Sentenza n. 1276/2026 - Milano, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 290/2024 del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, pubblicata in data 12.06.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, n. 290/2024, relativa al riconoscimento della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile n. 290/2024, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnargli la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria. Dal ricorso introduttivo del giudizio civile, prodotto in ottemperanza a un ordine istruttorio del TAR, è risultato che la pretesa riguardava gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per un importo complessivo di 1.000 euro. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero e ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione. Il TAR ha inoltre verificato la produzione della copia asseverata della sentenza, dell’attestazione del passaggio in giudicato e la notificazione del titolo esecutivo, ritenendo rispettato il termine dilatorio di 120 giorni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il giudicato, la sua notificazione e l’inottemperanza dell’Amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di eseguire la sentenza del Tribunale di Lodi entro 120 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, rilasciando al ricorrente la carta elettronica del docente e accreditandovi 1.000 euro, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico commissariale è stato ritenuto connesso ai doveri d’istituto e quindi non remunerato. Le spese di lite sono state compensate, salva la restituzione del contributo unificato a carico dell’Amministrazione, poiché la produzione tardiva dell’atto introduttivo del giudizio civile aveva reso necessario un ordine istruttorio.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di proporre il giudizio di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice amministrativo, compresa l’adozione delle misure necessarie a dare esecuzione al giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha ritenuto rispettato il termine.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È stato richiamato quale fondamento della corresponsione degli interessi legali e dell’eventuale rivalutazione monetaria sull’importo dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile passata in giudicato, il giudice amministrativo deve verificare la definitività del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il rispetto del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Quando il giudicato civile riconosce un beneficio amministrativo per più periodi e il titolo consente di determinarne il valore, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione sia l’attribuzione del beneficio sia l’accredito delle somme dovute, comprensive degli accessori riconosciuti dal giudicato.
- La mancata contestazione dell’inadempimento da parte dell’amministrazione costituita e l’assenza di indicazioni sull’avvenuta esecuzione consentono di ritenere non adempiuto il giudicato, ove il ricorrente abbia fornito la documentazione necessaria a individuare contenuto e misura dell’obbligo.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, fissando un ulteriore termine per l’esecuzione sostitutiva.
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