Parere n. 942/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, notificato dal signor Maggio Albino contro Comune di Modugno e nei confronti della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Furano”, della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Guido Rossa”, della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Lavinia”, del Condominio Marconi di via Caduti sul Lavoro n. 3, della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Mod. 1”, dell’impresa individuale “Ventrella Donato Maria”, per l’annullamento dell’atto del Comune di Modugno n. 9123 del 17 febbraio 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della nota del Comune di Modugno n. 9123 del 17 febbraio 2025, con cui è stata sospesa la procedura di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 in attesa dell'accertamento dell'eventuale usucapione dell'area occupata.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, comproprietario di un'area occupata e irreversibilmente trasformata dal Comune di Modugno per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica senza decreto di esproprio, ha impugnato la nota comunale che sospendeva il procedimento di acquisizione sanante deliberato dal Consiglio comunale nel 2020, in attesa dell'accertamento giudiziale dell'eventuale usucapione del bene da parte dell'ente. Ha dedotto che la deliberazione consiliare avrebbe interrotto il termine ventennale dell'usucapione e fatto venir meno l'animus rem sibi habendi dell'amministrazione; che l'occupazione illegittima, quale illecito permanente, non avrebbe potuto costituire possesso utile ad usucapire; e che l'azione civile precedentemente promossa per il risarcimento del danno non avrebbe comportato rinuncia abdicativa alla proprietà. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la nota fosse un atto endoprocedimentale non definitivo, e ha rivendicato la possibilità di far accertare giudizialmente l'usucapione. La questione preliminare esaminata dalla Sezione ha riguardato la qualificazione sostanziale della domanda e i limiti oggettivi del ricorso straordinario.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha riqualificato la domanda in base al suo contenuto sostanziale, ritenendo che il ricorrente non mirasse realmente al solo annullamento della nota comunale, ma all'accertamento negativo dell'assenza di un acquisto per usucapione da parte del Comune e all'accertamento positivo della persistenza del proprio diritto di comproprietà. Tale domanda esula dal perimetro del ricorso straordinario, che, ai sensi dell'art. 8 d.P.R. n. 1199/1971, ha natura tipicamente impugnatoria ed è diretto esclusivamente all'annullamento di provvedimenti amministrativi. Inoltre, la controversia concerne principalmente il diritto soggettivo di proprietà e ricade quindi nella giurisdizione del giudice ordinario. L'art. 8, comma 1, c.p.a. non consente al giudice amministrativo di conoscere della questione, poiché la proprietà non costituisce una questione pregiudiziale o incidentale necessaria per decidere una diversa questione amministrativa, ma rappresenta l'oggetto principale della domanda. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile; la domanda cautelare è rimasta assorbita.
Osservazioni
Qualificazione sostanziale dell'azione
Anche in sede giustiziale il Consiglio di Stato può qualificare l'azione secondo il suo contenuto effettivo, prescindendo dalla veste formale e dal nomen iuris utilizzato. Nel caso esaminato, la domanda è stata qualificata come azione di accertamento negativo del mancato acquisto per usucapione da parte del Comune e di accertamento positivo della persistente comproprietà del ricorrente.
Natura impugnatoria del ricorso straordinario
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è un rimedio tipicamente impugnatorio, utilizzabile per ottenere l'annullamento di provvedimenti amministrativi e non per proporre autonome azioni di accertamento.
Giurisdizione sulla proprietà
La domanda relativa alla titolarità del diritto di proprietà sull'area occupata ha a oggetto un diritto soggettivo e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. L'art. 8, comma 1, c.p.a. consente la cognizione del giudice amministrativo sui diritti soltanto quando essi costituiscano questioni pregiudiziali o incidentali rispetto alla questione principale amministrativa, non quando la proprietà sia l'oggetto principale del giudizio.
Domanda cautelare
La domanda di sospensione cautelare è rimasta assorbita per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
La disposizione è richiamata quale base della deliberazione comunale con cui era stata disposta l'acquisizione sanante dell'area occupata senza espropriazione.
art. 8 d.P.R. n. 1199/1971
Il ricorso straordinario è ammesso per la tutela di diritti soggettivi e interessi legittimi contro atti e provvedimenti definitivi, per motivi di legittimità, quando non sia ammesso altro ricorso giurisdizionale.
La Sezione ne ricava la natura tipicamente impugnatoria del ricorso straordinario, limitato alle azioni di annullamento di provvedimenti amministrativi.
art. 7, comma 8, c.p.a.
Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.
La disposizione impedisce l'utilizzo del ricorso straordinario per controversie appartenenti alla giurisdizione ordinaria.
art. 8, commi 1 e 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.
La cognizione incidentale sui diritti non è applicabile quando il diritto di proprietà costituisce la questione principale e il pronunciamento richiesto avrebbe natura direttamente decisoria su di esso.
art. 34, comma 1, l. n. 111/2011
introduzione dell'articolo 42-bis nel d.P.R. n. 327/2001
La norma è richiamata nel ricorso quale riferimento temporale per sostenere che il termine ventennale dell'usucapione avrebbe iniziato a decorrere dalla sua entrata in vigore; la Sezione non esamina nel merito tale argomento per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è un rimedio tipicamente impugnatorio e non può essere utilizzato per proporre un'azione autonoma di accertamento, anche quando tale accertamento sia formalmente veicolato attraverso la richiesta di annullamento di un atto amministrativo.
- Nel ricorso straordinario la domanda deve essere qualificata secondo il suo contenuto sostanziale, prescindendo dal nomen iuris e dalla forma processuale utilizzata dalla parte.
- Quando la controversia ha come oggetto principale l'accertamento della titolarità di un diritto soggettivo di proprietà, essa appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non può essere introdotta mediante ricorso straordinario.
- La cognizione incidentale del giudice amministrativo sui diritti prevista dall'art. 8 c.p.a. presuppone che il diritto costituisca una questione pregiudiziale o incidentale rispetto a una distinta questione amministrativa principale; essa non opera quando l'accertamento del diritto rappresenta il contenuto principale della domanda.
Inquadramento del parere
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un comproprietario privato contro il Comune di Modugno, con riguardo alla sospensione di una procedura di acquisizione sanante relativa a un'area occupata e trasformata senza previo esproprio per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica.
Premesse e vicenda amministrativa
Il ricorrente è comproprietario di un'area occupata dal Comune e irreversibilmente trasformata. Con deliberazione consiliare n. 27 del 20 luglio 2020, il Comune aveva disposto l'acquisizione sanante dell'intero compendio ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, incaricando gli uffici dei successivi adempimenti e del pagamento o deposito delle somme dovute ai proprietari.
Poiché il procedimento attuativo non veniva avviato, il proprietario ne sollecitava la conclusione. Con nota n. 9123 del 17 febbraio 2025, il Responsabile del Servizio lavori pubblici comunicava che la procedura era stata sospesa in attesa dell'accertamento, in sede di mediazione obbligatoria o giudiziale, dell'eventuale acquisto per usucapione del compendio da parte del Comune.
Motivi dedotti dal ricorrente
Il ricorrente ha impugnato la nota sostenendo, in sintesi, che:
- la deliberazione consiliare del 2020 avrebbe interrotto il termine ventennale per l'usucapione e comunque escluso l'animus rem sibi habendi dell'amministrazione;
- il termine per l'usucapione non sarebbe decorso dal 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del d.P.R. n. 327/2001, ma dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore dell'art. 42-bis, introdotto dalla l. n. 111/2011;
- l'occupazione illegittima da parte del Comune, costituendo illecito permanente, non avrebbe potuto determinare un possesso utile all'usucapione, poiché ciò reintrodurrebbe forme di espropriazione indiretta;
- l'azione civile precedentemente promossa per il risarcimento del danno non avrebbe comportato rinuncia abdicativa alla proprietà.
Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, ritenendo la nota un atto endoprocedimentale privo di contenuto decisorio, e ha sostenuto la possibilità di far accertare giudizialmente l'usucapione per ragioni di economicità e contenimento della spesa pubblica.
Qualificazione sostanziale della domanda
La Sezione ha preliminarmente affermato che anche in sede giustiziale è possibile qualificare giuridicamente l'azione in base al suo contenuto effettivo, indipendentemente dalla forma e dal nomen iuris utilizzati. Nel caso concreto, le censure non erano dirette soltanto alla caducazione della nota comunale.
Secondo il Consiglio di Stato, il ricorso mirava sostanzialmente a ottenere:
- l'accertamento negativo del mancato acquisto della proprietà per usucapione da parte del Comune;
- l'accertamento positivo della persistenza del diritto di comproprietà del ricorrente;
- la declaratoria degli effetti della deliberazione consiliare del 2020, dell'irrilevanza dell'occupazione illegittima ai fini dell'usucapione e dell'assenza di una rinuncia abdicativa.
Limiti del ricorso straordinario
La Sezione ha richiamato l'art. 8 d.P.R. n. 1199/1971 e la propria giurisprudenza, secondo cui il ricorso straordinario ha natura tipicamente impugnatoria. Esso consente esclusivamente di chiedere l'annullamento di provvedimenti amministrativi e non può essere utilizzato per introdurre un'azione autonoma di accertamento.
La domanda proposta, essendo diretta principalmente a stabilire se il Comune abbia acquistato o meno la proprietà per usucapione e se il ricorrente conservi il proprio diritto dominicale, esula pertanto dall'ambito del rimedio straordinario.
Giurisdizione
La Sezione ha inoltre applicato l'art. 7, comma 8, c.p.a., secondo cui il ricorso straordinario è ammesso soltanto per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. La titolarità del diritto di proprietà costituisce, nella fattispecie, l'oggetto principale della controversia e riguarda un diritto soggettivo devoluto alla giurisdizione ordinaria.
Non è stata ritenuta applicabile la cognizione incidentale prevista dall'art. 8, comma 1, c.p.a. Tale disposizione consente al giudice amministrativo di conoscere, senza efficacia di giudicato, le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti quando la loro soluzione sia necessaria per decidere una distinta questione principale amministrativa. Nel caso esaminato, invece, l'accertamento della proprietà non era incidentale, ma costituiva il risultato direttamente richiesto dal ricorrente.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile. La domanda cautelare è rimasta assorbita. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito le questioni relative all'usucapione, agli effetti della deliberazione comunale di acquisizione sanante, alla natura dell'occupazione illegittima e alla pretesa rinuncia abdicativa.
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