Cassazione Civile, Ordinanza n. 21507/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte ammessa)
La controversia
L'istanza riguardava la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso e aveva condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente. L'istante evidenziava che il controricorrente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che, pertanto, la statuizione sulle spese non poteva essere formulata a suo favore, dovendo invece essere indicato lo Stato quale creditore delle spese liquidate. Si chiedeva dunque la sostituzione, nella motivazione e nel dispositivo della precedente ordinanza, delle espressioni riferite al controricorrente con quelle riferite allo Stato. La Corte ha rilevato che l'istanza consentiva l'esercizio del potere officioso di correzione dell'errore materiale e ha richiamato l'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, nonché l'art. 391-bis c.p.c. per la correggibilità del provvedimento accessorio sulle spese.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che, nella motivazione (pag. 6, penultimo rigo) e nel dispositivo della precedente ordinanza n. 1714/2024, le parole "in favore del controricorrente" e "al controricorrente" fossero sostituite, rispettivamente, con "in favore dello Stato" e "allo Stato". Ha inoltre precisato che, per la peculiare natura del procedimento, non vi era luogo a provvedere sulle spese del giudizio di correzione, e ha mandato alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ex art. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c.
Norme richiamate
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato
quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese pronunciata nei confronti della controparte deve avere come beneficiario lo Stato e non la parte ammessa.
art. 110, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002
eguale statuizione nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale
la previsione è richiamata come norma coerente con l'assetto generale che impone il pagamento in favore dello Stato nei casi previsti dal testo unico.
art. 391-bis c.p.c.
il provvedimento accessorio relativo alla liquidazione delle spese è correggibile mediante il procedimento di correzione degli errori materiali, anche d'ufficio.
art. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c.
viene richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione dell'errore materiale.
Massime di principio
- Se una parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali deve essere formulata in favore dello Stato e non in favore della parte ammessa.
- L'errore materiale che incida sulla sola intestazione del beneficiario delle spese processuali in un provvedimento accessorio è emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali, anche d'ufficio.
- La statuizione sulle spese, quando sia meramente accessoria e presenti un evidente errore di indicazione del soggetto beneficiario, non richiede una nuova decisione sul merito, ma la semplice rettifica dell'atto originario.
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