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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10111/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso fondato su quattro motivi: 1) violazione dell'art. 54 Ord. pen. e carenza di motivazione relativamente al diniego della liberazione anticipata per due rapporti disciplinari, sostenendo che le condotte erano lievi, commesse nello stesso semestre, e in un caso risarcite; 2) errata negazione retroattiva del beneficio per semestri anteriori senza valutazione puntuale della rilevanza delle violazioni rispetto al percorso rieducativo; 3) omessa valutazione della formazione di un semestre virtuale cumulando periodi di detenzione (per poter ottenere il beneficio); 4) mancata concessione della liberazione anticipata speciale (legge n.10/2014) con la proposizione di un semestre virtuale che renderebbe applicabile il beneficio.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato in tutte le parti. La Corte ha ritenuto che: 1) il Tribunale di sorveglianza ha valutato autonomamente e motivamente i provvedimenti disciplinari e correttamente ha ritenuto le condotte gravi e idonee a dimostrare mancata adesione all'opera di rieducazione; la censura sulla coincidenza dei semestri è infondata poiché la corretta decorrenza usata dal Tribunale era diversa da quella prospettata dal ricorrente; 2) il secondo motivo è inammissibile per genericità, essendo la decisione del Tribunale coerente con la gravità e recidiva delle infrazioni e con la giurisprudenza che consente riflessi negativi sui semestri antecedenti; 3) il terzo motivo è infondato o inammissibile: i periodi proposti per il cumulo virtuale erano o già utilizzati per una liberazione anticipata precedente (quindi non disponili) o indicati in modo confuso; il Tribunale non era tenuto a esaminare istanze manifestamente infondate; 4) il quarto motivo è infondato perché la liberazione anticipata speciale (d.l. n.146/2013 / legge n.10/2014) si applica solo ai semestri interamente compresi nell'arco temporale previsto e non ai periodi "a cavallo" né ai semestri in tutto o in parte trascorsi in misure alternative (detenzione domiciliare). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 54 Ord. pen.

    Riferito come parametro per valutare la meritevolezza della liberazione anticipata: il giudice può escludere il beneficio per semestri con violazioni disciplinari gravi che dimostrano mancata adesione all'opera di rieducazione

  • d.l. n. 146/2013 (disciplinare della "liberazione anticipata speciale")

    art. 4, comma 5: il beneficio non si applica ai periodi trascorsi "in tutto o in parte" in esecuzione di misure alternative alla detenzione

    La disciplina speciale è applicabile solo per semestri interamente compresi nell'arco temporale previsto dal legislatore (tra l'11/01/2010 e il 23/12/2015) e non può essere estesa a semestri "a cavallo" o a semestri parzialmente svolti in misure alternative quali la detenzione domiciliare

  • legge n. 10/2014 (ratifica/disciplinazione della liberazione anticipata speciale)

    Riferita come normativa collegata alla liberazione anticipata speciale: il beneficio richiede che i semestri siano interamente compresi nel periodo temporale previsto dalla norma di riferimento

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020 (Rv. 280522)

    "Il principio della valutazione frazionata per semestri ... non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione"

    Conferma che una singola violazione grave può influire sul giudizio di meritevolezza anche per semestri diversi da quello in cui la violazione è stata commessa

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 1, n. 18224 del 19/10/2018 (Rv. 275467)

    "La disciplina introdotta dal d.l. n.146/2013 è applicabile solo in relazione a periodi di detenzione sofferti nella vigenza temporale prevista... e non per quelli posti 'a cavallo' della data iniziale"

    Sancisce il divieto di applicare la liberazione anticipata speciale a semestri che non siano interamente ricompresi nell'arco temporale previsto dalla norma

Massime di principio

  • Le infrazioni disciplinari gravi possono rendere non meritevoli non solo il semestre in cui sono commesse ma anche semestri antecedenti o successivi, se dimostrano una mancata adesione complessiva all'opera di rieducazione
  • Il giudice di sorveglianza valuta autonomamente e deve motivare; se la motivazione è logica e congruente non è facilmente sindacabile in sede di legittimità
  • Le istanze generiche o non puntualmente articolate sono inammissibili; chi impugna deve fornire argomentazioni specifiche e, se possibile, prova dell'attenuazione o revoca dei provvedimenti disciplinari
  • Non è possibile formare semestri virtuali usando periodi già utilizzati per ottenere un beneficio in precedenti provvedimenti
  • La liberazione anticipata speciale prevista dal d.l. n.146/2013 (legge n.10/2014) si applica solo a semestri interamente compresi nel periodo temporale previsto e non è cumulabile con periodi trascorsi, anche solo in parte, in misure alternative come la detenzione domiciliare

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