Cassazione Civile, Ordinanza n. 13530/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore esecutato)
La controversia
La controversia nasce da una procedura esecutiva per rilascio di un immobile adibito a ristorante, nell'ambito della quale la società occupante deduceva che alcuni beni presenti nei locali e l'archivio del locale erano stati assoggettati a vincolo culturale da parte del Ministero competente, con conseguente necessità di una previa autorizzazione amministrativa allo spostamento, anche temporaneo, dei beni. Il giudice dell'esecuzione aveva prima differito l'esecuzione e, dopo il diniego ministeriale all'autorizzazione, aveva dichiarato l'improseguibilità allo stato dell'esecuzione, ritenendo che il provvedimento amministrativo rendesse ineseguibile il rilascio. La società procedente aveva proposto appello contro tale provvedimento e la Corte d'appello lo aveva ritenuto ammissibile, riformando il decreto del Tribunale e respingendo poi la pretesa della società occupante. Con il ricorso per cassazione la società occupante censurava, con il primo motivo, la violazione degli artt. 610, 616 e 183 disp. att. c.p.c., sostenendo che l'appello avverso il provvedimento reso ex art. 610 c.p.c. fosse inammissibile. Gli ulteriori motivi restavano assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, affermando che il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato su istanza ex art. 610 c.p.c., quando decida sulla portata sostanziale del titolo e sull'ammissibilità dell'azione esecutiva, non è appellabile. Ha quindi dichiarato l'originaria inammissibilità dell'appello proposto contro il provvedimento di chiusura del processo esecutivo emesso in sede di rilascio, e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., perché l'appello non poteva essere proposto. Le ulteriori questioni sono state assorbite. Spese compensate per la novità dell'applicazione del principio nell'esecuzione per rilascio.
Norme richiamate
art. 610 c.p.c.
L'istanza ex art. 610 c.p.c. serve a sollecitare il giudice dell'esecuzione a risolvere le difficoltà insorte nell'esecuzione per consegna o rilascio, senza attribuirgli un potere decisorio sostanziale sul diritto di procedere all'esecuzione.
art. 616 c.p.c.
Il richiamo serve a individuare la fase di merito successiva all'eventuale definizione sommaria dell'opposizione esecutiva; il provvedimento del giudice dell'esecuzione non è trattato come sentenza, ma come decisione sommaria presupposto del giudizio di merito.
art. 617 c.p.c.
È il rimedio esperibile se il provvedimento abbia dichiarato la definitiva chiusura del processo esecutivo; non è invece ammissibile l'appello.
art. 624 c.p.c.
Può venire in rilievo come rimedio reclamatorio quando il provvedimento sia inteso come ordinanza di definizione della fase sommaria di un'opposizione esecutiva e la procedura resti pendente in attesa del giudizio di merito.
art. 382, comma 3, c.p.c.
Consente la cassazione senza rinvio quando la sentenza impugnata ha deciso su un appello che non poteva essere proposto.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
È il parametro formale del primo motivo di ricorso, con cui viene denunciata la violazione di legge e il vizio motivazionale.
art. 183 disp. att. c.p.c.
È richiamato nel motivo di ricorso quale norma processuale ritenuta violata dalla Corte d'appello.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È la norma che disciplina la trattazione camerale del ricorso in cassazione nel caso di specie.
art. 111 c.p.c.
È richiamato in relazione all'intervento in giudizio dell'acquirente dell'immobile nella fase di merito.
Massime di principio
- Nel processo esecutivo per consegna o rilascio, il provvedimento del giudice dell'esecuzione che si pronunci sulla portata sostanziale del titolo esecutivo o sull'ammissibilità dell'azione esecutiva non acquista natura di sentenza in senso sostanziale e non è quindi appellabile.
- Se il provvedimento del giudice dell'esecuzione esorbita dalla funzione tipica di risolvere le difficoltà insorte, esso va qualificato, a seconda del contenuto, come atto di definizione della fase sommaria di un'opposizione esecutiva oppure come ordinanza di chiusura del processo esecutivo; nei relativi casi operano rispettivamente i rimedi del reclamo ex art. 624 c.p.c. o dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., ma non l'appello.
- La qualificazione del provvedimento va compiuta in base alla sua funzione effettiva nel processo esecutivo e non sulla base della sola forma adottata dal giudice.
- Il principio già affermato per l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare si estende anche all'esecuzione per consegna o rilascio, trattandosi di strutture e funzioni processuali sostanzialmente identiche sotto il profilo considerato.
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