratico e che non risultava una completa informazione circa la natura interinale e provvisoria della misura. Il giudizio riguardava, tuttavia, un rapporto amministrativo instaurato esclusivamente tra l’Amministrazione e l’ente gestore dell’istituto, unico destinatario del diniego e unico soggetto legittimato a chiedere il riconoscimento della parità, a partecipare al procedimento e a dimostrare il possesso dei requisiti normativi. Gli studenti erano titolari soltanto di un rapporto contrattuale con l’istituto per l’erogazione del servizio scolastico e di un interesse di fatto o vantaggio riflesso rispetto all’esercizio del potere amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva, senza esaminare nel merito le censure rivolte contro il diniego della parità scolastica. La legittimazione e l’interesse a ricorrere devono sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere fino alla decisione; richiedono una posizione qualificata e differenziata, correlata al bene della vita inciso dall’esercizio del potere, nonché una lesione concreta e attuale suscettibile di essere rimossa o attenuata dalla sentenza. Nel caso concreto, gli studenti non erano titolari dell’interesse legittimo pretensivo relativo al riconoscimento della parità, spettante esclusivamente all’ente gestore quale richiedente e destinatario del provvedimento. La loro posizione contrattuale con l’istituto avrebbe potuto, ricorrendone i presupposti, giustificare un intervento nel giudizio promosso dal gestore ai sensi dell’art. 28 c.p.a., ma non un’autonoma impugnazione del diniego. Il TAR ha inoltre escluso che i decreti cautelari monocratici potessero fondare un affidamento giuridicamente tutelabile o un’aspettativa alla conservazione dell’utilità conseguita interinalmente, poiché non confermati dal collegio e quindi caducati ex tunc. Le spese sono state compensate per metà; per la restante metà, pari a euro 1.000,00, gli studenti sono stati condannati in solido al pagamento in favore delle parti resistenti.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
L’azione di annullamento richiede la titolarità di una posizione legittimante e di un interesse concreto e attuale; gli studenti non erano titolari dell’interesse legittimo inciso dal diniego della parità scolastica.
art. 35 c.p.a.
Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione all’azione quando il ricorrente non è titolare di una situazione giuridica qualificata e differenziata correlata al rapporto amministrativo controverso.
art. 56 c.p.a.
Il decreto presidenziale monocratico ha natura interinale e provvisoria, è destinato al successivo vaglio collegiale e, se non confermato, non consolida le utilità medio tempore conseguite né fonda un affidamento giuridicamente tutelabile.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice può sottoporre al contraddittorio delle parti una questione rilevata d’ufficio, quale il difetto di legittimazione attiva.
art. 28 c.p.a.
La posizione giuridica dipendente o connessa a quella oggetto del giudizio può, ricorrendone i presupposti, trovare tutela mediante intervento nel processo promosso dal titolare del rapporto amministrativo, anziché mediante autonoma impugnazione.
art. 39 c.p.a.
Il richiamo alle norme del codice di procedura civile rende applicabile al processo amministrativo il divieto di far valere in nome proprio un diritto altrui, salvo espressa previsione di legge.
art. 81 c.p.c.
Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui
L’azione amministrativa non può essere esercitata in via sostitutiva da chi sia portatore soltanto di un interesse di fatto o riflesso rispetto alla posizione del titolare del rapporto amministrativo.
art. 1, comma 3, d.m. 29 novembre 2007, n. 267
L’istanza di riconoscimento della parità scolastica è presentata dal soggetto gestore, persona fisica o rappresentante legale dell’ente, individuandolo quale interlocutore del procedimento.
art. 1, comma 6, d.m. 29 novembre 2007, n. 267
L’onere di dimostrare il possesso dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica grava sul soggetto gestore.
art. 3, commi 1 e 4, d.m. 29 novembre 2007, n. 267
Il soggetto gestore è tenuto a dichiarare la permanenza dei requisiti e a comunicare le variazioni relative alla gestione, organizzazione e funzionamento della scuola, confermandone il ruolo di destinatario e interlocutore del potere amministrativo.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo di annullamento, la legittimazione ad agire spetta a chi sia titolare di una posizione qualificata e differenziata, correlata al bene della vita inciso dall’esercizio del potere amministrativo; il mero interesse di fatto o il vantaggio riflesso non sono sufficienti.
- Quando un provvedimento amministrativo disciplina un rapporto bilaterale tra l’Amministrazione e un determinato soggetto gestore o destinatario, la legittimazione autonoma a impugnarlo spetta, di regola, al titolare dell’interesse legittimo direttamente inciso, non ai soggetti che subiscono soltanto effetti riflessi o dipendenti.
- Gli utenti di un servizio erogato da un soggetto privato non possono impugnare autonomamente il provvedimento amministrativo concernente il titolo abilitativo o lo status del gestore quando la loro posizione deriva da un distinto rapporto contrattuale; ove ne ricorrano i presupposti, possono intervenire nel giudizio promosso dal titolare del rapporto amministrativo.
- Il decreto cautelare monocratico ex art. 56 c.p.a. ha efficacia interinale e provvisoria; se non è confermato dal collegio, i suoi effetti vengono meno retroattivamente e l’utilità conseguita durante la sua efficacia non determina, di per sé, un affidamento giuridicamente tutelabile o un’aspettativa alla sua conservazione.
- La legittimazione e l’interesse a ricorrere devono sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere fino alla decisione; la loro mancanza impone la definizione in rito senza esame delle censure di merito.
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