Direttiva 2024/2839
Direttiva (UE) 2024/2839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica le direttive 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE e 2014/53/UE per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell’emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva mira a razionalizzare e semplificare taluni obblighi di comunicazione previsti da quattro direttive settoriali, con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi senza compromettere il monitoraggio dell’applicazione del diritto dell’Unione. Interviene soprattutto sopprimendo obblighi di trasmissione di dati e di relazione non più ritenuti necessari, o spostando la frequenza di alcune relazioni da scadenze biennali/periodiche più ravvicinate a un ciclo quinquennale. Per una parte delle modifiche è richiesto il recepimento entro il 28 novembre 2025, mentre altre disposizioni si applicano direttamente con l’entrata in vigore della direttiva.
Direttiva di razionalizzazione che modifica quattro direttive UE per ridurre e aggiornare le prescrizioni in materia di comunicazione nei settori degli alimenti irradiati, dell’emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e incide, per effetto di modifica, su quattro discipline settoriali: alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (direttiva 1999/2/CE), emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto (direttiva 2000/14/CE), assistenza sanitaria transfrontaliera e diritti dei pazienti (direttiva 2011/24/UE), e messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (direttiva 2014/53/UE). Le modifiche riguardano in particolare gli obblighi di comunicazione, relazione e pubblicazione a carico degli Stati membri e della Commissione; è espressamente previsto un obbligo di recepimento solo per l’articolo 2, punto 1, relativo all’abrogazione dell’articolo 16 della direttiva 2000/14/CE.
Direttiva (UE) 2024/2839: razionalizzazione delle prescrizioni in materia di comunicazione
La direttiva interviene su quattro atti settoriali per semplificare e ridurre gli obblighi di comunicazione verso la Commissione e, in alcuni casi, verso il pubblico. Il contesto è quello della strategia di competitività e della volontà dichiarata dalla Commissione di ridurre gli oneri amministrativi del 25% senza pregiudicare gli obiettivi sostanziali della normativa UE.
Obiettivi e ratio dell’intervento
La finalità principale è razionalizzare prescrizioni considerate superflue o eccessive, mantenendo comunque un adeguato livello di monitoraggio dell’attuazione. Il legislatore evidenzia che, in diversi settori, esistono già meccanismi di controllo, valutazione o pubblicazione idonei a soddisfare le esigenze informative, rendendo ridondanti alcuni obblighi previsti dalle direttive modificate.
Ambito di applicazione
La direttiva produce effetti di modifica su:
- direttiva 1999/2/CE, relativa agli alimenti e ai loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti;
- direttiva 2000/14/CE, relativa all’emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto;
- direttiva 2011/24/UE, concernente i diritti dei pazienti nell’assistenza sanitaria transfrontaliera;
- direttiva 2014/53/UE, relativa alle apparecchiature radio.
È una direttiva di modifica rivolta agli Stati membri; non disciplina direttamente un nuovo regime materiale, ma interviene sugli obblighi informativi e di reporting di regimi già esistenti.
Modifiche alla direttiva 1999/2/CE
L’articolo 7 viene riscritto per sostituire il vecchio sistema di relazioni annuali con un obbligo mirato di comunicazione degli impianti di irradiazione autorizzati. Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione:
- nome dell’impianto;
- indirizzo;
- numero di riferimento;
- testo dell’autorizzazione;
- ogni decisione di sospensione o revoca dell’autorizzazione.
Sulla base di tali dati, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i dati dettagliati relativi agli impianti e gli eventuali cambiamenti della loro situazione. Il considerando spiega che gli obblighi annuali di relazione sono superati dal sistema generale di controlli ufficiali previsto dal regolamento (UE) 2017/625, con conseguente eliminazione di un adempimento ridondante.
Modifiche alla direttiva 2000/14/CE
La direttiva elimina integralmente l’articolo 16 e, conseguentemente, all’articolo 20, paragrafo 1, sopprime la lettera a). In pratica vengono rimossi:
- l’obbligo dei fabbricanti o dei loro mandatari di trasmettere copie della dichiarazione di conformità CE alle autorità competenti e alla Commissione;
- l’obbligo della Commissione di raccogliere dati e pubblicare periodicamente informazioni pertinenti;
- il correlato obbligo di resoconto della Commissione sui dati sul rumore raccolti ai sensi dell’articolo 16.
Il legislatore rileva che le informazioni sull’emissione acustica sono già disponibili direttamente sui prodotti, tramite l’indicazione del livello di potenza sonora garantito, sicché gli ulteriori adempimenti sono ritenuti superflui.
Modifiche alla direttiva 2011/24/UE
L’articolo 20, paragrafo 1, viene sostituito per stabilire che la Commissione rediga e presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento della direttiva:
- entro il 25 ottobre 2027;
- successivamente ogni cinque anni.
La modifica allinea la frequenza della relazione ai cicli di valutazione delle reti di riferimento europee e riduce l’onere informativo a carico delle autorità nazionali competenti, che contribuiscono all’elaborazione della relazione.
Modifiche alla direttiva 2014/53/UE
L’articolo 47, paragrafo 1, è sostituito per imporre agli Stati membri relazioni quinquennali anziché biennali. Le relazioni devono essere trasmesse:
- entro il 12 dicembre 2027;
- per il periodo a decorrere dal 13 giugno 2023;
- successivamente ogni cinque anni.
Le relazioni devono contenere una descrizione delle attività di vigilanza del mercato svolte dagli Stati membri e informazioni sulla misura in cui la conformità alle disposizioni della direttiva sia stata raggiunta, con particolare riguardo ai requisiti di identificazione degli operatori economici. La frequenza quinquennale è giustificata dal fatto che consente comunque alla Commissione di disporre delle informazioni necessarie per le valutazioni connesse anche agli atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafo 2.
Recepimento
Il termine di recepimento riguarda espressamente solo l’articolo 2, punto 1, cioè la soppressione dell’articolo 16 della direttiva 2000/14/CE. Gli Stati membri devono:
- adottare e pubblicare le misure nazionali entro il 28 novembre 2025;
- applicarle dal 29 novembre 2025;
- inserire nelle misure nazionali un riferimento alla direttiva o corredarle di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale.
È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Implicazioni pratiche per operatori e professionisti
Per gli operatori economici, la modifica più rilevante è la soppressione di alcuni flussi documentali in materia di rumore ambientale; per le amministrazioni, l’intervento riduce gli obblighi di raccolta e trasmissione di informazioni. In ambito alimentare e sanitario, la direttiva non introduce nuovi standard sostanziali, ma ricalibra il sistema di reporting, spostando il focus su dati essenziali, pubblicazioni mirate e cadenze più distanziate.
Disposizioni principali
Obiettivo di semplificazione delle comunicazioni
La direttiva è adottata sulla base dell’articolo 114 TFUE per razionalizzare le prescrizioni in materia di comunicazione contenute nelle direttive 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE e 2014/53/UE, riducendo gli oneri amministrativi per imprese, autorità competenti e Commissione. Il legislatore UE richiama l’esigenza di mantenere il monitoraggio e la corretta applicazione degli atti dell’Unione, ma con obblighi più proporzionati.
Direttiva 1999/2/CE: comunicazione sugli impianti di irradiazione
L’articolo 7, paragrafi 3 e 4, è sostituito: gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il nome, l’indirizzo e il numero di riferimento degli impianti di irradiazione autorizzati, il testo dell’autorizzazione e ogni decisione di sospensione o revoca. Sulla base di tali dati, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i dati dettagliati sugli impianti e ogni cambiamento della loro situazione. È soppresso il precedente obbligo di relazioni annuali sui controlli.
Direttiva 2000/14/CE: soppressione di obblighi documentali e di reporting
Sono soppressi l’articolo 16 e, all’articolo 20, paragrafo 1, la lettera a). Vengono quindi eliminati gli obblighi di trasmissione alla Commissione e alle autorità competenti della copia della dichiarazione di conformità CE, nonché il correlato obbligo della Commissione di raccogliere, pubblicare e riferire i dati sul rumore rilevati ai sensi di tale disposizione.
Direttiva 2011/24/UE: relazione quinquennale della Commissione
L’articolo 20, paragrafo 1, è sostituito: entro il 25 ottobre 2027 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione redige una relazione sul funzionamento della direttiva e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio. La modifica allinea la periodicità della relazione con le esigenze di valutazione e riduce l’onere informativo per Commissione e Stati membri.
Direttiva 2014/53/UE: relazioni quinquennali degli Stati membri
L’articolo 47, paragrafo 1, è sostituito: gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni sull’applicazione della direttiva entro il 12 dicembre 2027, per il periodo a partire dal 13 giugno 2023, e successivamente ogni cinque anni. Le relazioni devono descrivere le attività di vigilanza del mercato e fornire informazioni sul grado di conformità alle disposizioni della direttiva, in particolare per quanto riguarda l’identificazione degli operatori economici.
Termine di recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 28 novembre 2025 le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 2, punto 1, relativo alla soppressione dell’articolo 16 della direttiva 2000/14/CE; tali disposizioni si applicano dal 29 novembre 2025. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.
Comunicazione alla Commissione e entrata in vigore
Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è indirizzata agli Stati membri.
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