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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17366/2024 del 26/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca della riattivazione della custodia cautelare applicata a fini di consegna (mandato di arresto europeo richiesto dall'Austria per reati di furto in abitazione e furto aggravato). La Dordevic deduceva che l'ammissione alla detenzione domiciliare per l'espiazione della pena residua in Italia non equivale all'avvenuta esecuzione completa della pena e, dunque, non poteva giustificare la revoca della sospensione della misura cautelare destinata alla consegna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, legge n. 69/2005, la sospensione dell'efficacia della misura cautelare per la consegna permane finché è in corso un'altra misura custodiale o esecutiva di tipo detentivo per procedimento nazionale, indipendentemente dalla forma (carceraria o domiciliare). Poiché l'espiazione della pena in Italia era ancora in corso in regime domiciliare, la revoca della sospensione disposta dalla Corte territoriale non era legittima. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e disposta l'immediata liberazione della Dordevic se non detenuta per altra causa; invio degli adempimenti alla Cancelleria secondo artt. 626 c.p.p. e 22, co.5 legge n.69/2005.

Norme richiamate

  • legge n. 69/2005, art. 24, comma 1

    Con la decisione che dispone l'esecuzione del mandato d'arresto europeo la corte di appello può disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto

    La sospensione della misura cautelare finalizzata alla consegna, disposta in applicazione di questo comma, resta efficace finché sia in atto un'altra misura custodiale o esecutiva detentiva nazionale; "scontare la pena" comprende anche modalità non carcerarie (es. detenzione domiciliare).

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 6, n. 13483 del 07/04/2010)

    «in tema di mandato di arresto europeo, nei casi in cui la consegna allo Stato di emissione sia rinviata, a norma dell'art. 24 I. 22 aprile 2005 n. 69, l'efficacia della misura cautelare applicata alla persona richiesta resta sospesa quando sia in atto altra misura custodiale o esecutiva di tipo detentivo per il procedimento nazionale e fino alla cessazione di quest'ultima, qualsiasi ne sia la causa»

    Conferma il principio che la sospensione permane finché dura un'altra misura detentiva nazionale, senza distinguere tra forme carcerarie o alternative.

  • codice di procedura penale, art. 626

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti connessi all'annullamento dell'ordinanza e alle formalità di rilascio; la Corte dispone l'invio degli atti alla Cancelleria per l'esecuzione.

  • legge n. 69/2005, art. 22, comma 5

    Richiamata per gli adempimenti procedurali relativi al mandato d'arresto europeo e alle comunicazioni alla Cancelleria; evidenzia l'assetto procedurale da seguire dopo la decisione.

Massime di principio

  • La sospensione della misura cautelare in vista di una consegna internazionale (art.24 L.69/2005) resta in vigore finché è in corso qualsiasi forma di esecuzione detentiva nazionale, anche se alternativa al carcere (es. detenzione domiciliare).
  • L'ammissione a misure alternative alla detenzione carceraria non equivale all'interruzione dell'esecuzione della pena: tali misure costituiscono comunque esecuzione della pena che impedisce la riattivazione della custodia per la consegna.
  • Una corte non può reattivare la misura cautelare finalizzata alla consegna se la decisione preventiva di rinvio ai sensi dell'art.24 ha subordinato la consegna alla completa esecuzione della pena nazionale ancora in corso.
  • In caso di erronea riattivazione della custodia non conforme alla sospensione disposta, il rimedio è l'annullamento dell'ordinanza e la liberazione dell'interessato, salvo che permangano altre cause di detenzione.
  • Richieste di chiarimento da parte dell'amministrazione penitenziaria non possono sostituire la verifica giurisdizionale del rispetto della sospensione: è necessaria l'osservanza della decisione che ha disposto il rinvio dell'esecuzione.

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