Cassazione Civile, Ordinanza n. 18509/2023 del 28/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (possessore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un comproprietario volta ad accertare che un terzo aveva occupato senza titolo, dal 1999, alcuni fondi agricoli e vivaistici siti in Forio d'Ischia, chiedendone il rilascio e il pagamento di un'indennità per l'illecita occupazione. Il convenuto ha contestato la pretesa e ha proposto domanda riconvenzionale di usucapione ventennale, chiedendo in subordine il ristoro per miglioramenti, recinzione e mantenimento produttivo del terreno. Il tribunale ha rigettato la domanda attorea e accolto l'usucapione. In appello l'attore ha censurato l'accertamento del possesso utile all'usucapione, deducendo violazione degli artt. 832, 1140, 1141, 1158, 1163 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la corte territoriale avesse recepito acriticamente le prove testimoniali senza adeguata valutazione e senza spiegare il percorso logico della decisione. Con il terzo motivo ha contestato anche la condanna alle spese nei confronti di due chiamati in causa poi estromessi, assumendo che la loro evocazione non fosse stata negligente perché la qualità di coeredi risultava dalla documentazione anagrafica in atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo e il secondo motivo in parte inammissibili e in parte infondati, osservando che la motivazione della sentenza d'appello raggiungeva il minimo costituzionale e che le censure miravano in realtà a un riesame del merito e della valutazione delle prove, precluso in cassazione, anche alla luce del regime della doppia conforme. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo, affermando che l'estromissione dal giudizio di un soggetto privo di legittimazione passiva equivale, sul piano processuale, a un rigetto della domanda nei suoi confronti e impone la regolazione delle spese relative a quel rapporto processuale; il controllo di legittimità sulle spese è ammesso solo se siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ipotesi non ricorrente. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 832 c.c.
richiamato come norma invocata dal ricorrente sul diritto di proprietà, ma non decisivo per l'accoglimento del ricorso
art. 1140 c.c.
invocato in relazione ai requisiti del possesso utile all'usucapione
art. 1141 c.c.
richiamato per la qualificazione del possesso e della detenzione
art. 1142 c.c.
richiamato dal ricorrente nei motivi di censura sul possesso
art. 1158 c.c.
norma sull'usucapione ventennale, oggetto dell'accertamento di merito confermato in cassazione
art. 1163 c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione al possesso utile per usucapire
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che la censura non può tradursi in mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio
art. 115 c.p.c.
la sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia omesso di considerare fatti non contestati; non consente di contestare la preferenza accordata ad alcune prove rispetto ad altre
art. 116 c.p.c.
la sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di prova legale
art. 1163 c.c.
richiamato ancora in collegamento con il possesso utile all'usucapione
art. 91 c.p.c.
richiamato come parametro del principio di soccombenza nella regolazione delle spese
art. 92 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di spese processuali
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
la doppia conforme preclude il sindacato di legittimità sulle questioni di fatto nei limiti indicati dalla norma applicabile ratione temporis
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura sulla motivazione è ammissibile solo nei casi di anomalia motivazionale che si risolvono in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore giuridico diverso da quello previsto.
- Quando la sentenza di merito è resa in doppia conforme, il sindacato di legittimità sulle questioni di fatto risulta ulteriormente ristretto nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
- L'accertamento della sussistenza dei requisiti del possesso utile all'usucapione è tipicamente un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.
- L'estromissione dal giudizio di un soggetto privo di legittimazione passiva equivale, sul piano processuale, a un rigetto della domanda proposta nei suoi confronti e comporta la regolazione delle spese relative a quel rapporto processuale.
- Il sindacato di legittimità sulle spese processuali è ammesso solo in caso di violazione del principio di soccombenza, ossia quando le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
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