Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2024/2823

Direttiva (UE) 2024/2823 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32024L2823

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva rifonde e aggiorna la disciplina UE sulla protezione giuridica dei disegni e modelli, ampliando l’armonizzazione sostanziale e procedurale rispetto alla direttiva 98/71/CE. Introduce definizioni aggiornate, regole uniformi su novità, carattere individuale, ambito della protezione, limitazioni ed eccezioni, nonché una clausola di riparazione per i pezzi di ricambio dei prodotti complessi. Prevede inoltre regole procedurali comuni su domanda, rappresentazione, pubblicazione differita, rinnovo e nullità, e fissa il termine di recepimento al 9 dicembre 2027.

Protezione giuridica dei disegni e modelli: rifusione e armonizzazione delle regole sostanziali e procedurali per i disegni e modelli registrati negli Stati membri.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica ai disegni e modelli registrati presso gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, presso l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale e ai disegni e modelli registrati in forza di accordi internazionali aventi efficacia in uno Stato membro, nonché alle relative domande di registrazione. Ai fini della direttiva, è considerata "registrazione" anche la pubblicazione conseguente al deposito in quegli ordinamenti in cui la pubblicazione fa sorgere il diritto. La disciplina riguarda la protezione dei disegni e modelli registrati, senza pregiudicare altre forme di tutela (disegni e modelli non registrati, marchi, brevetti, modelli di utilità, concorrenza sleale, responsabilità civile e diritto d’autore).

Direttiva (UE) 2024/2823 sulla protezione giuridica dei disegni e modelli

La direttiva costituisce una rifusione della direttiva 98/71/CE e persegue l’obiettivo di modernizzare e armonizzare ulteriormente la disciplina dei disegni e modelli nel mercato interno. Il legislatore europeo mira a rafforzare la certezza del diritto, l’accessibilità della tutela per imprese e PMI e la coerenza tra sistema nazionale e sistema unitario dell’Unione, tenendo conto dei nuovi disegni e modelli digitali e delle esigenze della riparabilità dei prodotti.

Ambito di applicazione e architettura della direttiva

La direttiva si applica ai disegni e modelli registrati presso gli uffici nazionali competenti, presso l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale e nell’ambito di accordi internazionali efficaci in uno Stato membro, oltre che alle relative domande di registrazione. Ai fini del testo, la "registrazione" comprende anche i casi in cui la pubblicazione successiva al deposito produce direttamente il diritto sul disegno o modello. La disciplina lascia impregiudicate le altre forme di protezione del design e dei prodotti, incluse quelle non registrate, i marchi, i brevetti, i modelli di utilità, la concorrenza sleale, la responsabilità civile e il diritto d’autore.

Definizioni e aggiornamento tecnologico

L’articolo 2 aggiorna le definizioni in senso tecnologicamente neutro. Il "disegno o modello" riguarda l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte e include linee, contorni, colori, forma, struttura superficiale, materiali e decorazione, nonché movimento, transizioni e altre animazioni delle caratteristiche. Il concetto di "prodotto" comprende qualsiasi oggetto industriale o artigianale diverso da un programma informatico, sia fisico sia non fisico, e quindi anche imballaggi, assortimenti di articoli, disposizioni nello spazio, componenti di prodotti complessi, opere o simboli grafici, loghi, motivi decorativi per superfici, caratteri tipografici e interfacce grafiche utente. È inoltre definito il "prodotto complesso" come quello composto da più componenti sostituibili mediante smontaggio e nuovo montaggio.

Requisiti sostanziali di protezione

La protezione è subordinata alla registrazione e al possesso dei requisiti di novità e carattere individuale. Un disegno o modello è nuovo se non è stato divulgato anteriormente un disegno identico; l’identità ricorre quando le differenze si riducono a dettagli irrilevanti. Il carattere individuale si valuta sull’impressione generale prodotta nell’utilizzatore informato, tenendo conto del margine di libertà dell’autore. La divulgazione rilevante ricomprende pubblicazione, esposizione, uso in commercio e ogni altra forma di messa a disposizione del pubblico, salvo che non potesse ragionevolmente essere conosciuta dagli ambienti specializzati dell’Unione. È prevista una finestra di grazia di 12 mesi per le divulgazioni effettuate dall’autore o dal suo avente diritto, anche in caso di abuso.

Limiti strutturali alla protezione

La direttiva esclude dalla protezione le caratteristiche dell’aspetto determinate unicamente dalla funzione tecnica e quelle necessarie per l’interconnessione meccanica di prodotti, salvo il caso dei sistemi modulari. Restano esclusi i disegni e modelli contrari all’ordine pubblico o al buon costume. La disciplina non armonizza però le nozioni nazionali di ordine pubblico e buon costume, lasciando agli Stati membri un certo margine di valutazione.

Durata, titolarità e validità

La protezione decorre dalla registrazione e dura cinque anni dalla data di deposito, rinnovabili per periodi di cinque anni fino a un massimo di 25 anni. Il diritto spetta, in linea di principio, all’autore o al suo avente diritto; per le creazioni congiunte il diritto è comune, mentre per i disegni e modelli creati da dipendenti può spettare al datore di lavoro, salvo patto contrario o diversa regola nazionale. In caso di contenzioso, opera una presunzione di validità e di legittimazione del titolare registrato, confutabile con i mezzi processuali disponibili nell’ordinamento nazionale.

Motivi di rifiuto e cause di nullità

I motivi di rifiuto della registrazione sono elencati in modo tassativo per ragioni di certezza del diritto: mancanza di disegno o modello, contrasto con ordine pubblico o buon costume, e uso improprio degli elementi protetti dall’articolo 6ter della Convenzione di Parigi. Gli Stati membri possono introdurre ulteriori motivi relativi a simboli di particolare interesse pubblico e a elementi del patrimonio culturale nazionale. Analogamente, l’articolo 14 elenca le cause di nullità, comprese quelle per difetto dei requisiti sostanziali, violazione dei motivi di rifiuto, conflitto con diritti anteriori, uso di segni distintivi altrui e utilizzazione non autorizzata di opere protette dal diritto d’autore. La direttiva disciplina anche chi può far valere ciascun motivo e consente la nullità anche dopo l’estinzione o la rinuncia al diritto.

Diritti esclusivi e tutela contro la contraffazione

La registrazione conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o modello e di vietare a terzi la fabbricazione, offerta, commercializzazione, impiego, importazione, esportazione e detenzione dei prodotti in cui esso è incorporato o applicato. La tutela si estende anche a condotte legate a supporti o software che registrano il disegno o modello per consentire la fabbricazione del prodotto, introducendo una risposta alle sfide poste dalla stampa 3D e da tecnologie affini. È inoltre rafforzata la tutela doganale: il titolare può impedire l’introduzione, in commercio, di prodotti provenienti da paesi terzi in transito o comunque non immessi in libera pratica, quando il design sia incorporato o applicato in modo identico o non distinguibile negli elementi essenziali. Resta il coordinamento con il regolamento (UE) n. 608/2013 e con gli obblighi internazionali in materia di transito.

Limitazioni, esaurimento e precedente utilizzazione

I diritti esclusivi sono limitati da una serie di eccezioni: uso privato e non commerciale, sperimentazione, riproduzione per citazione o finalità didattiche, identificazione o riferimento al prodotto, critica/commento/parodia, nonché specifiche operazioni su mezzi navali e aerei. Le utilizzazioni consentite devono essere compatibili con le corrette prassi commerciali e non pregiudicare indebitamente il normale sfruttamento del disegno o modello. Si applica il principio di esaurimento per i prodotti immessi sul mercato dell’Unione dal titolare o con il suo consenso. Inoltre, chi abbia iniziato in buona fede un uso o compiuto seri preparativi prima del deposito o della priorità ha un diritto di precedente utilizzazione limitato agli scopi già intrapresi.

Clausola di riparazione e periodo transitorio

Una delle innovazioni centrali è la clausola di riparazione, che esclude la protezione del disegno o modello registrato relativo a un componente di un prodotto complesso quando l’uso del componente serve esclusivamente a ripristinare l’aspetto originario del prodotto complesso. La clausola non può essere invocata se il fabbricante o venditore non informa adeguatamente il consumatore sull’origine commerciale e sull’identità del fabbricante del componente, così da consentire una scelta consapevole tra prodotti concorrenti. La direttiva chiarisce altresì che il fabbricante o venditore non è tenuto a garantire in termini assoluti l’uso finale del componente solo per la riparazione. È previsto un regime transitorio: se l’8 dicembre 2024 il diritto interno di uno Stato membro già protegge tali componenti, tale protezione può continuare, per i disegni e modelli domandati prima di tale data, fino al 9 dicembre 2032.

Rapporti con diritto d’autore e altre protezioni

La direttiva non pregiudica le altre tutele di proprietà intellettuale e di concorrenza, ma chiarisce che i disegni e modelli protetti come registrati in uno Stato membro possono beneficiare anche della protezione d’autore, fin dal momento della creazione, purché siano rispettate le condizioni previste dalla normativa sul copyright. È inoltre consentito al titolare di segnalare la registrazione del disegno o modello con il simbolo Ⓓ, eventualmente accompagnato dal numero di registrazione o da un link al registro.

Procedura di domanda, rappresentazione e pubblicazione

La domanda deve contenere almeno la richiesta di registrazione, i dati del richiedente, una rappresentazione sufficientemente chiara del disegno o modello e l’indicazione dei prodotti cui esso è destinato. Il disegno o modello può essere rappresentato in forma visiva statica, dinamica o animata, con mezzi tecnologicamente adeguati, e la rappresentazione deve mostrare tutti gli aspetti per i quali si chiede tutela. Più rappresentazioni devono essere coerenti tra loro e il disegno o modello va rappresentato da solo, con rinunce visive per gli elementi esclusi dalla protezione. La domanda multipla può includere più disegni o modelli anche se i prodotti appartengono a classi diverse della classificazione di Locarno.

Esame, differimento della pubblicazione e nullità amministrativa

La data di deposito è subordinata alla presenza degli elementi essenziali della domanda; gli Stati membri possono richiedere il pagamento della tassa già ai fini del deposito. Gli uffici effettuano un esame d’ufficio limitato ai soli motivi sostanziali di impedimento elencati nella direttiva. Il richiedente può ottenere il differimento della pubblicazione fino a 30 mesi dalla data di deposito o di priorità, con regole comuni sulla non consultabilità del fascicolo, sulla pubblicazione differita e sulla rinuncia al disegno o modello. La direttiva consente agli Stati membri di istituire una procedura amministrativa di nullità rapida ed efficiente, da allineare ai motivi essenziali previsti per la nullità e alle corrispondenti regole sulla legittimazione attiva.

Rinnovo, comunicazioni e cooperazione tra uffici

La registrazione si rinnova su richiesta del titolare o di chi sia autorizzato a chiederlo, con pagamento delle tasse dovute. L’ufficio deve avvisare della scadenza almeno sei mesi prima, ma l’omissione non incide sulla scadenza. La domanda di rinnovo e il pagamento devono avvenire nei sei mesi precedenti la scadenza; è ammesso un ulteriore termine di sei mesi con soprattassa. Gli Stati membri possono imporre che le comunicazioni ufficiali con l’ufficio avvengano tramite un indirizzo ufficiale situato nello Spazio economico europeo. Gli uffici nazionali, il Benelux e l’EUIPO sono chiamati a cooperare per promuovere convergenza di prassi, strumenti, banche dati e portali comuni o interconnessi.

Recepimento, entrata in vigore e abrogazione

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il termine di recepimento è fissato al 9 dicembre 2027 per le disposizioni sostanzialmente nuove o modificate, in particolare gli articoli 2 e 3, 6, 10-19, 21, 23-30, 32 e 33. Le disposizioni adottate devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. La direttiva 98/71/CE è abrogata dal 9 dicembre 2027. Inoltre, gli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 20 e 22 si applicano anch’essi dal 9 dicembre 2027.

Disposizioni principali

Oggetto, coesistenza dei sistemi e rifusione

La direttiva rifonde la direttiva 98/71/CE e mira a rafforzare il funzionamento del mercato interno attraverso un maggiore ravvicinamento delle norme sui disegni e modelli, mantenendo la coesistenza tra protezione nazionale e protezione unitaria dei disegni e modelli dell’UE. Gli Stati membri conservano margini di discrezionalità limitati soprattutto sulle regole procedurali di dettaglio e su alcuni motivi aggiuntivi di impedimento/nullità.

Definizioni aggiornate e oggetto della tutela

L’articolo 2 definisce "disegno o modello", "prodotto" e "prodotto complesso" in modo tecnologicamente neutro, includendo anche prodotti non fisici, interfacce grafiche utente, loghi, motivi decorativi, caratteri tipografici e animazioni di caratteristiche del prodotto. La tutela riguarda l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte.

Requisiti di protezione: novità, carattere individuale e divulgazione

Ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6, i disegni e modelli sono protetti solo se registrati, nuovi e dotati di carattere individuale. La divulgazione anteriore rileva se il disegno o modello è stato reso accessibile al pubblico; è prevista una finestra di grazia di 12 mesi per le divulgazioni provenienti dall’autore o dal suo avente diritto, anche in caso di abuso.

Limiti tecnici alla protezione e ordine pubblico

L’articolo 7 esclude dalla protezione le caratteristiche determinate unicamente dalla funzione tecnica e quelle delle connessioni meccaniche necessarie all’interconnessione, salvo i disegni o modelli destinati a consentire l’unione o connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare. L’articolo 8 esclude i disegni o modelli contrari all’ordine pubblico o al buon costume.

Durata, titolarità e presunzioni

La registrazione produce protezione per cinque anni dalla data di deposito, rinnovabile per periodi di cinque anni fino a un massimo di 25 anni (articolo 10). Il diritto spetta all’autore o al suo avente diritto; per opere congiunte il diritto è comune, mentre per i disegni e modelli creati da dipendenti opera, salvo patto contrario o diversa norma nazionale, la titolarità in capo al datore di lavoro (articolo 11). L’articolo 12 introduce una presunzione di legittimazione del titolare registrato.

Motivi di impedimento e nullità

L’articolo 13 elenca i motivi obbligatori di rifiuto della registrazione: mancanza di design ai sensi dell’articolo 2, contrasto con ordine pubblico/buon costume e uso improprio di simboli protetti dall’articolo 6ter della Convenzione di Parigi. Gli Stati membri possono aggiungere motivi specifici relativi a simboli di particolare interesse pubblico e a elementi del patrimonio culturale nazionale. L’articolo 14 elenca in modo esaustivo le cause di nullità, incluse quelle per anteriorità, conflitto con diritti distintivi e opere protette dal diritto d’autore; sono disciplinati anche i soggetti legittimati a farle valere e la possibilità di nullità dopo estinzione o rinuncia.

Diritti conferiti, uso vietato e transito doganale

L’articolo 16 conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o modello e di vietare la fabbricazione, offerta, commercializzazione, impiego, importazione, esportazione, detenzione e anche la creazione/scaricamento/copiatura/condivisione di supporti o software finalizzati alla fabbricazione del prodotto. È esteso il potere di bloccare l’ingresso, nel commercio, di prodotti provenienti da paesi terzi in transito o in altre situazioni doganali, con rinvio al regolamento (UE) n. 608/2013.

Limitazioni, esaurimento e precedente utilizzazione

L’articolo 18 prevede eccezioni per uso privato non commerciale, sperimentazione, citazione/didattica, identificazione o riferimento, critica/commento/parodia, e per specifiche operazioni su mezzi di trasporto navali e aerei. L’articolo 20 sancisce l’esaurimento dei diritti per i prodotti immessi sul mercato nell’Unione dal titolare o con il suo consenso. L’articolo 21 riconosce un diritto di precedente utilizzazione in favore di chi abbia iniziato in buona fede un uso o seri preparativi prima del deposito o della priorità.

Clausola di riparazione e disciplina transitoria

L’articolo 19 introduce una clausola di riparazione per i componenti di prodotti complessi il cui aspetto dipende dal design del componente, quando l’uso avviene esclusivamente per ripristinare l’aspetto originario del prodotto complesso. È previsto un obbligo di informazione chiara e visibile al consumatore sull’origine commerciale e sull’identità del fabbricante del componente. Se al 8 dicembre 2024 uno Stato membro già tutela tali componenti, può mantenerla per i disegni e modelli domandati prima di tale data fino al 9 dicembre 2032.

Rapporti con diritto d’autore e altri diritti

L’articolo 22 lascia impregiudicate le altre forme di protezione, mentre l’articolo 23 afferma la cumulabilità con il diritto d’autore, subordinata alle condizioni della normativa sul copyright. L’articolo 24 consente l’uso del simbolo Ⓓ, eventualmente accompagnato da numero di registrazione o link ipertestuale.

Procedura di domanda, rappresentazione e domanda multipla

Gli articoli 25, 26, 27 e 28 disciplinano gli elementi minimi della domanda, la rappresentazione visiva anche dinamica o animata, le rinunce visive, la domanda multipla e la data di deposito. La data di deposito richiede almeno richiesta, dati del richiedente e rappresentazione chiara; gli Stati membri possono subordinarla al pagamento della tassa prevista.

Esame, pubblicazione differita e nullità amministrativa

L’articolo 29 limita l’esame d’ufficio agli impedimenti sostanziali di cui all’articolo 13. L’articolo 30 consente il differimento della pubblicazione fino a 30 mesi, con regole armonizzate sulla non consultabilità del fascicolo, sulla pubblicazione differita e sulla rinuncia. L’articolo 31 consente, in via facoltativa per gli Stati membri, una procedura amministrativa efficiente e rapida di nullità davanti agli uffici, da allineare ai motivi e ai soggetti legittimati previsti dalla direttiva.

Rinnovo, comunicazioni e cooperazione amministrativa

L’articolo 32 disciplina rinnovo, preavviso di scadenza, termine ordinario di sei mesi prima della scadenza e termine supplementare di sei mesi con soprattassa. L’articolo 33 ammette che gli Stati membri richiedano un indirizzo ufficiale nello SEE. Gli articoli 34 e 35 prevedono cooperazione tra uffici nazionali/Benelux ed EUIPO per convergenza di prassi e strumenti.

Recepimento, abrogazione ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono recepire le disposizioni sostanzialmente nuove entro il 9 dicembre 2027; la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. La direttiva 98/71/CE è abrogata dal 9 dicembre 2027. Gli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 20 e 22 si applicano anch’essi dal 9 dicembre 2027.

Come è indicizzato

Materieproprietà industrialedisegni e modellimercato internoconcorrenza slealediritto d'autore

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.