Ordinanza n. 453/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di comunicazione dell'aggiudicatario prot. n.898 del 6.3.2026; - del verbale di gara n.2 del 14.1.2026 di apertura delle buste economiche; - del verbale di gara n.66 del 18.11.2025 di apertura delle buste amministrative; - del verbale di gara n.67 del 25.11.2025 relativo ad esito soccorso istruttorio e apertura delle buste tecniche; - del verbale di gara del 19.12.2025 di valutazione delle offerte tecniche; - della nota del 27.3.2026, con PEC n. prot. 1195-26 di conferma aggiudicazione dopo istanza annullamento in autotutela; - di ogni atto ad essi presupposto, consequenziale e/o connesso, anche ove non noto; nonché con riserva di motivi aggiunti avverso altri atti e provvedimenti, allo stato non noti, se parimenti illegittimi. - ove occorrer possa della Lettera di Invito, del Capitolato Tecnico e Generale di appalto; e per la conseguente condanna della S.A. resistente, in principalità, all'accoglimento della domanda finalizzata a conseguire l'aggiudicazione dell'opus concorsuale e la stipulazione del relativo contratto d'appalto; con richiesta, in ogni caso, della declaratoria ex art. 122 cod. proc. amm. di inefficacia del contratto eventualmente stipulato in pendenza del gravame, in ragione della richiesta di subentro che sin d’ora si propone e, comunque, di condanna al risarcimento per equivalente in relazione alla parte dei lavori già eventualmente eseguita in pendenza del gravame; in via subordinata, al risarcimento del danno per equivalente ex art. 124 cod. proc. amm., con conseguente declaratoria dei criteri in base ai quali la Stazione appaltante dovrà formulare una proposta di pagamento in via ulteriormente subordinata, alla riedizione delle operazioni di gara.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione e atti della procedura di gara, inclusi i verbali di apertura e valutazione delle offerte, nonché la conferma dell’aggiudicazione dopo l’istanza di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le imprese ricorrenti, in costituendo RTI, hanno impugnato gli atti di una procedura di gara, contestando, per quanto emerge dall’ordinanza, la conformità della relazione tecnica presentata dal RTI aggiudicatario Ronzoni–Colombo Severo & C. rispetto al limite dimensionale previsto dall’art. 12.1 della Lettera d’Invito. Sono state proposte anche domande consequenziali di aggiudicazione, subentro nel contratto eventualmente stipulato, declaratoria di inefficacia del contratto, risarcimento per equivalente e, in ulteriore subordine, riedizione delle operazioni di gara. La parte ricorrente ha inoltre dedotto l’illegittimità della conferma dell’aggiudicazione intervenuta dopo l’istanza di annullamento in autotutela.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, riservando ogni ulteriore valutazione in rito e nel merito. Ha ritenuto insussistente, allo stato della sommaria cognizione cautelare, un sufficiente fumus boni iuris. In particolare, la Lettera d’Invito imponeva che la relazione tecnica fosse redatta su fogli singoli in formato A4, con carattere Calibri 11 e interlinea 1,5, entro il limite di 20 pagine, precisando che l’eventuale parte eccedente non avrebbe contribuito all’attribuzione del punteggio tecnico; non prescriveva tuttavia un numero massimo di caratteri, specifiche modalità di impaginazione, né l’uso obbligatorio del programma Word o di un particolare software. Ne consegueva un margine di autonomia redazionale per i concorrenti. Il RTI aggiudicatario aveva predisposto la relazione in formato PDF, rispettando le impostazioni espressamente richieste e raggiungendo complessivamente 20 pagine, comprensive di immagini e tabelle. Il Collegio ha inoltre richiamato l’orientamento secondo cui, in assenza di un’espressa comminatoria di esclusione, il superamento del limite dimensionale non impone necessariamente l’esclusione, potendo la commissione espungere o non valutare la parte eccedente; la regola dimensionale tutela le esigenze di speditezza della valutazione e ogni valutazione applicativa è rimessa alla stazione appaltante. È stata fissata la trattazione di merito alla seconda udienza pubblica del gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata esaminata alla luce del fumus boni iuris e degli ulteriori presupposti della fase cautelare.
art. 12.1 della Lettera d'Invito
La relazione tecnica deve essere redatta in fogli singoli formato A4 e la lunghezza della stessa non potrà essere superiore a 20 pagine escluso l’indice, le copertine e/o fondi di rilegatura, scritta in carattere Calibri dimensione 11 interlinea 1,5. Si intende per pagina un foglio formato da una singola facciata. Per le relazioni che dovessero eccedere il limite di 20 pagine, sarà presa in considerazione solamente la parte ammessa; la parte eccedente non potrà contribuire all’assegnazione del punteggio previsto per l’aspetto tecnico.
La clausola stabilisce un limite di 20 pagine e le conseguenze valutative della parte eccedente, ma non prescrive un numero massimo di caratteri, specifiche modalità di impaginazione o l’utilizzo obbligatorio di Word o di altro programma.
art. 122 c.p.a.
Richiamato nella domanda per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e per il subentro; l’ordinanza cautelare non ha deciso tali domande di merito.
art. 124 c.p.a.
Richiamato nella domanda subordinata di risarcimento per equivalente; l’ordinanza cautelare non ha deciso tale domanda.
Massime di principio
- Quando la lex specialis limita il numero di pagine dell’offerta tecnica senza prescrivere un numero massimo di caratteri, specifiche modalità di impaginazione o l’uso obbligatorio di un determinato programma di scrittura, i concorrenti conservano autonomia redazionale rispetto ai parametri non espressamente regolati.
- Il rispetto del limite dimensionale dell’offerta tecnica va verificato alla luce delle prescrizioni effettivamente contenute nella lex specialis; la predisposizione della relazione in formato PDF non è irregolare se la disciplina di gara non impone l’utilizzo di uno specifico programma o formato informatico.
- In assenza di un’espressa comminatoria di esclusione, il superamento del limite dimensionale di un’offerta tecnica non comporta necessariamente l’esclusione dalla gara: la stazione appaltante può limitare la valutazione alla parte ammessa, espungendo o non considerando quella eccedente.
- Il limite dimensionale della relazione tecnica è funzionale alle esigenze di speditezza della valutazione della stazione appaltante; la gestione dell’eventuale eccedenza è pertanto rimessa alla commissione e alla stazione appaltante, nel rispetto della lex specialis e della par condicio.
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