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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26218/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un professionista odontoiatra impugnava in cassazione la sentenza della CTR che, in parziale riforma del primo grado, aveva annullato la ripresa a tassazione limitatamente ai prelevamenti bancari ma aveva confermato la legittimità dell'accertamento fondato su movimentazioni bancarie relative all'anno d'imposta 2009. L'accertamento era stato emesso sulla base di indagini bancarie su versamenti e prelevamenti, con rideterminazione del reddito in via analitico-induttiva. Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 7 l. n. 212/2000, oltre a vizio motivazionale, sostenendo l'invalidità della delega di firma al funzionario sottoscrittore dell'avviso e la sua mancata allegazione; lamentava anche l'irregolarità della delega apposta in calce all'atto. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 37, comma 3, del medesimo decreto, contestando che fossero stati considerati conti intestati a terzi senza prova della fittizietà dell'intestazione. Con il terzo motivo deduceva violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., nonché vizio motivazionale, assumendo che la CTR avesse escluso apoditticamente la prova contraria fornita dal contribuente sulla non imponibilità delle movimentazioni, in particolare sulle asserite liberalità dei congiunti e sulle dichiarazioni di terzi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: quanto alla delega di firma, ha ribadito che si tratta di delega di firma e non di funzioni, non necessitante di indicazione nominativa del delegato né della durata, e comunque risultante conosciuta dalla parte; quanto ai conti intestati a terzi, ha confermato che le indagini bancarie possono estendersi a conti formalmente intestati ad altri quando vi siano elementi presuntivi della loro sostanziale disponibilità da parte del contribuente; quanto alla prova contraria, ha affermato che la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione, e che il vizio motivazionale non era configurabile nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. riformulato. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e, secondo quanto richiamato nel dispositivo, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento è qualificata come delega di firma e non di funzioni; non occorre l'indicazione del nominativo del delegato né della durata della delega, potendo risultare da ordini di servizio o da indicazioni equivalenti idonee a consentire il controllo ex post del potere di firma.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa mancanza di allegazione della delega all'avviso di accertamento; la Corte non ravvisa invalidità dell'atto per tale ragione.

  • art. 360 c.p.c.

    È ritenuta ammissibile la formulazione di un unico motivo che cumuli censure eterogenee, purché le doglianze siano specificamente e chiaramente articolate; nel caso concreto, però, alcune censure sono state giudicate inammissibili perché miravano alla rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il mero difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    Le movimentazioni bancarie costituiscono base per accertamento induttivo; la Corte ribadisce che possono essere valorizzate anche operazioni su conti intestati a terzi se risultino sostanzialmente riferibili al contribuente sulla base di indizi e presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • art. 37 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato per sostenere che l'interposizione fittizia o la disponibilità sostanziale dei conti intestati a terzi consente di imputare al contribuente le relative movimentazioni.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla prova contraria non è accolta perché le valutazioni sull'attendibilità delle giustificazioni offerte dal contribuente e dei documenti prodotti attengono al merito e non sono riesaminabili in cassazione.

  • art. 51, comma 3, n. 7, d.P.R. n. 633/1972

    In materia IVA, analogamente, le acquisizioni bancarie possono essere estese a conti intestati a terzi in presenza di elementi sintomatici della loro riferibilità sostanziale all'imprenditore o al soggetto verificato.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio del libero convincimento opera sul piano dell'apprezzamento di merito ed è insindacabile in cassazione, salvo errori che si traducano in vizio motivazionale nei limiti consentiti.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove rientra nel potere del giudice di merito; la sua critica in cassazione non può trasformarsi in richiesta di nuovo esame del materiale probatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è ammissibile un motivo unico che cumuli censure ex art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., purché consenta di distinguere chiaramente le doglianze di diritto da quelle sul fatto; tuttavia, non è consentito utilizzare tali censure per ottenere una rivalutazione del merito.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale è deducibile solo nei casi di anomalia radicale della motivazione, non per contestare la sufficienza o la maggiore persuasività della motivazione resa dal giudice di merito.
  • La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento, se conferita dal dirigente, è una delega di firma e non di funzioni: non richiede necessariamente l'indicazione nominativa del delegato o della durata, purché consenta la verifica ex post della legittimazione del sottoscrittore.
  • In tema di accertamento tributario mediante indagini bancarie, i conti intestati a terzi possono essere considerati se l'Ufficio dimostra, anche per presunzioni, che essi sono stati sostanzialmente utilizzati dal contribuente per occultare operazioni imponibili.
  • La prova contraria sulle movimentazioni bancarie e sull'estraneità delle somme al reddito accertato è oggetto di valutazione di merito: in cassazione non è consentito sostituire la propria lettura delle risultanze istruttorie a quella del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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