Cassazione Penale, Ordinanza n. 26214/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rimane ferma la condanna già confermata in appello per guida in stato di ebbrezza aggravata dalla provocazione di un incidente.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Rovigo nei confronti di un automobilista per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di un incidente. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: il primo contestava i risultati degli accertamenti alcolemici; il secondo censurava la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà. La memoria difensiva successiva ha insistito nelle ragioni del ricorso. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, senza un reale confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La disposizione è richiamata come base della circostanza aggravante legata alla provocazione di un incidente nella guida in stato di ebbrezza; la censura su tale aggravante è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni poste dalla sentenza impugnata a fondamento del rigetto.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo apodittico o reiterativo: il ricorrente deve indicare puntualmente gli specifici passaggi della decisione di merito che assumono essere illogici o contraddittori.
- Quando la Corte territoriale abbia già esaminato e disatteso i motivi di appello con argomentazioni giuridiche corrette, il ricorso che non sviluppi una critica autonoma e argomentata è suscettibile di declaratoria di inammissibilità.
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