Sentenza del 15/12/2022 n. 36875 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n. 12448/21 (11/05/2021) con cui la Corte aveva rigettato il ricorso di Mediocredito Italiano Spa contro la sentenza n.1610/2/2019 della Commissione tributaria regionale della Lombardia. La ricorrente deduce violazione degli artt. 391‑bis e 395 c.p.c., n.4, per omessa considerazione dell'eccezione di giudicato esterno — dedotta in memoria in relazione alla sentenza n.5199/2019 della stessa Commissione tributaria regionale — e censura un presunto conflitto di giudicati con altra ordinanza della Corte (n.9223/21) che aveva invece tenuto conto del giudicato esterno per il periodo d'imposta 2014.
La decisione
La Corte dichiara ammissibile il motivo di revocazione ma lo rigetta nel merito. Pur riconoscendo che l'omessa considerazione di una memoria con eccezione di giudicato esterno può giustificare la revocazione (giudicato esterno rilevabile d'ufficio e valutabile in Cassazione), la Corte ritiene che il presunto giudicato esterno evocato dalla ricorrente sia privo di efficacia vincolante perché la pronuncia evocata si limita ad un'interpretazione giuridica della normativa tributaria (in particolare sulla soggettività passiva nel leasing e sulla ultrattività del rapporto fino alla riconsegna materiale) e non costituisce accertamento di un fatto decisivo del rapporto tributario. Perciò non può operare come giudicato esterno capace di paralizzare i motivi di ricorso. Conseguentemente la Corte revoca la propria ordinanza n.12448/21 e rigetta il ricorso introdotto da Intesa SanPaolo Spa, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e dichiarando l'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Codice di procedura civile
art. 391‑bis; art. 395, n. 4
L'errore di fatto nei provvedimenti di legittimità, e l'omessa considerazione di una memoria contenente un'eccezione rilevante (es. giudicato esterno), può legittimare la revocazione; l'eccezione di giudicato esterno è rilevabile d'ufficio anche in Cassazione.
D.Lgs. n. 23/2011
Richiamato nel dibattito giurisprudenziale circa la soggettività passiva nel leasing: il testo è stato utilizzato in alcune pronunce per sostenere che la soggettività passiva dell'utilizzatore perdura fino alla effettiva riconsegna del bene.
Legge n. 147/2013
Norma richiamata in relazione alla TASI e all'ipotesi di ultrattività del rapporto di leasing; è stata oggetto di interpretazione giuridica dalla pronuncia evocata come giudicato esterno.
D.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1 quater (e richiamo al comma 1‑bis)
Norme richiamate in tema di liquidazione delle spese e di contributo unificato, qui applicate per irrogare le spese e segnalare l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato.
Massime di principio
- L'omessa considerazione di una memoria contenente un'eccezione rilevabile d'ufficio (come il giudicato esterno) può giustificare la revocazione se incide su atti interni della Cassazione e su elementi decisivi del giudizio.
- Il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, ma solo se la pronuncia esterna contiene un accertamento concreto di fatto o di diritto applicato al caso concreto che produce un'efficacia preclusiva sui medesimi elementi fattuali.
- Una decisione che si limita a formulare una interpretazione giuridica generale di una norma tributaria (senza accertare fatti specifici del rapporto tributario) non costituisce, di per sé, giudicato esterno capace di impedire ad altro giudice di seguire un diverso convincimento interpretativo.
- Se il giudicato esterno si forma dopo la chiusura dell'istruttoria d'appello, l'eccezione potrebbe essere preclusa salvo che la ricorrenza sia tempestivamente dedotta nell'iter di appello; la tardiva deduzione può rendere inammissibile il motivo in cassazione.
- In materia di leasing e imposte su immobili, la giurisprudenza è articolata: alcuni orientamenti ritengono che la soggettività passiva segua il vincolo contrattuale (si estingue con scadenza o risoluzione), altri valorizzano la detenzione sino alla riconsegna materiale; tuttavia la scelta interpretativa in una sentenza non vincola automaticamente altri giudici quale giudicato esterno.
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