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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32433/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per cessione di cocaina (ipotesi lieve) contestando la mancanza in atti del "narcotest" e di una consulenza chimico‑tossicologica sulla sostanza sequestrata. In particolare era stata contestata sia la natura dello stupefacente sia il dato ponderale e il superamento della cosiddetta "soglia drogante". La Corte d'Appello aveva tuttavia ritenuto sufficiente la deposizione dell'operante che asseriva l'esecuzione e l'esito positivo del narcotest, senza che il test o una perizia fossero prodotti in atti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il "narcotest" è idoneo a provare la natura stupefacente della sostanza, ma non a determinare la quantità di principio attivo (necessaria per valutare il superamento della soglia drogante), che richiede una perizia chimico‑tossicologica. La Cassazione ha censurato la motivazione della Corte d'Appello, ritenendo insufficiente l'uso della sola deposizione dell'operante in assenza del narcotest e senza accertamenti quantitativi, e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 22498 del 17/03/2015, Ristucchi; Sez. 6, n. 6069 del 16/12/2016, Corvino; Sez. 6, n. 2599 del 14/12/2021, Palmas)

    Sez. 3, n. 22498 del 17/03/2015; Sez. 6, n. 6069 del 16/12/2016; Sez. 6, n. 2599 del 14/12/2021

    Il "narcotest" è sufficiente per accertare la natura stupefacente di una sostanza; invece una perizia chimico‑tossicologica è necessaria quando occorre valutare la quantità o l'indice di principio attivo (es. per verificare il superamento della soglia drogante).

  • Principio del libero convincimento del giudice

    Il libero convincimento non consente al giudice di fondare la condanna su dichiarazioni prive di riscontro documentale quando la parte ha sollevato specifiche eccezioni probatorie; necessita di elementi probatori verificabili e adeguata motivazione, specialmente su questioni tecnico‑scientifiche come la quantità di principio attivo.

Massime di principio

  • Il "narcotest" può essere utilizzato per dimostrare la natura stupefacente della sostanza, ma non sostituisce una perizia chimico‑tossicologica quando è in discussione la quantità del principio attivo o il superamento della "soglia drogante".
  • Se la difesa contesta la natura o la rilevanza quantitativa della sostanza, il giudice deve far fronte all'eccezione con l'espletamento o la produzione di adeguati accertamenti tecnici opponibili alle parti (narcotest documentato o perizia), e motivare compiutamente le ragioni della valutazione.
  • La sola testimonianza dell'operante che dichiari di aver eseguito un narcotest non può, di per sé, sopperire all'assenza del test negli atti o alla mancanza di una consulenza tecnica quando la questione quantitativa è rilevante.
  • In presenza di lacune motivazionali su fatti decisivi (es. superamento della soglia drogante), è possibile l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, affinché sia svolta e valutata la prova tecnica necessaria.
  • Il principio del libero convincimento richiede che le conclusioni del giudice siano ancorate a elementi probatori concreti e verificabili; in materia tecnico‑scientifica ciò implica particolare attenzione all'onere di produzione di perizie o documenti probatori specifici.

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