Cassazione Penale, Sentenza n. 8082/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Asperti impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 74 e 73 del d.P.R. 309/1990, contestandogli la partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il ricorrente sosteneva che l'appartenenza all'associazione fosse dedotta soltanto dalla serialità degli scambi e che dalle intercettazioni emergessero contatti esclusivi con Russo, non con Pagano e Maragliano; deduceva quindi violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi riguardanti l'art. 74 d.P.R. 309/90.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi generici e manifestamente infondati. Ha confermato la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui sussistevano gravi indizi di associazione finalizzata al traffico: a supporto sono state richiamate intercettazioni, servizi di osservazione, pedinamenti, perquisizioni, sequestri e un arresto in flagranza (14 kg di hashish rinvenuti a carico dell'imputato). La Corte ha richiamato la giurisprudenza sul carattere speciale dell'art. 74 d.P.R. 309/90, precisando che l'associazione può avere organizzazione minimale, non richiede patto espresso e che la partecipazione può emergere anche da un numero limitato di episodi purché significativi. Perciò l'ordinanza impugnata è risultata adeguatamente motivata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 74
L'articolo configura l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti come fattispecie speciale rispetto all'associazione semplice; richiede un vincolo durevole e l'operatività dell'organizzazione, ma consente che l'organizzazione sia minimale, non necessita di un patto esplicito e l'intervento anche in un unico episodio non esclude la partecipazione all'associazione. Si riconosce inoltre che il rapporto stabile fornitore-acquirente può integrare la struttura associativa.
d.P.R. 309/1990, art. 73
Norma relativa alle singole fattispecie di illecita fabbricazione, importazione, esportazione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, costituendo i delitti concernenti le sostanze stupefacenti il campo materiale delle condotte rilevanti ai fini dell'associazione di cui all'art. 74.
Codice penale, art. 416
Articolo-base sull'associazione per delinquere; la Corte lo ha richiamato per spiegare le differenze e le peculiarità della fattispecie speciale prevista dall'art. 74 d.P.R. 309/1990.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per disporre le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso (condanna alle spese processuali e determinazione dell'ammenda versata alla Cassa delle ammende).
Disp. att. c.p.p., art. 94, comma 1-ter
Riferimento procedurale agli adempimenti di cancelleria conseguenti al provvedimento (esecuzione delle formalità amministrative previste dalla norma).
Massime di principio
- Per l'art. 74 d.P.R. 309/1990 non è necessaria un'organizzazione complessa: una struttura minima, la stabilità dei rapporti e la condivisione dell'attività illecita possono integrare l'associazione.
- La partecipazione all'associazione può essere desunta anche da un numero limitato di condotte quando tali condotte siano significative per quantità, frequenza o funzione (es. acquirente abituale, intermediario).
- Il rapporto stabile tra fornitore e acquirente abituale può costituire elemento costitutivo dell'associazione finalizzata al traffico, poiché garantisce la continuità dell'attività criminale.
- Indici tipici che supportano la sussistenza dell'associazione: contatti e incontri frequenti (anche notturni), uso di linguaggio in codice, schede prepagate e frequenti cambi, veicoli con doppiofondo, basi stabili per deposito e spaccio, remunerazioni fisse agli affiliati, controllo territoriale per eludere le forze dell'ordine.
- In sede di riesame cautelare la valutazione degli 'elementi indiziari gravi' è complessiva: il Tribunale può valorizzare intercettazioni insieme ad accertamenti di polizia e riscontri materiali.
- Per impugnare efficacemente misure cautelari occorre che la difesa allegui e documenti concretamente la mancata corrispondenza degli elementi probatori (ad es. contestando singole intercettazioni o producendo elementi che smentiscano la stabilità dei rapporti), altrimenti deduzioni generiche risultano inammissibili.
- La censura generica sulla motivazione del giudice del riesame è spesso insufficiente in Cassazione: il ricorso in cassazione contro ordinanze cautelari può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono vaghi o manifestamente infondati.
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