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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 78/2022 del 05/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada). Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilita' ex art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuita' del fatto), essendo incensurato, avendo già scontato la sospensione della patente e non essendoci danni; 2) mancata concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova, nonostante istanza della difesa; 3) inattendibilita' delle misurazioni del tasso alcolemico a causa del tempo intercorso tra assunzione e accertamento (richiamo alla curva di Widmark) e testimonianza che l'imputato era in grado di guidare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo profilo ha ritenuto che la valutazione sulla non punibilita' per particolare tenuita' costituisce questione di merito e che la motivazione della Corte territoriale era adeguata: tasso alcolemico significativamente elevato, ora notturna, estrema pericolosita' della condotta in prossimita' di un casello autostradale. Sul secondo profilo ha rilevato che la richiesta di messa alla prova, ai sensi dell'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., doveva essere proposta nei termini e non lo era; motivo manifestamente infondato. Sul terzo profilo ha affermato che la valutazione sul punto medico-scientifico e temporale (curva di Widmark) ricade nel merito: la corte d'appello ha correttamente ritenuto che il secondo accertamento alle 4:16 era nella fase discendente della curva e che la seconda prova era lievemente superiore alla prima, argomentazione coerente e priva di vizi logico-giuridici. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c) Codice della Strada

    Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza per l'ipotesi aggravata. La Corte ha ritenuto configurato il reato sulla base del tasso alcolemico elevato e delle circostanze di luogo e ora (pericolosita' della condotta).

  • art. 131-bis Codice Penale

    Causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto. La Corte ha ricordato che la valutazione sulla applicabilita' di tale causa e' di merito: puo' essere sindacata in Cassazione solo se la motivazione e' viziata sotto il profilo logico-giuridico; nel caso la motivazione della corte territoriale e' stata ritenuta adeguata e dunque la censura non ha avuto rilievo.

  • art. 464-bis, comma 2, Codice di Procedura Penale

    Disposizione che impone la presentazione della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova con l'atto di opposizione nel procedimento per decreto. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla mancata concessione della messa alla prova poiche' la richiesta non era stata proposta nei termini previsti.

  • Giurisprudenza: Sez. U, 30-4-1997, Dessinnone, Rv. 207941

    Principio secondo cui la Corte di Cassazione non puo' effettuare una riesamina ex novo degli elementi di fatto e delle prove valutate dal giudice di merito; la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze non integra automaticamente vizio di legittimita'.

Massime di principio

  • La valutazione sulla particolare tenuita' del fatto ex art. 131-bis cod. pen. e' rimessa al giudice di merito: per ottenere il beneficio occorre che la motivazione dimostri chiaramente la scarsita' offensiva, il ridotto disvalore e l'assenza di pericolosita'; in Cassazione la censura deve evidenziare un vizio logico-giuridico nella motivazione.
  • Le richieste procedurali (es. sospensione del procedimento con messa alla prova) sono soggette a termini formali: devono essere presentate nei modi e nei termini previsti (art. 464-bis, comma 2 c.p.p. se applicabile), altrimenti sono inammissibili.
  • Le contestazioni sulla attendibilita' degli accertamenti tecnico-scientifici (es. etilometro) richiedono argomentazioni e prove tecniche precise (perizie, esperti, catena di custodia, tempo di prelievo): la mera invocazione della curva di Widmark senza elementi probatori determinanti difficilmente ribalta la valutazione del giudice di merito.
  • La gravita' del tasso alcolemico, il luogo e le condizioni in cui si e' svolto il controllo (ad es. autostrada, ora notturna) sono elementi rilevanti per la valutazione della pericolosita' e possono impedire il riconoscimento della particolare tenuita'.
  • In sede di cassazione non e' possibile ottenere la riforma della decisione semplicemente prospettando una diversa lettura delle prove: occorre dimostrare vizi di motivazione, contraddittorieta' o violazioni di legge.

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