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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28532/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 14/02/2024 che aveva dichiarato inammissibile la loro richiesta di revoca dell'ordine di demolizione contenuto nella sentenza irrevocabile del 22/05/2006, deducendo errore di diritto e vizio di motivazione. Sostenevano che il provvedimento omettesse di considerare questioni nuove rispetto al precedente incidente, in particolare il lungo decorso del tempo (quasi 20 anni) e la richiesta di applicazione dell'indulto (L. n. 241/2006), e che tale tempo avrebbe dovuto essere valutato alla luce della giurisprudenza CEDU.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la domanda fosse una mera riproposizione di istanze gia esaminate e respinte (applicando l'art. 666, comma 2, c.p.p.) e che, comunque, i profili indicati dai ricorrenti fossero infondati: il decorso del tempo è irrilevante se dovuto all'inerzia del soggetto obbligato e i ricorrenti non hanno prodotto elementi che giustificassero l'inerzia o dimostrassero l'impossibilità di ottemperare (mancanza di soluzioni abitative, condizioni economiche, ecc.). Inoltre la Corte ha confermato che l'ordine di demolizione ha natura non punitiva/amministrativa e l'indulto non estingue gli effetti sanzionatori amministrativi collegati alla demolizione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento equitativo di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Regola l'inammissibilità dell'incidente di esecuzione che costituisce mera riproposizione di istanze già rigettate: il Tribunale ha ritenuto la richiesta dei ricorrenti non nuova e quindi inammissibile.

  • art. 8 Convenzione EDU

    art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    Il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio va valutato dal giudice con il principio di proporzionalità, ma non garantisce un diritto assoluto a mantenere un immobile abusivo; l'ordine di demolizione può essere compatibile con l'art. 8 se proporzionato e bilanciato con altri interessi pubblici.

  • L. n. 241 del 2006 (indulto)

    La Corte ha affermato che l'indulto quale causa estintiva della pena non estingue gli effetti sanzionatori amministrativi dell'ordine di demolizione; pertanto l'indulto non è idoneo a far venire meno l'obbligo di demolizione disposto in sentenza per violazioni edilizie.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione che disciplina le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità: la Cassazione ha applicato la norma per imporre il pagamento delle spese e la somma alla Cassa delle ammende (equo importo di 3.000 euro).

  • Principio giurisprudenziale sulla natura dell'ordine di demolizione

    La giurisprudenza della Cassazione considera l'ordine di demolizione un provvedimento di natura reale/amministrativa volto al ripristino del territorio e non una "pena" in senso convenzionale; ne consegue che non si applicano talune tutele penali come la prescrizione o effetti estintivi dell'indulto.

Massime di principio

  • La semplice dilatazione temporale tra condanna e esecuzione dell'ordine di demolizione è, di per sé, irrilevante se l'attesa deriva dall'inerzia dei condannati; occorre dimostrare circostanze concrete che giustifichino l'inerzia (impossibilità oggettiva di ottemperare, grave situazione abitativa o economica, ecc.) per ottenere un riesame.
  • Le istanze reiterate sugli stessi profili già valutati sono generalmente dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 666 c.p.p.; per evitare l'inammissibilità è necessario proporre elementi realmente nuovi e rilevanti.
  • Il giudice deve comunque applicare il principio di proporzionalità richiamando la giurisprudenza CEDU (art. 8) e valutare l'impatto sull'abitazione familiare, ma tale tutela non è assoluta e va bilanciata con l'interesse pubblico al ripristino urbanistico-ambientale.
  • L'indulto non estingue gli effetti amministrativi dell'ordine di demolizione: chi intende ottenere la revoca dell'ordine non può fondarsi sull'indulto quale mezzo per eliminare l'obbligo di demolire.
  • Per ottenere il differimento o la revoca dell'esecuzione occorre fornire prove concrete di impossibilità oggettiva, di pericolo per diritti fondamentali (es. situazioni di minori, mancanza di soluzioni abitative alternative) o nuovi elementi fattuali o giuridici non precedentemente esaminati dal giudice.

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