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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4602/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Locri che confermava la condanna per introduzione abusiva di animali da pascolo nel fondo altrui (art. 636, comma terzo c.p.) e per minacce (art. 612 c.p.). Il ricorso deduceva: vizio di motivazione sulla valutazione dell'attendibilità della persona offesa e dei testi e sulla responsabilità per le minacce; omessa pronuncia sulla recidiva contestata; dedotta depenalizzazione dei reati in quanto sanzionati solo con multa; eccezione di prescrizione dei reati.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente, nel criticare la valutazione delle prove e l'attendibilità dei testimoni, abbia in realtà chiesto una riconsiderazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha confermato la correttezza della motivazione dei giudici di merito (dichiarazioni della persona offesa ritenute lineari e coerenti, riscontro da testimone e documentazione fotografica). Ha inoltre rilevato che la recidiva non è stata applicata dal primo giudice, che i reati non risultano depenalizzati alla luce del d.lgs. n.7/2016 (artt. 1-2) e che il termine prescrizionale non è decorso rispetto alla data del fatto (21/11/2014). Conseguenze: dichiarazione d'inammissibilità; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; nulla per le spese della parte civile in assenza di richiesta.

Norme richiamate

  • art. 636 cod. pen., comma terzo

    art. 636, comma terzo cod. pen.

    Fattispecie contestata (introduzione abusiva di animali da pascolo nel fondo altrui); la norma è stata applicata dal giudice di merito per la condanna dell'imputato.

  • art. 612 cod. pen.

    Fattispecie contestata (minacce); la responsabilità è stata ritenuta in base alle dichiarazioni della persona offesa e ad altri riscontri probatori.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (modificato ex legge 20/02/2006 n.46)

    art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limiti del sindacato della Corte di Cassazione: il controllo è di legittimità e non può trasformarsi in riesame del merito e delle valutazioni probatorie effettuate dai giudici di merito.

  • d.lgs. n.7/2016, artt. 1 e 2

    d.lgs. n.7/2016, artt. 1-2

    La depenalizzazione prevista dal decreto non si applica automaticamente a tutte le ipotesi punite con multa; i reati restano nel codice penale e non risultano espressamente esclusi dalla deroga, pertanto non si è verificata la depenalizzazione invocata dal ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Conseguenze della declaratoria di inammissibilità: il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle Ammende; nella specie la somma è stata quantificata equitativamente in euro tremila.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione svolge un sindacato di legittimità: non è competente a riesaminare il merito e la valutazione delle prove quando la motivazione di merito è logica e coerente.
  • Le valutazioni di attendibilità della persona offesa e dei testimoni, se supportate da riscontri oggettivi (es. dichiarazioni concordanti, testimonianze di riscontro, documentazione fotografica), sono difficilmente sovvertibili in sede di legittimità.
  • La semplice contestazione del fatto che la pena sia una multa non equivale automaticamente a depenalizzazione: occorre verificare l'ambito di applicazione dei provvedimenti di depenalizzazione (es. d.lgs. n.7/2016) e se la fattispecie sia espressamente interessata.
  • La recidiva deve essere applicata o contestata con chiarezza; se il giudice di primo grado non la applica e non sussistono vizi di diritto, la censura di merito è inadeguata per la Cassazione.
  • La prescrizione va calcolata con riferimento alla data del reato; quando il termine massimale non è decorso, la prospettazione della prescrizione non regge.
  • Ricorsi manifestamente volti a un nuovo apprezzamento probatorio o privi di fondamento possono essere dichiarati inammissibili e comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende).

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