Cassazione Penale, Sentenza n. 10215/2022 del 23/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) per detenzione ai fini di spaccio di cocaina (134 grammi). Il ricorso deduceva: violazione di legge e difetto di motivazione circa gli elementi della responsabilità e l'inapplicabilità dell'art. 129 c.p.p.; errata qualificazione del fatto ritenendo non applicabile il comma 5 dell'art. 73 DPR 309/1990 (sosteneva che il principio attivo fosse inferiore a 100 grammi); impugnazione della confisca di €760 sostenendo che la somma derivava dall'attività lavorativa della moglie e lamentando la omissione nell'escussione dell'operante che procedette all'arresto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in tutti i motivi. Ha ritenuto che le censure sulla motivazione e sulla verifica delle condizioni per un proscioglimento ex art.129 c.p.p. non rientrino nei casi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p. (limiti dell'impugnazione della sentenza di patteggiamento). Ha inoltre escluso che vi fosse un errore manifesto nella qualificazione del fatto alla luce del capo di imputazione e della motivazione succinta. Quanto alla confisca dei €760, la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata (richiamando art. 240-bis c.p. e il comma 7-bis dell'art.73 DPR 309/1990) e ha ritenuto inammissibili le mere affermazioni non supportate circa l'attribuzione delle somme alla moglie. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di €3000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
Regime speciale di impugnazione: la sentenza di patteggiamento è sindacabile in Cassazione solo nei limiti stabiliti dall'art. 448 c.p.p. e sue integrazioni
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (l. 103/2017)
limiti all'impugnazione della sentenza di patteggiamento
Limita la cognizione della Cassazione a ipotesi tassative (violazione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione richiesta/sentenza, errata qualificazione giuridica palese, illegittimità della pena/misura)
art. 129 cod. proc. pen.
pronuncia di proscioglimento
Il ricorso non può essere trasformato in un riesame fattuale volto a verificare l'applicabilità di art.129 quando ciò esula dai motivi tassativi ammessi in sede di patteggiamento
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
comma 1, comma 5 e comma 7-bis
Comma 1: qualificazione del reato per detenzione a fini di spaccio; comma 5: rilevanza delle soglie di principio attivo per aggravanti/particolari ipotesi; comma 7-bis: disciplina connessa alla confisca in materia di stupefacenti
art. 240-bis cod. pen.
confisca per delitti legati a sostanze stupefacenti
Consente l'ablazione dei proventi in presenza di capacità reddituale incongrua rispetto al possesso di somme e in coerenza con la qualificazione del reato
art. 606 cod. proc. pen.
normale disciplina delle impugnazioni
Richiamato per contrasto con la disciplina speciale dell'art. 448: non tutte le censure tipiche del ricorso ordinario sono ammesse contro la sentenza di patteggiamento
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
conseguenze per ricorso inammissibile
Prevede la condanna alle spese e sanzioni in caso di ricorso inammissibile
Massime di principio
- I ricorsi avverso sentenze di patteggiamento sono ammessi in Cassazione solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; censure generiche sulla motivazione o sulla valutazione probatoria sono, di regola, inammissibili.
- La rilevazione di una errata qualificazione giuridica del fatto è sindacabile solo se l'errore è manifesto e palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione; le dispute valutative non visibili immediatamente dal testo della sentenza non sono ammesse.
- La presunta incompatibilità tra la quantità di sostanza indicata nella motivazione e il principio attivo invocato dall'imputato richiede elementi probatori chiari nel ricorso; affermazioni generiche non bastano.
- La confisca di somme non oggetto dell'accordo può essere impugnata, ma la Corte verifica la congruità della motivazione: l'inadeguatezza reddituale e la mancata giustificazione del possesso costituiscono basi plausibili per l'ablazione se adeguatamente documentate.
- Le eccezioni fondate su circostanze di fatto (es. attribuzione di denaro a terzi) devono essere provate nel processo; in sede di Cassazione non è possibile introdurre allegazioni nuove prive di documentazione probatoria.
- Se si contesta la mancata escussione di testimoni o operanti, va dimostrato che la mancata assunzione della prova abbia inciso in modo decisivo e che la prova stessa fosse determinante e disponibile nel giudizio di merito.
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