Cassazione Penale, Sentenza n. 4216/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000 riguardante beni immobili formalmente intestati alla madre e al figlio ma ritenuti dalla misura nella disponibilità effettiva dell'indagato Luigi Vitale. Il ricorrente contestava: 1) la mancata prova che i beni fossero nella disponibilità effettiva del padre, avendo i cespiti e i relativi pagamenti documentazione a sostegno della proprietà della madre e del figlio (contratti di compravendita, assegni circolari, mutui, estratti conto); 2) la presunzione, a suo dire congetturale, che i proventi degli illeciti tributari fossero stati impiegati per gli acquisti; 3) la mancata valutazione positiva dei pagamenti e delle capacità economiche della madre; 4) l'inutilizzabilità delle intercettazioni per vizi nei decreti autorizzativi e per rilevanza personale delle conversazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Roma avesse adeguatamente motivato, nei limiti probabilistici della fase cautelare, la riconducibilità dei beni all'indagato: il padre esercitava di fatto i poteri corrispondenti al diritto di proprietà (gestione dei canoni, riscossione, decisioni sugli acquisti, richiesta e pagamento di mutui, programmazione di vendite per finanziare acquisti), e le condizioni reddituali formali della madre e del figlio non giustificavano gli ingenti esborsi. La Corte ha precisato che l'onere probatorio di dimostrare la disponibilita effettiva dei beni grava sull'organo dell'accusa e che il Tribunale aveva assolto tale onere con elementi specifici e non congetturali. Quanto alle intercettazioni, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché non specificamente devoluta al giudice del riesame e perché le questioni sollevate avevano natura fattuale non sindacabile in questa sede. Il terzo motivo è stato rinunciato per sopravvenuta carenza di interesse (dissequestro dell'immobile di via Montesanto). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma equitativamente liquidata ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 12-bis d.lgs. 74/2000
art. 12-bis d.lgs. 74/2000
Disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente: la Corte conferma che la misura può estendersi a beni formalmente intestati a terzi quando sia dimostrata la disponibilità di fatto dell'indagato mediante elementi specifici e non congetturali.
art. 321, secondo comma, c.p.p.
Richiamato nella censura del ricorrente in relazione al vizio di motivazione; la Corte valuta la congruità delle motivazioni del giudice del riesame sul presupposto della disponibilità effettiva dei beni.
art. 173 disp.att. c.p.p.
art. 173 disposizioni attuative c.p.p.
Richiesto per i limiti di impugnazione in cassazione; la Corte ricorda i limiti dell'esame in relazione ai motivi devoluti.
art. 606, lett. b) c.p.p.
art. 606, lett. b) c.p.p.
Norma che individua i motivi di cassazione per violazione di legge o mancanza di motivazione; è stata richiamata rispetto alla critica sulla motivazione del provvedimento impugnato.
art. 125 c.p.p.
Richiamato in relazione ai limiti della motivazione richiesti per l'attribuzione della disponibilità di beni formalmente intestati a terzi; la Corte ribadisce che occorrono elementi specifici riconducibili alla sfera degli interessi economici del reo.
art. 267, primo comma, c.p.p.
Norma sulle intercettazioni e sulla loro utilizzabilità; la Corte osserva che le censure sulle intercettazioni non erano state adeguatamente dedotte in sede di riesame.
art. 271 c.p.p.
Richiamato in connessione alla disciplina sulle autorizzazioni e proroghe delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze non specificamente devolute e di natura fattuale.
art. 15 Cost.
Citato dal ricorrente sul piano della presunta illegittimità delle intercettazioni; la Corte non ha accolto il rilievo per carenza di devoluzione e per natura fattuale della censura.
art. 9 d.lgs. 472/1997
Riferito ai provvedimenti sanzionatori fiscali contestati: la Corte rigetta la tesi difensiva che volesse circoscrivere l'accertamento a mere sanzioni amministrative, rilevando l'ampiezza delle contestazioni tributari mosse all'indagato.
art. 325 c.p.p.
Richiamato per delimitare il potere di rimessione nel sindacato di legittimità: la Corte sottolinea il divieto di riesaminare in cassazione questioni di merito già valutate e di riconsiderare prove documentali.
art. 616 c.p.p.
Norma che prevede l'obbligo di rifusione delle spese e la possibile liquidazione di una somma quando il ricorso sia inammissibile: applicata per la condanna alle spese del ricorrente.
Massime di principio
- La confisca per equivalente ex art. 12-bis può colpire beni formalmente intestati a terzi solo quando emergano elementi specifici, non congetturali, che dimostrino la disponibilità di fatto dell'indagato (gestione, riscossione canoni, decisioni sugli atti di gestione e sugli acquisti, pagamento di mutui ecc.).
- Non è sufficiente provare solo la carenza di risorse del terzo intestatario: l'organo dell'accusa deve fornire elementi positivi della disponibilità effettiva del bene da parte dell'indagato.
- In sede di riesame e di cassazione la verifica della motivazione del giudice cautelare è limitata al rispetto del criterio probabilistico della fase cautelare; contestazioni che richiedono nuovo esame documentale o valutazioni alternative di merito sono inammissibili in Cassazione.
- Le censure sulla utilizzabilità delle intercettazioni devono essere specificamente dedotte e affrontate nelle sedi procedurali competenti; la mancata devoluzione del motivo al giudice del riesame può determinare l'inammissibilità della censura in Cassazione.
- Se si contesta un sequestro esteso a beni intestati a familiari, è fondamentale produrre prove dirette e specifiche che dimostrino il pagamento dei beni (bonifici, assegni nominativi, movimenti bancari dai conti degli intestatari) e la separazione effettiva delle gestioni patrimoniali; altrimenti l'organo giudicante potrebbe ritenere sussistenti indizi di disponibilità di fatto da parte dell'indagato.
- In simili contenziosi è strategico dimostrare non solo la titolarità formale, ma anche la coerenza economica e temporale delle provviste (origine dei fondi, momenti di acquisizione, mutui contratti e rimborsati) e sollevare tempestivamente eventuali vizi procedurali (es. sulle intercettazioni) nelle sedi di merito onde preservare la loro valutazione in eventuali gradi successivi.
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