Direttiva 2024/2811
Direttiva (UE) 2024/2811 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE per rendere i mercati pubblici dei capitali nell’Unione più attraenti per le imprese e per facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese ai capitali, e che abroga la direttiva 2001/34/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva interviene sulla MiFID II per semplificare e rendere più flessibile l’accesso delle imprese dell’Unione ai mercati dei capitali, con attenzione particolare alle PMI e alle imprese a bassa e media capitalizzazione. Riforma la disciplina della ricerca in materia di investimenti, amplia la nozione e il funzionamento dei mercati di crescita per le PMI e trasferisce nella MiFID II alcune condizioni minime prima contenute nella direttiva 2001/34/CE. La direttiva introduce inoltre un nuovo assetto per la ricerca sponsorizzata dall’emittente, rafforza i poteri di vigilanza delle autorità competenti e abroga la direttiva 2001/34/CE dal 5 dicembre 2026.
Modifica della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) per rendere più attrattivi i mercati pubblici dei capitali dell’Unione, facilitare l’accesso delle PMI ai capitali, riformare le regole sulla ricerca in materia di investimenti e abrogare la direttiva 2001/34/CE.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e richiede modifiche del diritto nazionale in materia di mercati degli strumenti finanziari, in particolare con riferimento alle imprese di investimento, ai gestori di mercati regolamentati e di sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), agli emittenti di azioni e alle PMI quotate o che chiedono l’ammissione alla negoziazione. Incide anche sulla disciplina della ricerca in materia di investimenti, sui mercati di crescita per le PMI, sui requisiti particolari per l’ammissione delle azioni alla negoziazione nei mercati regolamentati e sui poteri delle autorità competenti. Restano esclusi profili non toccati dalla modifica, ma la direttiva prevede il mantenimento, a livello nazionale, di eventuali regimi di quotazione ufficiale non incompatibili con il nuovo quadro, nonché un ampio margine di discrezionalità per gli Stati membri in taluni aspetti, come modalità alternative per il flottante minimo.
Direttiva (UE) 2024/2811: modifica della MiFID II per rendere più attrattivi i mercati dei capitali dell’Unione
La direttiva interviene in modo mirato sulla direttiva 2014/65/UE (MiFID II) per favorire la quotazione e la negoziazione degli strumenti finanziari, con particolare attenzione alle PMI e alle imprese a bassa e media capitalizzazione. Il legislatore UE persegue due linee principali: da un lato, semplificare e rendere più proporzionate le condizioni di accesso ai mercati; dall’altro, rilanciare la ricerca in materia di investimenti, considerata essenziale per la visibilità delle imprese e la formazione di un mercato dei capitali più dinamico.\n\n### Finalità e contesto normativo\nLa direttiva nasce dall’esigenza di correggere alcune rigidità emerse nella disciplina precedente, in particolare dopo gli interventi del regolamento (UE) 2019/2115 e della direttiva (UE) 2021/338. I considerando evidenziano che le norme sulla disaggregazione della ricerca non hanno arrestato il calo dei servizi di ricerca e che occorre una maggiore flessibilità nei pagamenti tra esecuzione e ricerca, senza sacrificare trasparenza e tutela degli investitori. Parallelamente, si ritiene opportuno trasferire nella MiFID II alcune condizioni minime già presenti nella direttiva 2001/34/CE, che viene quindi abrogata per creare un quadro unico più coerente a livello dell’Unione.\n\n### Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo\nLa direttiva vincola gli Stati membri nella disciplina di: imprese di investimento, gestori di mercato, sistemi multilaterali di negoziazione, mercati regolamentati, emittenti di azioni e operatori coinvolti nella produzione e distribuzione della ricerca finanziaria. Sul piano materiale, riguarda in particolare: la classificazione della ricerca sponsorizzata dall’emittente; i pagamenti per servizi di esecuzione e ricerca; la registrazione dei mercati di crescita per le PMI; le condizioni di ammissione delle azioni alla negoziazione; i poteri di vigilanza e alcuni atti delegati della Commissione ed orientamenti ESMA.\n\n### Ricerca in materia di investimenti e ricerca sponsorizzata dall’emittente\nL’articolo 24 della MiFID II viene rafforzato con una disciplina specifica della ricerca. La ricerca prodotta da imprese di investimento o da terzi deve essere corretta, chiara e non fuorviante. Può essere qualificata come "ricerca sponsorizzata dall’emittente" solo se rispettosa di un codice di condotta UE che l’ESMA deve elaborare mediante progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 5 dicembre 2025.\n\nIl codice UE deve stabilire regole di indipendenza e obiettività, nonché procedure per identificare, prevenire e divulgare i conflitti di interesse. Nell’elaborarlo, l’ESMA deve tenere conto dei codici nazionali esistenti, soprattutto se ampiamente adottati, e delle norme sulle raccomandazioni di investimento del regolamento (UE) n. 596/2014. Dopo l’adozione, il codice deve essere pubblicato sul sito ESMA e riesaminato almeno ogni cinque anni.\n\nGli Stati membri devono imporre alle imprese di investimento che producono o distribuiscono tale ricerca adeguate disposizioni organizzative per garantirne la conformità al codice e ai requisiti di etichettatura. La ricerca sponsorizzata deve essere chiaramente indicata come tale nella prima pagina; ogni altro materiale pagato, in tutto o in parte, dall’emittente ma non conforme al codice deve essere considerato comunicazione di marketing.\n\n### Pagamenti separati o congiunti per esecuzione e ricerca\nIl nuovo articolo 24, paragrafo 9 bis, consente alle imprese di investimento maggiore libertà nell’organizzazione dei pagamenti per servizi di esecuzione e ricerca. La prestazione di ricerca da terzi è considerata conforme se: esiste un accordo con il prestatore terzo sulla metodologia di remunerazione; i clienti sono informati della scelta tra pagamento congiunto o separato; l’impresa effettua annualmente una valutazione della qualità, dell’utilizzabilità e del valore della ricerca; e, se sceglie il pagamento separato, la ricerca è pagata con risorse proprie o tramite un conto separato per la ricerca controllato dall’impresa.\n\nLa direttiva chiarisce inoltre che le osservazioni sulla negoziazione e altri servizi commerciali su misura intrinsecamente connessi all’esecuzione di un’operazione non sono ricerca. Se la ricerca proviene da un prestatore non coinvolto nei servizi di esecuzione e non appartenente a un gruppo che comprenda un’impresa di investimento che offre servizi di esecuzione o intermediazione, la prestazione è considerata conforme, fermo restando l’obbligo di valutazione annuale. Le imprese devono conservare un registro dei costi totali della ricerca di terzi, se conosciuti, e metterli a disposizione dei clienti su richiesta, su base annuale.\n\nL’ESMA dovrà inoltre pubblicare entro il 5 dicembre 2028 una relazione sui sviluppi di mercato relativi alla ricerca, includendo copertura degli emittenti, evoluzione dei costi e della qualità, impatto dei pagamenti congiunti sull’esecuzione e quota di pagamenti separati/congiunti. Su tale base, la Commissione potrà proporre ulteriori modifiche legislative.\n\n### Mercati di crescita per le PMI\nLa direttiva rafforza il regime dei mercati di crescita per le PMI. Il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione, o di un suo segmento, può chiedere la registrazione come mercato di crescita per le PMI; l’autorità competente dello Stato membro d’origine può concederla se sono soddisfatte le condizioni di legge.\n\nPer i segmenti registrati come mercati di crescita per le PMI, gli Stati membri devono assicurare regole e procedure efficaci e una separazione chiara dal resto del mercato: ciò deve emergere, tra l’altro, da nome diverso, regole diverse, marketing distinto, pubblicità distinta e codice di identificazione di mercato specifico. Il segmento deve inoltre essere nettamente distinto nelle operazioni di mercato e il gestore deve fornire, su richiesta dell’autorità competente, l’elenco completo degli strumenti quotati e le informazioni richieste sul funzionamento del segmento.\n\nGli Stati membri devono anche garantire che l’ESMA sia informata di ogni registrazione o cancellazione e che l’ESMA mantenga aggiornato l’elenco dei mercati di crescita per le PMI. La registrazione e il mantenimento dello status non escludono l’applicazione degli altri obblighi MiFID II pertinenti, e gli operatori possono imporre ulteriori requisiti, salvo il limite previsto dalla direttiva.\n\n### Negoziazione su più sedi e regola di non obiezione dell’emittente\nLo strumento finanziario di un emittente ammesso su un mercato di crescita per le PMI può essere negoziato su un’altra sede solo se l’emittente è stato informato e non si è opposto. Se la seconda sede è un altro mercato di crescita per le PMI o un suo segmento, l’emittente non è soggetto ad ulteriori obblighi di governance societaria o di informativa connessi a tale altra sede. Se invece la seconda sede non è un mercato di crescita per le PMI, l’emittente deve essere informato di tutti gli obblighi applicabili su quella sede.\n\nL’ESMA deve adottare entro il 5 giugno 2026 orientamenti sulle procedure di informazione e sulla procedura di obiezione, inclusi i relativi termini. Inoltre, entro il 5 dicembre 2028 la Commissione deve riesaminare l’impatto della regola di non obiezione sulla concorrenza tra sedi di negoziazione e sull’accesso delle PMI ai capitali.\n\n### Condizioni particolari per l’ammissione delle azioni alla negoziazione\nLa direttiva introduce un nuovo articolo 51 bis che trasferisce nella MiFID II condizioni minime per l’ammissione delle azioni ai mercati regolamentati. Gli Stati membri devono prescrivere che la capitalizzazione di mercato prevedibile della società richiedente, o in mancanza il capitale e le riserve dell’ultimo esercizio, sia almeno pari a 1 000 000 EUR o equivalente in valuta nazionale. Questa soglia non si applica alle azioni fungibili con azioni già ammesse alla negoziazione.\n\nSe il controvalore in valuta nazionale si discosta per un anno di almeno il 10 % da tale soglia, lo Stato membro deve adeguare la normativa entro 12 mesi dalla fine di quel periodo. Inoltre, al momento dell’ammissione almeno il 10 % del capitale sottoscritto rappresentato dalla categoria di azioni deve essere detenuto dal pubblico. In deroga, gli Stati membri possono prevedere criteri alternativi: numero sufficiente di azioni detenute dal pubblico, numero sufficiente di azionisti, oppure valore di mercato sufficiente delle azioni detenute dal pubblico.\n\nPer le azioni fungibili con azioni già ammesse, la valutazione del flottante deve essere effettuata sull’intera emissione e non solo sulle azioni fungibili. La Commissione è inoltre abilitata ad adottare atti delegati per modificare le soglie del nuovo articolo 51 bis qualora esse ostacolino la liquidità dei mercati pubblici alla luce degli sviluppi finanziari.\n\n### Poteri di vigilanza delle autorità competenti\nL’articolo 69 viene integrato con poteri specifici relativi alla ricerca sponsorizzata dall’emittente. Le autorità competenti devono verificare che le imprese di investimento abbiano in essere misure organizzative adeguate; possono sospendere la distribuzione della ricerca non conforme al codice UE; e possono emettere avvertenze pubbliche per informare il mercato che una ricerca qualificata come sponsorizzata dall’emittente non è stata prodotta secondo il codice. Tali poteri si aggiungono ai poteri generali di vigilanza e sanzione già previsti dalla MiFID II.\n\n### Delega di poteri alla Commissione\nL’articolo 89 è aggiornato per conferire alla Commissione poteri delegati a tempo indeterminato su una serie ampia di disposizioni, incluse quelle introdotte o modificate dalla presente direttiva. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega in qualsiasi momento. Gli atti delegati entrano in vigore solo se, entro tre mesi dalla notifica, nessuna delle due istituzioni solleva obiezioni; il termine può essere prorogato di tre mesi su iniziativa di una delle due istituzioni.\n\n### Abrogazione della direttiva 2001/34/CE e continuità normativa\nLa direttiva 2001/34/CE è abrogata a decorrere dal 5 dicembre 2026. Nei considerando si sottolinea che la direttiva abrogata era in larga parte superata da altri atti dell’Unione e lasciava comunque un ampio margine di discrezionalità agli Stati membri. La nuova direttiva trasferisce nella MiFID II le disposizioni ritenute ancora utili, in particolare quelle sulle condizioni minime di ammissione delle azioni alla negoziazione, mentre lascia agli Stati membri la possibilità di mantenere, nel diritto nazionale, regimi di quotazione ufficiale compatibili con il nuovo quadro.\n\n### Recepimento, applicazione ed entrata in vigore\nGli Stati membri devono adottare le misure di recepimento entro il 5 giugno 2026 e applicarle dal 6 giugno 2026. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; devono inoltre chiarire che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla nuova direttiva. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione anche il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.\n\nLa direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
Disposizioni principali
Riforma della disciplina sulla ricerca in materia di investimenti
L’articolo 24 della direttiva 2014/65/UE è modificato per disciplinare la "ricerca sponsorizzata dall’emittente". La ricerca deve essere corretta, chiara e non fuorviante; può essere qualificata come ricerca sponsorizzata dall’emittente solo se prodotta conformemente al codice di condotta UE elaborato dall’ESMA. L’ESMA deve presentare alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione per istituire tale codice entro il 5 dicembre 2025; il codice deve poi essere pubblicato sul sito ESMA e riesaminato almeno ogni cinque anni. Gli Stati membri devono imporre alle imprese di investimento disposizioni organizzative per garantire la conformità al codice e alle nuove regole di etichettatura. La ricerca non conforme al codice, ma pagata dall’emittente, deve essere qualificata come comunicazione di marketing.
Nuove regole sui pagamenti per ricerca ed esecuzione
Il nuovo articolo 24, paragrafo 9 bis, consente maggiore flessibilità sui pagamenti combinati o separati per servizi di esecuzione e ricerca. Se la ricerca è fornita da terzi a un’impresa di investimento, la conformità agli obblighi MiFID è assicurata quando esiste un accordo sulla metodologia di remunerazione, i clienti sono informati della scelta tra pagamento congiunto o separato, l’impresa effettua una valutazione annuale di qualità/utilizzabilità/valore della ricerca e, in caso di pagamento separato, la ricerca è pagata direttamente o tramite un conto separato per la ricerca controllato dall’impresa. Le osservazioni sulla negoziazione e altri servizi commerciali su misura intrinsecamente connessi all’esecuzione non sono considerati ricerca. Le imprese devono conservare il registro dei costi totali della ricerca di terzi se ne sono a conoscenza e, su richiesta, comunicarli annualmente ai clienti. Entro il 5 dicembre 2028 l’ESMA deve redigere una relazione sui զարգviluppi del mercato; sulla base di tale relazione la Commissione può proporre ulteriori modifiche legislative.
Mercati di crescita per le PMI, inclusa la registrazione di segmenti
L’articolo 33 è riscritto per consentire al gestore di un sistema multilaterale di negoziazione, o di un suo segmento, di chiedere la registrazione come mercato di crescita per le PMI. L’autorità competente dello Stato membro d’origine può registrare il MTF o il segmento se sono soddisfatte le condizioni previste. Per i segmenti registrati, occorre una separazione chiara dal resto del mercato, evidenziata da nome, regole, marketing, pubblicità e codice di identificazione di mercato distinti, oltre a regole e procedure efficaci. L’ESMA deve tenere aggiornato un elenco dei mercati di crescita per le PMI e gli Stati membri devono notificare all’ESMA ogni registrazione o annullamento senza ritardo.
Non obiezione dell’emittente e regole di negoziazione su più sedi
Lo strumento finanziario ammesso su un mercato di crescita per le PMI può essere negoziato su un’altra sede solo se l’emittente è informato e non si oppone. Se l’altra sede è un altro mercato di crescita per le PMI o un suo segmento, l’emittente non è soggetto a obblighi aggiuntivi di governance societaria o di informativa. Se la seconda sede non è un mercato di crescita per le PMI, l’emittente deve essere informato degli obblighi applicabili su quella sede. Entro il 5 giugno 2026 l’ESMA deve elaborare orientamenti sulle procedure di informazione e di obiezione, compresi i termini. Entro il 5 dicembre 2028 la Commissione deve riesaminare l’impatto della disposizione di non obiezione sulla concorrenza tra sedi e sull’accesso delle PMI ai capitali.
Condizioni particolari per l’ammissione delle azioni alla negoziazione
È inserito il nuovo articolo 51 bis nella MiFID II. Per l’ammissione alla negoziazione di azioni su mercati regolamentati, gli Stati membri devono fare in modo che la capitalizzazione di mercato prevedibile, o in alternativa capitale e riserve dell’ultimo esercizio, sia pari almeno a 1 000 000 EUR o importo equivalente in valuta nazionale. Per l’ammissione deve inoltre risultare detenuto dal pubblico almeno il 10 % del capitale sottoscritto della categoria di azioni interessata. Gli Stati membri possono però prevedere criteri alternativi equivalenti per valutare se sia detenuta dal pubblico una quantità sufficiente di azioni, un numero sufficiente di azionisti o un valore di mercato sufficiente. Sono previste regole specifiche per le azioni fungibili con azioni già ammesse. La Commissione può modificare le soglie con atti delegati se esse ostacolano la liquidità dei mercati pubblici.
Poteri di vigilanza delle autorità competenti sulla ricerca sponsorizzata
All’articolo 69 vengono aggiunti poteri specifici delle autorità competenti: verificare che le imprese di investimento adottino assetti organizzativi per garantire la conformità della ricerca sponsorizzata dall’emittente al codice di condotta UE; sospendere la distribuzione della ricerca non conforme; emettere avvertenze pubbliche quando una ricerca qualificata come sponsorizzata dall’emittente non rispetta il codice. Tali poteri si aggiungono ai poteri di vigilanza generali e alle sanzioni.
Delega di poteri alla Commissione
L’articolo 89 è aggiornato per conferire a tempo indeterminato alla Commissione il potere di adottare atti delegati su varie disposizioni, inclusi gli articoli 24, 33 e il nuovo 51 bis. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega in qualsiasi momento. Gli atti delegati entrano in vigore solo se nessuna delle due istituzioni solleva obiezioni entro tre mesi dalla notifica, con possibile proroga di tre mesi.
Abrogazione della direttiva 2001/34/CE
La direttiva 2001/34/CE è abrogata con effetto dal 5 dicembre 2026. Le considerazioni preliminari chiariscono che tale direttiva era ormai in larga parte superata da altri atti UE e conteneva ampi margini di discrezionalità nazionale; il suo contenuto residuo viene in parte trasferito nella MiFID II per creare un corpus unico di regole a livello UE.
Recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure nazionali di recepimento entro il 5 giugno 2026 e applicarle dal 6 giugno 2026. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione e devono indicare che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla nuova direttiva. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
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