Ordinanza n. 4132/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - Del provvedimento prot. n. 43993 del 25.09.2025 con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - ha rigettato la domanda della ricorrente n. 18138 del 31.05.2023, volta al riconoscimento in Italia dei titoli di studio/professionali Nivel I e Nivel II, conseguiti in Romania, ai fini dell'abilitazione all'insegnamento della classe di concorso A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR (attuale AM12 - inglobata nella A-12 - secondo il DPR 19/16 come aggiornato ex DM 22/12/2023 in GU 10/2/2024); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento in Italia di titoli di studio o professionali conseguiti in Romania, ai fini dell'abilitazione all'insegnamento della classe di concorso A022, oggi AM12/A-12
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha rigettato la domanda di riconoscimento in Italia dei titoli Nivel I e Nivel II conseguiti in Romania, necessari ai fini dell'abilitazione all'insegnamento della classe di concorso A022, oggi AM12 e ricompresa nella A-12. Dall'esame del ricorso e della documentazione prodotta è emerso che la controversia riguarda il riconoscimento di titoli ai fini dell'insegnamento ordinario e non la materia del sostegno. La Sezione Quarta bis ha quindi rilevato il possibile difetto della propria competenza interna per materia.
La decisione
Il TAR non ha esaminato i motivi di illegittimità dedotti contro il diniego ministeriale, né ha deciso sulla fondatezza della domanda di riconoscimento. Ha ritenuto che la controversia non rientrasse nella competenza interna della Sezione Quarta bis, in quanto non concernente la materia del sostegno, e ha rimesso il fascicolo al Presidente del Tribunale affinché fosse assegnato alla Sezione competente per materia. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza alle parti costituite.
Norme richiamate
d.P.R. 19/2016
Richiamato nel testo per l'inquadramento della classe di concorso A022, indicata come attuale AM12 e ricompresa nella A-12.
d.m. 22/2023
Richiamato nel testo come atto di aggiornamento della classificazione delle classi di concorso.
Massime di principio
- Quando, sulla base del ricorso e della documentazione prodotta, risulta che la controversia appartiene a una materia diversa da quella attribuita a una specifica Sezione del TAR, il Collegio può rimettere il fascicolo al Presidente del Tribunale per la riassegnazione alla Sezione competente per materia, senza esaminare il merito della domanda.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 34/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1391/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1392/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1393/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1394/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1395/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →