Tribunale, Sentenza T-535/22
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 18 ottobre 2023. — NZ contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Concorso interno COM/1/AD 10/18 – Decisione di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco di riserva – Parità di trattamento – Stabilità della composizione della commissione giudicatrice – Competenza estesa al merito – Danno morale. — Causa T-535/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha annullato la decisione con cui la commissione giudicatrice del concorso interno COM/1/AD 10/18 aveva confermato la non iscrizione di NZ nell’elenco di riserva per il grado AD 10. La ragione decisiva è stata la violazione del principio di parità di trattamento, perché la commissione non aveva operato con sufficiente stabilità né durante le prove orali né nelle deliberazioni finali. Il Tribunale ha inoltre riconosciuto un danno morale e ha condannato la Commissione a pagare EUR 4000, oltre alle spese.
Concorso interno della Commissione: annullamento del diniego di iscrizione in lista di riserva per violazione della parità di trattamento dovuta all’instabilità della commissione giudicatrice e condanna al risarcimento del danno morale.
La questione giuridica
Se la decisione della commissione giudicatrice di non iscrivere la candidata nell’elenco di riserva di un concorso interno fosse illegittima per violazione del principio di parità di trattamento, in ragione della mancanza di sufficiente stabilità della composizione della commissione durante le prove orali e nelle deliberazioni finali; e se, oltre all’annullamento, vi fossero i presupposti per un risarcimento del danno morale nell’ambito della competenza estesa al merito del Tribunale.
Principio di diritto
Nei concorsi interni dell’Unione, la parità di trattamento e l’obiettività della valutazione richiedono che la commissione giudicatrice operi con una composizione sufficientemente stabile e, in particolare, che la composizione sia stabile nelle fasi chiave della selezione; in assenza di ciò, la decisione finale di esclusione o di mancata iscrizione in lista di riserva è viziata da una violazione di forme sostanziali e va annullata senza che il candidato debba dimostrare un pregiudizio concreto al proprio punteggio. Inoltre, quando l’illegittimità ha privato il candidato di una prova orale svolta in condizioni regolari, il Tribunale può riconoscere un risarcimento del danno morale ex aequo et bono; nel caso concreto, ha liquidato EUR 4000.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 27 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 29, paragrafo 1, lettera d), dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Concorso interno COM/1/AD 10/18: esclusione dalla lista di riserva e violazione della parità di trattamento
La pronuncia riguarda un ricorso proposto da una candidata, NZ, contro la decisione della commissione giudicatrice che, a seguito di riesame, aveva confermato la mancata iscrizione del suo nome nell’elenco di riserva di un concorso interno della Commissione europea per il grado AD 10. Il Tribunale affronta in particolare il rispetto del principio di parità di trattamento nella composizione e nel funzionamento della commissione giudicatrice, nonché la domanda risarcitoria per danno morale.
Fatti e procedimento
La Commissione aveva pubblicato un bando di concorso interno per la costituzione di elenchi di riserva in vari settori. NZ aveva superato la selezione per titoli ed era stata ammessa alla prova orale, che aveva sostenuto il 28 novembre 2019. Con decisione del 6 febbraio 2020 la commissione giudicatrice aveva però rifiutato la sua iscrizione in lista di riserva, attribuendole un punteggio complessivo di 15,5/20, inferiore alla soglia di 16/20 richiesta per rientrare nei sedici migliori candidati.
Dopo un primo ricorso, il Tribunale aveva già annullato la decisione di rigetto del riesame per difetto di motivazione. In esecuzione di tale sentenza, la commissione giudicatrice aveva adottato il 10 febbraio 2022 una nuova decisione di rigetto del riesame, motivandola con il fatto che il punteggio effettivo era 15,742/20, arrotondato a 15,5/20, quindi sempre inferiore al minimo richiesto. Contro tale atto NZ ha proposto il presente ricorso ai sensi dell’articolo 270 TFUE.
Oggetto della controversia e atti impugnabili
Il Tribunale ricorda che, quando un candidato chiede il riesame di una decisione della commissione giudicatrice, l’atto che gli arreca pregiudizio è la decisione adottata dopo il riesame, la quale sostituisce quella iniziale. Perciò, l’atto impugnabile era la decisione del 10 febbraio 2022, mentre la successiva decisione di rigetto del reclamo non aveva portata autonoma, limitandosi a confermare l’atto iniziale e a integrarene la motivazione.
Quadro normativo richiamato
La decisione si colloca nel sistema dello Statuto dei funzionari, in particolare:
- articolo 27, che impone di assumere funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità;
- articolo 29, paragrafo 1, lettera d), relativo ai concorsi interni;
- articolo 90, paragrafo 2, sul reclamo amministrativo;
- articolo 91, paragrafo 1, sulla competenza estesa al merito del giudice dell’Unione;
- articolo 270 TFUE, base del ricorso del personale.
Il terzo motivo: stabilità della commissione giudicatrice e parità di trattamento
Tra i sette motivi dedotti, il Tribunale esamina e accoglie il terzo, relativo alla violazione del principio di parità di trattamento per l’instabilità della composizione della commissione giudicatrice durante le prove orali.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui la stabilità della composizione della commissione non è un fine in sé, ma uno strumento per assicurare coerenza dei punteggi e obiettività. Tale stabilità è particolarmente importante nelle prove orali, meno standardizzate di quelle scritte. Tuttavia, in certi casi la parità di trattamento può essere garantita anche con altri mezzi, come un adeguato coordinamento tra i membri della commissione.
Nel caso concreto, il Tribunale constata una significativa fluttuazione della composizione: in nove giorni di prove, la commissione si era riunita in dieci formazioni diverse di tre membri e nessun membro aveva partecipato a tutte le prove. Inoltre, il presidente supplente incaricato di coordinare i lavori aveva partecipato a 33 colloqui su 43, ma era assente in due giornate decisive; in tali giornate era stato sostituito da persone diverse che non avevano assistito ad altre prove presiedute da lui. Anche la presenza degli altri membri più attivi era stata insufficiente rispetto alle esigenze di un concorso interno con numero ridotto di candidati.
Mancanza di adeguato coordinamento nelle fasi chiave
Il Tribunale verifica poi se, nonostante l’instabilità, la parità di trattamento fosse stata garantita da riunioni di coordinamento e deliberazioni adeguate.
Quanto alle riunioni anteriori alle prove orali, il Tribunale rileva che:
- alcuni membri erano stati nominati solo in un momento successivo e quindi non avevano partecipato alle prime riunioni;
- varie riunioni avevano riguardato formazione pratica o aspetti organizzativi, ma non avevano coinvolto l’intera commissione come composta definitivamente;
- le riunioni rilevanti per definire contenuto, ponderazione e modalità della prova orale non si erano svolte con la partecipazione di tutti i membri;
- non vi era prova convincente di una riunione plenaria finale di approvazione del contenuto della prova orale.
Durante le prove orali, la Commissione sosteneva che i membri si fossero confrontati al termine di ciascun colloquio e a fine giornata. Il Tribunale osserva però che, tenuto conto delle numerose formazioni diverse, tali scambi avevano consentito solo una conoscenza comparativa parziale dei candidati. Inoltre, la prova dell’effettiva comunicazione continua tra presidente titolare e presidenti supplenti non era sufficientemente precisa.
Dopo le prove orali, la commissione aveva deliberato in due riunioni finali per redigere e approvare l’elenco di riserva. Tuttavia, il Tribunale accerta che non vi era stata la partecipazione dell’intera composizione della commissione; alcuni membri erano assenti e uno dei membri che aveva esaminato i candidati non aveva partecipato a nessuna delle riunioni finali. Poiché la redazione della lista di riserva è un’operazione comparativa, la presenza di tutti i membri era essenziale per garantire una valutazione effettivamente collegiale e comparativa.
Conseguenze dell’irregolarità
Il Tribunale conclude che la decisione impugnata è viziata da violazione del principio di parità di trattamento. Tale irregolarità costituisce una violazione di forme sostanziali, per cui non occorre dimostrare che il risultato del concorso sarebbe stato diverso o che la candidata abbia subito uno specifico pregiudizio al proprio punteggio. Il Tribunale aggiunge che, nel caso concreto, non poteva escludersi un’incidenza dell’irregolarità, poiché la candidata era risultata inferiore alla soglia minima richiesta di soli 0,008 punti.
Competenza estesa al merito e risarcimento del danno morale
La ricorrente chiedeva anche un risarcimento dei danni materiali e morali. Il Tribunale richiama la propria competenza estesa al merito ex articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto, che consente di assicurare l’effetto utile della sentenza di annullamento nelle controversie di funzione pubblica.
Quanto al danno materiale, il Tribunale nega il risarcimento perché:
- la candidata non poteva pretendere l’iscrizione diretta nell’elenco di riserva, essendo comunque necessario il superamento della prova orale secondo le regole del concorso;
- l’iscrizione in lista di riserva non conferisce un diritto alla nomina, ma solo l’idoneità a essere nominati;
- non era dimostrata una perdita certa ed effettiva di un’opportunità reale.
Quanto al danno morale, invece, il Tribunale ritiene che l’annullamento non sia sufficiente a riparare integralmente il pregiudizio subito, poiché la candidata non aveva potuto sostenere la prova orale in condizioni regolari. Valutando equitativamente il danno, liquida EUR 4000 a titolo di risarcimento del danno morale.
Dispositivo
Il Tribunale:
- annulla la decisione del 10 febbraio 2022;
- condanna la Commissione europea a pagare a NZ EUR 4000 per danno morale;
- condanna la Commissione alle spese.
Principi di rilievo pratico
La sentenza conferma che, nei concorsi interni dell’Unione, la regolarità della composizione della commissione giudicatrice è una garanzia essenziale della parità di trattamento. Per i professionisti che assistono candidati o istituzioni, il caso evidenzia che non basta invocare riunioni formali o un quorum minimo: occorre dimostrare una reale continuità valutativa, soprattutto nelle prove orali e nelle deliberazioni finali sull’elenco di riserva.
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