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Sentenza

Sentenza n. 2226/2026 - Napoli, Sezione 3

avverso “il silenzio serbato dall’A.G.E.A. in ordine alla conclusione del procedimento finalizzato al riconoscimento del diritto alla corresponsione degli aiuti comunitari ex Titolo III – Reg. CE 73/2009 – DPU 2017 n. 70262993895 su domanda del ricorrente nel 2017 e sulla successiva istanza trasmessa il 4.12.2024 per l’ammissione della domanda e dell’erogazione del contributo dovuto per l’anno 2017”

Giustizia amministrativa202502664

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato da AGEA sulla domanda di aiuti comunitari per il 2017 e sulla successiva istanza del 4 dicembre 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario di aiuti agricoli)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato una domanda per l'erogazione di aiuti comunitari relativi agli anni 2017 e 2018. L'istruttoria, avviata il 14 giugno 2017 e conclusa il 30 giugno 2018, aveva evidenziato l'anomalia bloccante MAN-02, determinata dall'erronea associazione alla domanda di un allevamento di ovini e caprini e da un errore nel collegamento tra il codice fiscale del detentore e quello del proprietario. Il ricorrente aveva prodotto una certificazione dell'ASL attestante che, alla data del 15 maggio 2017, non possedeva aziende zootecniche, sostenendo che l'anomalia dipendesse da un errore del sistema informatico. Dopo ulteriori richieste, con istanza del 4 dicembre 2024 aveva chiesto ad AGEA di ammettere la domanda e corrispondere il contributo per il 2017, senza ricevere riscontro. Ha quindi dedotto la violazione dell'obbligo di provvedere previsto dall'art. 2 della l. n. 241/1990, richiamando altresì la disciplina europea sugli aiuti di Stato e la propria posizione qualificata e differenziata. AGEA ha sostenuto che il procedimento di pagamento diretto, gestito in modalità telematica mediante il SIAN, non richiederebbe un distinto provvedimento conclusivo, poiché le evidenze digitali disponibili all'interessato o al CAA mandatario rappresenterebbero la decisione dell'amministrazione; ha inoltre contestato la configurabilità di un interesse legittimo in relazione a finanziamenti vincolati.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistente l'obbligo di AGEA di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, positivo o negativo, in quanto la disciplina europea sugli aiuti di Stato impone che le determinazioni finali sulla concessione di aiuti e incentivi siano assunte all'esito dell'istruttoria mediante un atto formale. La gestione telematica tramite SIAN e la disponibilità delle evidenze digitali non sostituiscono il provvedimento conclusivo e non escludono l'obbligo di provvedere. AGEA è stata quindi ordinata a definire il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, con facoltà di delega, da insediarsi per ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione del perdurante inadempimento. Il compenso del commissario, pari a 1.000 euro, è stato posto a carico di AGEA. AGEA è stata inoltre condannata alle spese processuali, liquidate in 1.500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato. È stata disposta, dopo il passaggio in giudicato, la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 2, comma 8, della l. n. 241/1990.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine e nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    Impone all'amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso.

  • art. 2, comma 8, l. n. 241/1990

    Giustifica la trasmissione della sentenza, una volta passata in giudicato, alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

  • art. 40 Reg. CE n. 1782/2003

    Indicato quale base normativa della domanda di erogazione dei titoli ordinari all'aiuto comunitario.

  • art. 25 Reg. CE n. 795/2004

    Indicato quale ulteriore base normativa della domanda di aiuti comunitari.

  • artt. 87 e 88 Trattato CE

    La disciplina europea sugli aiuti di Stato è interpretata nel senso che le determinazioni finali sulla concessione di aiuti e incentivi devono essere adottate all'esito dell'istruttoria mediante un provvedimento formale espresso.

  • Reg. CE n. 73/2009, Titolo III

    Indicato quale disciplina degli aiuti comunitari oggetto della domanda sulla quale AGEA era tenuta a provvedere.

  • Reg. UE n. 1307/2013

    Richiamato da AGEA quale parte della disciplina europea dei pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito della PAC.

  • Reg. UE n. 640/2014

    Richiamato da AGEA quale disciplina europea di attuazione dei pagamenti diretti nell'ambito della PAC.

  • d.lgs. n. 173/1998

    Indicato quale base normativa del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, utilizzato per la gestione telematica del procedimento.

Massime di principio

  • Nell'ambito dei procedimenti di concessione di aiuti e incentivi alle imprese, le determinazioni finali devono essere adottate all'esito dell'istruttoria mediante un provvedimento formale espresso; l'amministrazione non può sostituirlo con la mera disponibilità di evidenze o registrazioni informatiche.
  • La gestione integralmente telematica di un procedimento amministrativo e la partecipazione dell'interessato tramite dichiarazioni e documenti inseriti in un sistema informativo non escludono, di per sé, l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un atto espresso.
  • In presenza di un'istanza volta all'ammissione a un regime di aiuti pubblici, l'amministrazione competente è tenuta a pronunciarsi espressamente, in senso positivo o negativo, quando la disciplina di settore impone una determinazione finale formale.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia consente al giudice di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine e di nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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