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Direttiva 2024/2841

Direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32024L2841

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva istituisce due strumenti uniformi a livello UE: la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. L’obiettivo è garantire il riconoscimento reciproco tra Stati membri della condizione di disabilità, del diritto a servizi specifici e del diritto al parcheggio, così da agevolare i soggiorni brevi e la mobilità transfrontaliera. La direttiva non armonizza il riconoscimento della disabilità in sé né impone agli operatori privati di introdurre nuove agevolazioni, ma obbliga gli Stati membri a far sì che i titolari dei nuovi documenti ricevano, in altri Stati membri, un trattamento equivalente a quello riservato ai titolari di documenti nazionali equivalenti. Sono previsti formati comuni, regole su rilascio/validità, versioni digitali, tutele privacy, misure antifrode, informazione pubblica e sanzioni.

Istituzione della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per garantire il riconoscimento reciproco dei diritti delle persone con disabilità in viaggio o in visita in altri Stati membri.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alle situazioni di soggiorno breve, inteso come visita o soggiorno in un altro Stato membro per un periodo non superiore a tre mesi, con riguardo a: servizi ai sensi dell’articolo 57 TFUE, servizi di trasporto passeggeri, altre attività e strutture, anche se offerte gratuitamente, nonché condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità. Gli Stati membri possono estenderne l’applicazione ai titolari di carta o contrassegno che partecipano a programmi di mobilità dell’Unione per tutta la durata del programma e, facoltativamente, anche a soggiorni o visite più lunghi. Sono escluse, tra le altre, le prestazioni di sicurezza sociale, le prestazioni speciali in denaro o in natura in materia di sicurezza sociale, protezione sociale o occupazione, l’assistenza sociale ex direttiva 2004/38/CE, i servizi di inclusione/abilitazione/riabilitazione a lungo termine e i servizi accessibili solo previo soddisfacimento di criteri supplementari e valutazione individuale. La direttiva lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di accertamento e riconoscimento della disabilità e di concessione di specifiche condizioni o benefici nazionali.

Direttiva (UE) 2024/2841 sulla carta europea della disabilità e sul contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità

La direttiva istituisce un quadro vincolante di riconoscimento reciproco, a livello dell’Unione, della condizione di disabilità e del diritto a specifiche agevolazioni, con l’obiettivo di rafforzare la libera circolazione e di ridurre le barriere che le persone con disabilità incontrano quando viaggiano o soggiornano brevemente in un altro Stato membro. Il legislatore UE precisa che la misura non armonizza il sistema nazionale di accertamento della disabilità, ma rende operante un meccanismo comune di prova e di mutuo riconoscimento attraverso due documenti standardizzati: la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio.

Finalità e contesto normativo

La direttiva si colloca nel quadro dei valori dell’Unione, della Carta dei diritti fondamentali, dell’UNCRPD e del pilastro europeo dei diritti sociali. I considerando evidenziano che l’assenza di riconoscimento reciproco della disabilità tra Stati membri crea incertezza, costi aggiuntivi e ostacoli pratici all’accesso a servizi, attività, strutture e parcheggi, specialmente per le persone con disabilità invisibili. La direttiva trae impulso anche dall’esperienza del progetto pilota sulla tessera europea di disabilità e dalla constatazione che la raccomandazione 98/376/CE sul contrassegno di parcheggio non è più sufficiente in un contesto di digitalizzazione e di necessità di contrasto alle frodi.

Ambito di applicazione e limiti

L’articolo 2 delimita l’ambito ai soggiorni brevi, definiti come visite o soggiorni in un altro Stato membro per un periodo non superiore a tre mesi. La disciplina riguarda:

  • servizi ai sensi dell’articolo 57 TFUE;
  • servizi di trasporto passeggeri;
  • altre attività e strutture, anche gratuite.

Sono espressamente escluse le prestazioni di sicurezza sociale, le prestazioni speciali in denaro o in natura in ambito di sicurezza sociale, protezione sociale o occupazione, l’assistenza sociale di cui all’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE, i servizi di lungo periodo per inclusione, abilitazione o riabilitazione e i casi in cui l’accesso a un beneficio dipenda da criteri supplementari e da una valutazione individuale. La direttiva lascia inoltre impregiudicata la competenza degli Stati membri nel determinare chi sia riconosciuto come persona con disabilità, nel concedere benefici nazionali e nel disciplinare i propri documenti di riconoscimento.

Definizioni rilevanti

L’articolo 3 fornisce le nozioni essenziali per l’applicazione della disciplina. In particolare:

  • le persone con disabilità sono coloro che presentano menomazioni durature fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere, ostacolano la partecipazione piena ed effettiva alla società;
  • l’assistente personale è la persona che accompagna o assiste il titolare secondo il diritto o la prassi nazionale;
  • il soggiorno breve non può superare tre mesi;
  • gli animali da assistenza sono animali che svolgono compiti o forniscono assistenza a beneficio della persona con disabilità.

Beneficiari e contenuto dei diritti

L’articolo 4 individua come beneficiari i cittadini dell’Unione e i loro familiari, purché la loro disabilità o il diritto a servizi specifici o a parcheggio risulti già riconosciuto nello Stato membro di residenza. La carta europea della disabilità può recare la lettera "A" per indicare la necessità di accompagnamento o assistenza, inclusi gli assistenti personali, o una maggiore necessità di sostegno, secondo la normativa e la prassi nazionali.

Gli articoli 5 e 6 costituiscono il nucleo sostanziale della direttiva. Essi obbligano gli Stati membri ad assicurare che, durante un soggiorno breve in un altro Stato membro, il titolare della carta europea della disabilità o del contrassegno europeo di parcheggio ottenga lo stesso trattamento che lo Stato ospitante riserva ai titolari dei propri documenti nazionali equivalenti, ove esistenti. Ciò vale anche per le agevolazioni accordate ad accompagnatori, assistenti personali e animali da assistenza.

Carta europea della disabilità

L’articolo 7 impone a ciascuno Stato membro di introdurre una versione fisica della carta secondo il formato uniforme dell’allegato I. La carta deve contenere dati identificativi essenziali e, entro un termine ragionevole e comunque non oltre il 5 giugno 2028, deve includere un codice QR e altre caratteristiche digitali antifrode. Le carte rilasciate dagli Stati membri devono essere reciprocamente riconosciute in tutta l’Unione.

Il rilascio, il rinnovo e la revoca restano affidati alle autorità o organismi competenti secondo le procedure nazionali. La carta deve essere rilasciata o rinnovata gratuitamente; il duplicato in caso di perdita o danneggiamento può essere soggetto a un costo, purché limitato ai costi amministrativi e non dissuasivo. La carta è disponibile anche in versione digitale accessibile, che può essere richiesta in alternativa o congiuntamente alla versione fisica. La versione digitale non può contenere più dati personali della versione fisica e deve essere cifrata.

La Commissione deve adottare entro il 5 dicembre 2025 atti delegati per definire il codice QR e le caratteristiche digitali antifrode della carta, nonché per stabilire caratteristiche digitali di sicurezza e adeguamenti dei campi dati del formato uniforme quando necessari per l’interoperabilità o per prevenire frodi, abusi e falsificazioni.

Contrassegno europeo di parcheggio

L’articolo 8 disciplina il contrassegno europeo di parcheggio, che deve essere introdotto in formato fisico uniforme secondo l’allegato II. Anche per questo documento è previsto l’inserimento di un codice QR e di caratteristiche digitali antifrode entro il 5 giugno 2028. Il contrassegno è reciprocamente riconosciuto in tutti gli Stati membri.

Il rilascio, il rinnovo e la revoca sono disciplinati dal diritto nazionale. Il rinnovo o rilascio deve avvenire entro un termine ragionevole non superiore a 90 giorni, salvo il tempo necessario per le valutazioni. Il contrassegno può essere gratuito o soggetto a onere, ma l’eventuale costo deve rimanere entro i limiti amministrativi e non deve impedire o scoraggiare l’accesso.

Di particolare rilievo è l’obbligo di sostituire i contrassegni nazionali, regionali o locali emessi sulla base della raccomandazione 98/376/CE: essi devono essere sostituiti, su richiesta del beneficiario e in ogni caso entro il 5 dicembre 2029, con il contrassegno europeo. Fino a quella data, gli Stati membri possono continuare a riconoscere nel proprio territorio i vecchi contrassegni rilasciati prima del 5 giugno 2028.

Versioni digitali, sicurezza e interoperabilità

L’articolo 9 affida alla Commissione atti di esecuzione per definire le versioni digitali accessibili della carta e del contrassegno e per stabilire le specifiche tecniche comuni del supporto di memorizzazione. Tali specifiche devono coprire la verifica della validità, il controllo dell’autenticità, la prevenzione delle frodi, la lettura transfrontaliera e l’uso nei portafogli di identità digitale a livello UE.

La direttiva attribuisce quindi alla Commissione sia poteri delegati sia poteri di esecuzione. La delega è regolata dall’articolo 14, dura cinque anni dal 4 dicembre 2024 ed è rinnovabile tacitamente, salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio. Prima di adottare gli atti, la Commissione deve consultare le persone con disabilità, le loro organizzazioni e gli esperti designati dagli Stati membri.

Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali è un elemento centrale della disciplina, poiché carta e contrassegno contengono dati relativi alla disabilità, qualificati come dati sulla salute ai sensi del GDPR. Gli articoli 7 e 8 impongono che le autorità responsabili del rilascio siano considerate titolari del trattamento e che siano garantite sicurezza, integrità, autenticità e riservatezza dei dati. La versione digitale non può esporre più dati della versione fisica; i dati devono essere cifrati e accessibili solo da utenti autorizzati. Gli Stati membri devono prevedere garanzie adeguate nella normativa di recepimento.

Informazione pubblica, sensibilizzazione e accessibilità

Gli articoli 11, 18 e 19 costruiscono un sistema di informazione accessibile. Gli Stati membri devono pubblicare in formati chiari, completi, agevoli e accessibili le regole per rilascio, rinnovo e revoca e le informazioni sulle agevolazioni offerte dalle autorità pubbliche. Devono inoltre istituire un sito web nazionale con informazioni generali sulla carta e sul contrassegno, sui soggetti competenti e sulle agevolazioni disponibili.

La Commissione deve istitituire entro il 5 dicembre 2028 una pagina web dell’Unione dedicata, con link ai siti nazionali, disponibile in tutte le lingue ufficiali, nella lingua internazionale dei segni e nelle lingue dei segni nazionali, oltre che in formati accessibili e di facile lettura. Le informazioni devono essere comprensibili e non superare, quanto a complessità, il livello B1 del QCER.

Prevenzione di frodi e abuso

La direttiva insiste sulla necessità di prevenire falsificazioni, utilizzi fraudolenti e abusi sistematici. Gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, devono adottare misure adeguate e scambiarsi informazioni sui casi di abuso. In caso di abusi gravi o sistematici di carte o contrassegni rilasciati da un altro Stato membro, lo Stato ospitante deve informare lo Stato di rilascio, che dovrà dare seguito secondo il proprio diritto o prassi nazionali. Le misure antifrode devono essere rispettose dei diritti delle persone con disabilità e non stigmatizzanti.

Mezzi di tutela e sanzioni

L’articolo 16 richiede mezzi di ricorso effettivi, compresi:

  • ricorsi contro le decisioni di rilascio, rinnovo o revoca;
  • azioni giudiziarie o amministrative in caso di inosservanza dei diritti garantiti;
  • possibilità per organismi pubblici, associazioni e organizzazioni rappresentative di agire per conto o a sostegno della persona con disabilità, con il suo consenso.

L’articolo 17 impone agli Stati membri di prevedere sanzioni e altre misure appropriate per le violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento. Le misure devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e accompagnate da rimedi correttivi efficaci.

Recepimento, applicazione e scadenze principali

L’articolo 21 fissa il termine di trasposizione al 5 giugno 2027. Le disposizioni nazionali devono essere applicate dal 5 giugno 2028. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le principali scadenze operative sono:

  • 5 giugno 2025: comunicazione alla Commissione dei punti di contatto nazionali;
  • 5 dicembre 2025: adozione degli atti delegati su QR code e caratteristiche digitali antifrode;
  • 5 giugno 2027: termine per il recepimento;
  • 5 giugno 2028: inizio applicazione delle misure nazionali; termine ultimo per l’inserimento delle caratteristiche antifrode nelle versioni fisiche;
  • 5 dicembre 2028: istituzione della pagina web dell’Unione;
  • 5 dicembre 2029: sostituzione dei contrassegni nazionali preesistenti;
  • 5 giugno 2031: prima relazione della Commissione sull’applicazione della direttiva, seguita da relazioni quadriennali;
  • 5 giugno 2029: valutazione della Commissione sulle lacune residue nella libera circolazione.

Rilievi pratici per operatori e professionisti

Per i professionisti italiani, la direttiva implica l’esigenza di monitorare il futuro recepimento nazionale in materia di procedure di rilascio, costi, controlli, ricorsi e sanzioni. Per gli operatori di servizi, trasporti, turismo, cultura, sport e parcheggi, il punto centrale è l’obbligo di riconoscere i documenti europei alle condizioni previste per i corrispondenti documenti nazionali, senza poter richiedere la carta europea come prova di disabilità per diritti estranei all’ambito della direttiva, salvo eventuale fusione con documenti nazionali decisa dallo Stato membro. Per i consulenti privacy, rilevano la qualifica di titolare del trattamento, le garanzie ex GDPR e le future specifiche tecniche per le versioni digitali.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 istituisce le norme sul rilascio della carta europea della disabilità come prova della condizione di disabilità o del diritto a servizi specifici e del contrassegno europeo di parcheggio come prova del diritto alle condizioni di parcheggio riservate. La direttiva mira a promuovere la libera circolazione e a garantire parità di accesso a condizioni speciali o trattamento preferenziale, nonché a modelli comuni uniformi per entrambi i documenti.

Ambito di applicazione ed esclusioni

L’articolo 2 applica la direttiva a condizioni e strutture di parcheggio e a tutte le situazioni in cui autorità pubbliche o operatori privati offrano condizioni speciali o trattamento preferenziale in un soggiorno breve, in particolare per servizi ex articolo 57 TFUE, trasporto passeggeri e altre attività/strutture. Sono escluse sicurezza sociale, prestazioni speciali in denaro o in natura, assistenza sociale ex direttiva 2004/38/CE, servizi di lungo periodo per inclusione/abilitazione/riabilitazione e benefici subordinati a criteri supplementari e valutazione individuale. Gli Stati membri possono estenderne l’applicazione oltre il soggiorno breve.

Definizioni chiave

L’articolo 3 definisce, tra l’altro, cittadino dell’Unione, familiare, persone con disabilità, assistente personale, condizioni speciali o trattamento preferenziale, condizioni e strutture di parcheggio, soggiorno breve e animale da assistenza. La nozione di persone con disabilità richiama menomazioni durature fisiche, mentali, intellettive o sensoriali in interazione con barriere.

Beneficiari

L’articolo 4 individua come beneficiari i cittadini dell’Unione e i familiari la cui disabilità o il cui diritto a servizi specifici sia riconosciuto nello Stato membro di residenza, nonché i soggetti titolari del diritto a condizioni di parcheggio riservate. La carta può recare la lettera "A" per indicare il bisogno di accompagnamento/assistenza o una maggiore necessità di sostegno, secondo diritto e prassi nazionali.

Parità di accesso alle condizioni speciali

L’articolo 5 impone agli Stati membri di garantire ai titolari della carta europea della disabilità, quando si trovano in un altro Stato membro, l’accesso alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale alle stesse condizioni previste per i titolari di documenti nazionali equivalenti. Se tali benefici comprendono agevolazioni per accompagnatori, assistenti personali o animali da assistenza, tali agevolazioni devono essere riconosciute alle stesse condizioni.

Parità di accesso al parcheggio

L’articolo 6 impone di garantire ai titolari del contrassegno europeo di parcheggio l’accesso alle condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità alle stesse condizioni previste per i contrassegni nazionali equivalenti. Se sono previste agevolazioni per accompagnatori o assistenti personali, queste si applicano anche ai titolari del contrassegno europeo.

Carta europea della disabilità: formato, rilascio, validità e digitalizzazione

L’articolo 7 prevede che ciascuno Stato membro introduca una versione fisica della carta secondo il formato uniforme dell’allegato I e vi inserisca un codice QR e altre caratteristiche digitali antifrode entro un termine ragionevole e comunque non oltre il 5 giugno 2028. Le carte sono reciprocamente riconosciute in tutti gli Stati membri. Il rilascio, rinnovo e revoca avvengono secondo le norme nazionali; la carta è gratuita al rilascio e al rinnovo, mentre il duplicato per perdita o danneggiamento può essere oneroso nei limiti dei costi amministrativi. È prevista anche una versione digitale accessibile; i dati digitali non possono eccedere quelli previsti per la versione fisica e devono essere cifrati. La Commissione deve adottare atti delegati entro il 5 dicembre 2025 per il QR code e le caratteristiche digitali e può modificare i campi dati del formato uniforme.

Contrassegno europeo di parcheggio: formato, rilascio, validità e sostituzione dei modelli nazionali

L’articolo 8 impone un formato fisico uniforme di cui all’allegato II, con codice QR e caratteristiche digitali antifrode entro il 5 giugno 2028. I contrassegni sono reciprocamente riconosciuti in tutti gli Stati membri. Il rilascio, rinnovo e revoca seguono le norme nazionali; il rinnovo/rilascio deve avvenire entro un termine ragionevole non superiore a 90 giorni, salvo necessità di ulteriori valutazioni. Il contrassegno può essere gratuito o soggetto a onere, comunque limitato ai costi amministrativi. Gli Stati membri devono sostituire tutti i contrassegni nazionali, regionali o locali conformi alla raccomandazione 98/376/CE, su richiesta del beneficiario e in ogni caso entro il 5 dicembre 2029, pur potendo consentire fino ad allora il riconoscimento dei vecchi contrassegni rilasciati prima del 5 giugno 2028. La Commissione deve adottare entro il 5 dicembre 2025 atti delegati sul QR code e sulle specifiche tecniche comuni.

Versioni digitali e specifiche tecniche comuni

L’articolo 9 prevede atti di esecuzione della Commissione per definire le versioni digitali accessibili della carta e del contrassegno, i relativi campi dati e le specifiche tecniche comuni per interoperabilità, sicurezza, verifica, lettura transfrontaliera e uso in un portafoglio di identità digitale a livello UE.

Sorveglianza, conformità e antifrode

L’articolo 10 impone agli Stati membri, con il sostegno della Commissione, di prevenire falsificazioni e frodi, contrastare rilascio e utilizzo fraudolenti e scambiarsi informazioni su abusi gravi o sistematici. Gli Stati membri devono inoltre controllare, se del caso, l’osservanza degli obblighi derivanti dalla direttiva.

Informazione pubblica e sensibilizzazione

L’articolo 11 richiede la pubblicazione in formati accessibili delle condizioni, norme, prassi e procedure per ottenere, rinnovare o revocare carta e contrassegno, nonché misure di sensibilizzazione verso persone con disabilità, organizzazioni rappresentative, autorità pubbliche e operatori privati. La Commissione deve svolgere una campagna di sensibilizzazione dell’Unione.

Autorità competenti e punti di contatto

L’articolo 12 obbliga ciascuno Stato membro a designare una o più autorità o organismi competenti per il rilascio, rinnovo e revoca dei documenti, nonché uno o più punti di contatto nazionali. I punti di contatto dovevano essere comunicati alla Commissione entro il 5 giugno 2025.

Consultazione delle organizzazioni rappresentative

L’articolo 13 impone la consultazione attiva e il coinvolgimento delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità nello sviluppo, nell’attuazione e nella valutazione della carta e del contrassegno.

Poteri delegati ed esecutivi della Commissione

L’articolo 14 disciplina la delega alla Commissione per 5 anni a decorrere dal 4 dicembre 2024, rinnovabile tacitamente, con possibilità di revoca da Parlamento o Consiglio e con termine di obiezione di due mesi (prorogabile). L’articolo 15 prevede che la Commissione sia assistita da un comitato secondo il regolamento (UE) n. 182/2011.

Mezzi di ricorso e sanzioni

L’articolo 16 richiede mezzi adeguati ed efficaci di tutela: ricorsi contro le decisioni di rilascio/rinnovo/revoca, azioni dinanzi a organi giurisdizionali o amministrativi per inosservanza e legittimazione di organismi pubblici e associazioni a agire per conto o a sostegno delle persone con disabilità. L’articolo 17 impone sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, accompagnate da misure correttive efficaci.

Accesso alle informazioni e siti web

L’articolo 18 impone agli Stati membri di rendere disponibili informazioni sulle agevolazioni offerte e di istituire un sito web nazionale dedicato con informazioni generali sulla carta e sul contrassegno e sui riferimenti delle autorità competenti. Gli operatori dei servizi transfrontalieri di trasporto passeggeri devono fornire informazioni chiare sulle condizioni applicabili durante il viaggio.

Pagina web dell’Unione

L’articolo 19 impone alla Commissione di istituire entro il 5 dicembre 2028 una pagina web dell’Unione con link ai siti nazionali, disponibile in tutte le lingue ufficiali, nella lingua internazionale dei segni e nelle lingue dei segni nazionali, in formati accessibili e di facile lettura.

Relazione e valutazione

L’articolo 20 prevede una relazione della Commissione entro il 5 giugno 2031 e poi ogni quattro anni, con valutazione dell’uso dei documenti, dell’impatto degli oneri, del raggiungimento degli obiettivi e dell’interazione con altri atti UE. Entro il 5 giugno 2029 la Commissione deve svolgere una valutazione delle lacune residue nella libera circolazione delle persone con disabilità.

Recepimento

L’articolo 21 stabilisce che gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 5 giugno 2027 e applicarle dal 5 giugno 2028. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 22 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; l’articolo 23 indica come destinatari gli Stati membri.

Come è indicizzato

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