Sentenza n. 1539/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari e di conversione in permesso per lavoro autonomo, con invito a lasciare il territorio nazionale
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Pistoia che aveva respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari e, in alternativa, di conversione dello stesso in permesso per lavoro autonomo. Il diniego era motivato dall’irregolarità della posizione fiscale, dall’assenza dei requisiti reddituali previsti dall’art. 26, comma 3, d.lgs. 286/1998, dall’inidoneità della documentazione prodotta in sede di memorie ex art. 10-bis l. 241/1990 a dimostrare la provenienza del reddito e dal parere negativo della Commissione territoriale circa la sussistenza dei presupposti della protezione umanitaria e dei rischi umanitari. In sede cautelare il TAR aveva rilevato che il registro prodotto non collegava gli importi a prestazioni o ricevute fiscali, che le fatture e l’iscrizione all’INPS erano successive al preavviso di rigetto, che le dichiarazioni dei redditi non dimostravano adeguatamente il reddito disponibile e che permanevano dubbi sull’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa. La ricorrente aveva inoltre chiesto la rimessione in termini per errore scusabile nel deposito del ricorso e l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Successivamente, dopo che il giudice ordinario aveva accolto il ricorso relativo al diniego di rinnovo del permesso per motivi umanitari, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito, mantenendo interesse soltanto sulla domanda di patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente e della sopravvenuta decisione del giudice ordinario favorevole sulla domanda di rinnovo del permesso per motivi umanitari. Ha respinto l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 126, comma 3, d.P.R. 115/2002, ritenendo il ricorso manifestamente infondato sulla base delle ragioni già espresse nell’ordinanza cautelare: mancata dimostrazione dell’effettivo svolgimento dell’attività autonoma e dell’indispensabile reddito annuo superiore alla soglia prevista per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla definizione del giudizio.
art. 26, comma 3, d.lgs. 286/1998
Per il permesso di soggiorno per lavoro autonomo richiede la disponibilità di un reddito annuo superiore all’importo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; tale requisito non è stato dimostrato dalla ricorrente.
art. 19, commi 1, 1.1 e 2, d.lgs. 286/1998
Disposizioni richiamate nel diniego in relazione alla mancata sussistenza di vincoli familiari o di altri diritti tutelabili e dei presupposti della protezione.
art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008
Richiamato nel provvedimento impugnato in relazione alla valutazione della protezione umanitaria, come modificato dal d.l. 130/2020, convertito dalla l. 173/2020.
art. 10-bis l. 241/1990
Disciplina il preavviso di rigetto e la presentazione di memorie, ritenute inidonee dall’amministrazione a dimostrare la provenienza del reddito.
art. 126, comma 3, d.P.R. 115/2002
Consente la decisione giudiziale sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; l’istanza è stata respinta perché il ricorso era manifestamente infondato.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, per effetto di una sopravvenienza, di non avere più interesse alla decisione della domanda di annullamento, il giudice amministrativo deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Ai fini del rilascio o della conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, la disponibilità del reddito minimo previsto dall’art. 26, comma 3, d.lgs. 286/1998 deve essere effettivamente dimostrata mediante documentazione idonea e coerente con l’attività lavorativa dichiarata.
- La produzione di fatture, l’iscrizione previdenziale o altra documentazione formata successivamente al preavviso di rigetto non è, di per sé, sufficiente a dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività autonoma e la provenienza del reddito, soprattutto quando manchino ricevute fiscali e risultino ulteriori elementi di incertezza.
- L’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere respinta quando, sulla base degli elementi già valutati dal giudice, la pretesa azionata risulti manifestamente infondata.
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