Direttiva 2024/2808
Direttiva (UE) 2024/2808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica la direttiva 2014/62/UE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva (UE) 2024/2808 modifica in modo puntuale la direttiva 2014/62/UE eliminando l’obbligo per gli Stati membri di trasmettere alla Commissione dati statistici sui reati di falsificazione di banconote e monete e sulle persone perseguite e condannate. La misura è giustificata dall’esigenza di razionalizzare gli obblighi di comunicazione e ridurre gli oneri amministrativi, considerato che il fenomeno è già ben documentato e che per l’euro esistono altri obblighi informativi nel regolamento (CE) n. 1338/2001. Non essendo richiesto alcun adeguamento sostanziale, la direttiva non impone un termine specifico di recepimento.
Soppressione dell’obbligo di trasmettere alla Commissione dati statistici previsto dalla direttiva 2014/62/UE in materia di falsificazione di banconote e monete.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea in relazione alla direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione. L’intervento è circoscritto al reato di falsificazione di banconote e monete e incide esclusivamente sull’obbligo di comunicazione statistica previsto per gli Stati membri; non introduce nuovi obblighi sostanziali in materia penale. La Danimarca non partecipa all’adozione ed è esclusa dall’applicazione; l’Irlanda partecipa all’adozione e all’applicazione.
Direttiva (UE) 2024/2808: soppressione di un obbligo di comunicazione nella direttiva 2014/62/UE
La direttiva (UE) 2024/2808 interviene in modo mirato sulla disciplina unionale della lotta alla falsificazione di banconote e monete, modificando la direttiva 2014/62/UE. L’obiettivo è esclusivamente quello di semplificare e razionalizzare gli obblighi informativi, eliminando un flusso di dati statistici ritenuto non più essenziale ai fini del monitoraggio dell’atto originario.
Obiettivi della direttiva
La finalità dichiarata è ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, mantenendo al contempo un livello adeguato di informazione per il corretto monitoraggio delle norme penali dell’Unione. I considerando sottolineano che gli obblighi di comunicazione sono importanti, ma devono essere proporzionati e funzionali allo scopo perseguito.
Contesto normativo
La modifica riguarda la direttiva 2014/62/UE, che prevede la protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione. In particolare, l’articolo 11 di tale direttiva imponeva agli Stati membri di trasmettere alla Commissione, almeno ogni due anni, dati statistici sui reati di falsificazione di banconote e monete metalliche e sul numero di persone perseguite e condannate.
Per la falsificazione dell’euro, il regolamento (CE) n. 1338/2001 già prevede obblighi di comunicazione relativi al numero di banconote e monete false sottoposte a confisca. Secondo il legislatore europeo, le dimensioni e le tendenze del fenomeno sono già ben note alle autorità nazionali competenti, sicché la raccolta di dati sui procedimenti penali non è considerata essenziale.
Modifica apportata
L’unica modifica sostanziale è contenuta nell’articolo 1 della direttiva 2024/2808, che sopprime integralmente l’articolo 11 della direttiva 2014/62/UE.
In concreto, viene meno:
- l’obbligo, per gli Stati membri, di comunicare alla Commissione dati statistici sui reati di falsificazione di banconote e monete;
- l’obbligo di comunicare il numero di persone perseguite e condannate per tali reati;
- la periodicità minima biennale prevista in precedenza.
Ambito materiale e limiti dell’intervento
La direttiva è espressamente limitata al reato di falsificazione di banconote e monete. I considerando precisano che l’intervento non pregiudica la necessità, in altri ambiti del diritto penale dell’Unione, di mantenere adeguati obblighi di comunicazione.
Si tratta quindi di una modifica puntuale e settoriale, priva di effetti espansivi su altri strumenti di cooperazione o reporting.
Stati membri interessati e posizioni particolari
La direttiva contiene una clausola specifica relativa alla partecipazione degli Stati membri nel quadro dei protocolli allegati ai trattati:
- la Danimarca non partecipa all’adozione della direttiva, non è vincolata e non è soggetta alla sua applicazione;
- l’Irlanda ha notificato, con lettera del 13 dicembre 2023, la volontà di partecipare all’adozione e all’applicazione della direttiva.
L’articolo 2 stabilisce, in termini generali, che gli Stati membri sono destinatari della direttiva conformemente ai trattati.
Recepimento e effetti pratici
La direttiva non prevede un termine di trasposizione. Il considerando 8 afferma infatti che, trattandosi esclusivamente della soppressione di un obbligo di comunicazione, non sussiste uno specifico obbligo di recepimento a carico degli Stati membri.
Per gli operatori, ciò significa che la modifica produce effetto sul piano del diritto dell’Unione come eliminazione dell’obbligo informativo europeo, senza introdurre nuovi adempimenti nazionali sostitutivi. Di conseguenza, non emerge un intervento regolatorio interno da coordinare in termini di recepimento, salvo eventuali adeguamenti tecnici dell’ordinamento nazionale per coerenza sistematica con la direttiva 2014/62/UE così come modificata.
Disposizioni principali
Soppressione dell’obbligo di comunicazione
L’articolo 1 sopprime l’articolo 11 della direttiva 2014/62/UE, eliminando l’obbligo per gli Stati membri di trasmettere alla Commissione, almeno ogni due anni, dati statistici sul numero di reati concernenti banconote e monete metalliche falsificate e sul numero di persone perseguite e condannate per tali reati.
Ragioni e portata della modifica
I considerando chiariscono che la direttiva mira a razionalizzare gli obblighi di comunicazione e a limitare gli oneri amministrativi. La soppressione è giustificata dal fatto che, per la falsificazione dell’euro, il regolamento (CE) n. 1338/2001 già prevede obblighi di comunicazione sulle banconote e monete false sequestrate e che i dati sui procedimenti penali non sono ritenuti essenziali per il monitoraggio degli obiettivi della direttiva 2014/62/UE.
Ambito limitato e rapporti con altri atti
La modifica è espressamente limitata al reato di falsificazione di banconote e monete e non incide sulla necessità generale di mantenere livelli adeguati di obblighi di comunicazione nel diritto penale dell’Unione. È richiamata la comunicazione della Commissione del 16 marzo 2023 sulla competitività a lungo termine dell’UE.
Partecipazione degli Stati membri e destinatari
Ai sensi dei protocolli n. 21 e n. 22, la Danimarca non partecipa alla direttiva e non ne è vincolata; l’Irlanda ha notificato la volontà di partecipare. L’articolo 2 stabilisce che gli Stati membri sono destinatari della direttiva conformemente ai trattati.
Recepimento
Il considerando 8 precisa che, poiché la modifica consiste unicamente nella soppressione di un obbligo di comunicazione, non vi è uno specifico obbligo di recepimento in capo agli Stati membri. Non è dunque indicato un termine di trasposizione.
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