Ordinanza n. 1300/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di respingimento dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno emanato dal Questore di Napoli in data 26.01.2026, e notificato alla pec del difensore in data 18.03.2026 e di ogni altro atto comunque connesso, precedente o successivo, preparatorio o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno adottato dal Questore di Napoli
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di respingimento dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, chiedendone la sospensione cautelare. Ha contestato, in sostanza, la valutazione amministrativa relativa all'inaffidabilità del rapporto di lavoro posto a fondamento dell'istanza di rilascio del nulla osta e del successivo contratto di soggiorno, sostenendo inoltre la possibilità di ottenere un permesso per attesa occupazione. Ha richiamato l'esistenza di un successivo rapporto di lavoro instaurato dal 20 gennaio 2026.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza, allo stato della sommaria cognizione propria della fase cautelare, di un fumus boni iuris sufficiente. Il ricorrente non ha allegato né fornito un principio di prova idoneo a orientare diversamente la decisione dell'Amministrazione. In particolare, non è stata dimostrata l'effettività del rapporto di lavoro originariamente allegato; le stesse deduzioni del ricorrente circa l'ignoranza incolpevole delle ragioni dell'assenza o indisponibilità del datore di lavoro sono state ritenute non idonee a superare il giudizio amministrativo di inattendibilità del rapporto, la cui inesistenza appariva originaria. È stata quindi ritenuta non applicabile la disciplina del permesso per attesa occupazione, poiché non risultava una successiva interruzione o cessazione di un rapporto effettivamente esistente, ma la mancanza ab origine del rapporto e dei requisiti richiesti. Il rapporto di lavoro successivo, instaurato il 20 gennaio 2026, non è stato considerato rilevante nel giudizio sul diniego, perché non era stato ritualmente introdotto nel procedimento dopo il preavviso di rigetto del 15 dicembre 2025; esso potrà eventualmente essere sottoposto all'Amministrazione per una rivalutazione della situazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
"domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato"
La domanda cautelare è stata scrutinata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha escluso, allo stato della sommaria deliberazione, la sussistenza dei presupposti per la sospensione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la concessione della sospensione di un diniego amministrativo richiede la presenza, almeno prima facie, di elementi allegati e sorretti da un principio di prova idonei a porre in dubbio la valutazione dell'Amministrazione.
- La disciplina del permesso per attesa occupazione presuppone la cessazione o interruzione successiva di un rapporto di lavoro effettivamente esistente; non opera quando risulti la mancanza originaria del rapporto posto a fondamento dell'istanza e del contratto di soggiorno.
- Un rapporto di lavoro instaurato dopo il preavviso di rigetto e non ritualmente introdotto nel procedimento non incide, di per sé, sulla legittimità del diniego già adottato, ferma la possibilità di sottoporlo all'Amministrazione per un'eventuale rivalutazione della fattispecie.
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