Cassazione Penale, Sentenza n. 28532/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 14/02/2024 che aveva dichiarato inammissibile la loro richiesta di revoca dell'ordine di demolizione contenuto nella sentenza irrevocabile del 22/05/2006, deducendo errore di diritto e vizio di motivazione. Sostenevano che il provvedimento omettesse di considerare questioni nuove rispetto al precedente incidente, in particolare il lungo decorso del tempo (quasi 20 anni) e la richiesta di applicazione dell'indulto (L. n. 241/2006), e che tale tempo avrebbe dovuto essere valutato alla luce della giurisprudenza CEDU.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la domanda fosse una mera riproposizione di istanze gia esaminate e respinte (applicando l'art. 666, comma 2, c.p.p.) e che, comunque, i profili indicati dai ricorrenti fossero infondati: il decorso del tempo è irrilevante se dovuto all'inerzia del soggetto obbligato e i ricorrenti non hanno prodotto elementi che giustificassero l'inerzia o dimostrassero l'impossibilità di ottemperare (mancanza di soluzioni abitative, condizioni economiche, ecc.). Inoltre la Corte ha confermato che l'ordine di demolizione ha natura non punitiva/amministrativa e l'indulto non estingue gli effetti sanzionatori amministrativi collegati alla demolizione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento equitativo di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Regola l'inammissibilità dell'incidente di esecuzione che costituisce mera riproposizione di istanze già rigettate: il Tribunale ha ritenuto la richiesta dei ricorrenti non nuova e quindi inammissibile.
art. 8 Convenzione EDU
art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio va valutato dal giudice con il principio di proporzionalità, ma non garantisce un diritto assoluto a mantenere un immobile abusivo; l'ordine di demolizione può essere compatibile con l'art. 8 se proporzionato e bilanciato con altri interessi pubblici.
L. n. 241 del 2006 (indulto)
La Corte ha affermato che l'indulto quale causa estintiva della pena non estingue gli effetti sanzionatori amministrativi dell'ordine di demolizione; pertanto l'indulto non è idoneo a far venire meno l'obbligo di demolizione disposto in sentenza per violazioni edilizie.
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione che disciplina le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità: la Cassazione ha applicato la norma per imporre il pagamento delle spese e la somma alla Cassa delle ammende (equo importo di 3.000 euro).
Principio giurisprudenziale sulla natura dell'ordine di demolizione
La giurisprudenza della Cassazione considera l'ordine di demolizione un provvedimento di natura reale/amministrativa volto al ripristino del territorio e non una "pena" in senso convenzionale; ne consegue che non si applicano talune tutele penali come la prescrizione o effetti estintivi dell'indulto.
Massime di principio
- La semplice dilatazione temporale tra condanna e esecuzione dell'ordine di demolizione è, di per sé, irrilevante se l'attesa deriva dall'inerzia dei condannati; occorre dimostrare circostanze concrete che giustifichino l'inerzia (impossibilità oggettiva di ottemperare, grave situazione abitativa o economica, ecc.) per ottenere un riesame.
- Le istanze reiterate sugli stessi profili già valutati sono generalmente dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 666 c.p.p.; per evitare l'inammissibilità è necessario proporre elementi realmente nuovi e rilevanti.
- Il giudice deve comunque applicare il principio di proporzionalità richiamando la giurisprudenza CEDU (art. 8) e valutare l'impatto sull'abitazione familiare, ma tale tutela non è assoluta e va bilanciata con l'interesse pubblico al ripristino urbanistico-ambientale.
- L'indulto non estingue gli effetti amministrativi dell'ordine di demolizione: chi intende ottenere la revoca dell'ordine non può fondarsi sull'indulto quale mezzo per eliminare l'obbligo di demolire.
- Per ottenere il differimento o la revoca dell'esecuzione occorre fornire prove concrete di impossibilità oggettiva, di pericolo per diritti fondamentali (es. situazioni di minori, mancanza di soluzioni abitative alternative) o nuovi elementi fattuali o giuridici non precedentemente esaminati dal giudice.
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