Sentenza del 20/11/2019 n. 30138 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio doganale aveva disconosciuto l'aliquota IVA agevolata del 10% applicata all'importazione dei pannelli fotovoltaici, ritenendo che il beneficio spettasse solo a chi installava direttamente i pannelli nella costruzione di impianti fotovoltaici. La società sosteneva invece che l'agevolazione dipendesse dalla destinazione oggettiva dei beni, anche quando l'importatore li rivende a installatori o grossisti. In via incidentale contestava inoltre l'omessa considerazione delle osservazioni presentate durante il procedimento e l'errata esclusione dell'aliquota agevolata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo incidentale, stabilendo che l'Ufficio deve valutare le osservazioni del contribuente, ma non è obbligato a confutarle analiticamente o a motivare espressamente il mancato accoglimento, potendo motivare anche implicitamente. Ha invece accolto il secondo motivo incidentale: l'aliquota IVA del 10% può applicarsi ai pannelli fotovoltaici, quali beni destinati alla costruzione di impianti di produzione di energia da fonte solare, anche se l'importatore non li installa direttamente e li rivende a soggetti della filiera. È decisiva la concreta destinazione dei beni alla realizzazione dell'impianto, non la qualifica soggettiva dell'importatore. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese. Il ricorso principale dell'Amministrazione doganale è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 16 e Tabella A, parte III, nn. 127-quinquies e 127-sexies
"beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies"
L'aliquota IVA agevolata del 10% prevista per i beni destinati alla costruzione di impianti fotovoltaici può applicarsi ai singoli pannelli, purché sia provata la loro effettiva destinazione alla realizzazione di tali impianti. Non è necessario che l'importatore sia anche l'installatore diretto.
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7
L'Ufficio deve esaminare le osservazioni del contribuente presentate dopo il processo verbale di constatazione, ma la loro mancata confutazione analitica non determina automaticamente la nullità dell'avviso, se la valutazione risulta anche implicitamente dalla motivazione.
Direttiva 2006/112/CE, art. 183
Le modalità nazionali di rimborso o riporto del credito IVA non devono violare il principio di neutralità fiscale né esporre il contribuente a un rischio finanziario irragionevole.
Costituzione, artt. 9 e 32
La tutela dell'ambiente e della salute è stata richiamata quale elemento sistematico coerente con un'interpretazione che agevola fiscalmente l'impiego di fonti energetiche rinnovabili.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione IVA è formulata in base alle caratteristiche e alla destinazione del bene, senza indicare espressamente una particolare qualifica del soggetto, il beneficio normalmente dipende dall'uso oggettivo del bene e non dal fatto che il cedente o importatore lo utilizzi direttamente.
- Per applicare l'aliquota agevolata ai beni destinati a un impianto, occorre dimostrare che il loro impiego nell'impianto sia concreto ed effettivo; la mera rivendita a un intermediario non esclude il beneficio, ma una destinazione diversa o incerta può legittimare il recupero dell'imposta.
- L'Amministrazione finanziaria deve prendere in esame le osservazioni del contribuente, ma non deve necessariamente rispondere punto per punto: è sufficiente una motivazione, anche implicita, purché consenta di comprendere le ragioni della pretesa.
- Le norme agevolative non possono essere interpretate estensivamente oltre il loro testo, ma devono essere lette in modo coerente con la neutralità dell'IVA e senza creare ingiustificate disparità tra operatori della stessa filiera.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare documentazione sulla natura dei beni, sulla destinazione prevista, sulle dichiarazioni degli acquirenti e sulla loro attività di installazione o rivendita, così da provare l'effettivo collegamento con l'impianto agevolato.
Testo integrale
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