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Circolare

Circolare numero 13 del 22-1-2001

Istruzioni per le trattenute sindacali in favore dell'U.N.T.I.A. sulle prestazioni temporanee.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione del 5 dicembre 2000 tra INPS e UNTIA per la trattenuta e il riversamento dei contributi associativi sindacali sulle prestazioni di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. Vengono disciplinati soggetti interessati, modalità di rilascio e validità delle deleghe, misura percentuale dei contributi, obblighi del datore di lavoro, flussi informativi tra sedi INPS e UNTIA, tempi di versamento e criteri contabili. Sono inoltre istituiti specifici conti di imputazione e accreditamento e richiamate le spese di esazione a carico dell’Organizzazione.

Riscossione INPS delle quote associative UNTIA sulle prestazioni di mobilità, CIG e disoccupazione

Riscossione INPS delle quote associative UNTIA sulle prestazioni previdenziali

La circolare dà attuazione alla convenzione sottoscritta il 5 dicembre 2000 tra INPS e Unione Nazionale Titolari Imprese Agricole (UNTIA) per la riscossione, tramite trattenuta sulle prestazioni economiche temporanee, dei contributi associativi sindacali dovuti dagli iscritti. L’intervento si fonda sull’art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e disciplina in modo puntuale presupposti, modalità operative, flussi informativi e aspetti contabili.

Ambito di applicazione

Il meccanismo riguarda i soggetti aventi titolo a:

  • indennità di mobilità;
  • trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • trattamenti di disoccupazione non agricola ordinaria e speciale;
  • CISOA e sussidio per lavori socialmente utili, per quanto richiamati nella misura percentuale del contributo.

La trattenuta a favore di UNTIA è ammessa solo in presenza di delega del lavoratore e opera sulle prestazioni indicate dalla convenzione.

Delega sindacale: forma, contenuto ed effetti

Il versamento del contributo associativo avviene mediante delega personale e volontaria del titolare della prestazione. La delega:

  • deve essere contenuta nell’apposito spazio previsto nel modulo di domanda della prestazione;
  • deve essere sottoscritta dal lavoratore;
  • deve recare il timbro della UNTIA e la firma di un rappresentante dell’Organizzazione espressamente autorizzato;
  • deve indicare espressamente la misura percentuale del contributo da trattenere.

La circolare precisa che la delega priva di tali requisiti è inefficace. In particolare, è priva di effetto la delega non inserita nel modello di domanda, oppure quella priva della sottoscrizione del lavoratore, del timbro UNTIA o della firma del rappresentante.

La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni aventi durata o efficacia superiore all’anno, è possibile revocare la delega o presentarne una nuova entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per il quale si intende revocare o modificare l’adesione.

Adempimenti del datore di lavoro nei casi di pagamento diretto

Per i trattamenti di integrazione salariale pagati direttamente dall’INPS, il datore di lavoro ha un ruolo essenziale nella trasmissione dei dati necessari alla trattenuta sindacale. In particolare, deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi dei lavoratori aventi diritto alla prestazione:

  • i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori;
  • il codice dell’associazione sindacale destinataria del contributo;
  • la misura percentuale della trattenuta.

Il datore di lavoro deve inoltre conservare le deleghe ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991, così da renderle disponibili per eventuali verifiche INPS.

Nei casi in cui un lavoratore contesti la trattenuta dichiarando di non aver rilasciato delega, l’INPS cessa le trattenute dal mese successivo alla comunicazione, sia che la contestazione provenga dal datore di lavoro sia che giunga direttamente dal lavoratore. In tal caso l’Organizzazione sindacale interessata è tenuta a restituire i contributi trattenuti.

Misura del contributo e codice identificativo UNTIA

La UNTIA ha comunicato le aliquote da applicare, differenziate per prestazione:

  • 3% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
  • 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
  • 1% sui restanti trattamenti, ossia CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Il codice identificativo della UNTIA è 1002. La misura della trattenuta deve essere uguale per tutti gli iscritti e riferita al tipo di prestazione.

Trasmissione degli elenchi, accreditamento delle somme e conto bancario

Le Agenzie INPS che liquidano le prestazioni devono trasmettere alla UNTIA gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l’importo delle trattenute stesse.

Per l’invio dei tabulati e l’accredito dei contributi riscossi, la UNTIA ha indicato:

  • sede legale: Corso Vittorio Emanuele II, 326 - 00186 Roma;
  • conto corrente bancario n. 2198200 presso il Credito Italiano, agenzia 6, L.go Argentina;
  • coordinate: CCAB 03206, ABI 02008;
  • codice fiscale: 96325110581.

La Direzione centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni comunica, con messaggi distinti per singola procedura di pagamento, la disponibilità dei nuovi programmi e le relative modalità operative.

Profili contabili e imputazione delle somme

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei versamenti a favore di UNTIA sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA 27/20, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
  • GPA 37/20, per l’accreditamento dei contributi sindacali di pertinenza UNTIA;
  • GPA 18/22, per la rilevazione del debito verso UNTIA.

I pagamenti a favore dell’Organizzazione devono essere imputati a debito del conto GPA 18/22, il cui eventuale saldo di fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione e all’IVA sul rimborso stesso devono essere imputati ai conti GPA 24/42 e GPA 24/25, già esistenti.

Per gli ulteriori aspetti procedurali e contabili si rinvia alla circolare n. 167 del 7 luglio 1992, punto 3. L’allegato n. 2 riporta le variazioni al piano dei conti con l’istituzione dei conti GPA 18/22, GPA 27/20 e GPA 37/20.

Costi del servizio e oneri a carico dell’Organizzazione

Le spese di esazione del contributo associativo sono determinate dall’Istituto sulla base di criteri di contabilità industriale. La metodologia considera:

  • il costo medio per minuto della risorsa umana dedicata, incrementato di una quota per costi generali di amministrazione e per il funzionamento dei centri di costo di servizio;
  • il tempo medio necessario per la gestione complessiva della singola delega.

Per la convenzione in esame, il tempo medio è pari a 0,95 minuti e il costo del servizio è determinato in L. 1.327 per singola delega.

Tutti i costi e ogni altro eventuale onere, anche verso terzi, derivanti dall’applicazione dell’accordo sono posti a carico della UNTIA. Restano inoltre a suo carico le eventuali spese sostenute per controversie giudiziarie connesse alla legittimità, efficacia o applicazione della convenzione, previa presentazione di nota specifica.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione è efficace dalla data di stipula, 5 dicembre 2000, e ha validità fino al 31 dicembre 2002. Si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno di ciascun anno. È inoltre prevista la possibilità di revisione dell’accordo su richiesta di una delle parti qualora emergano esigenze di modifica o integrazione.

Punti principali

Ambito soggettivo e prestazioni interessate

Possono aderire alla trattenuta i titolari di indennità di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali, e trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, compresi i trattamenti di disoccupazione non agricola e le prestazioni speciali richiamate nella circolare.

Delega sindacale e requisiti di validità

La trattenuta è subordinata a una delega personale volontaria, da inserire nel modulo di domanda della prestazione e da sottoscrivere dal lavoratore. La delega deve riportare anche il timbro UNTIA e la firma di un rappresentante autorizzato; in mancanza di tali elementi è priva di effetto.

Ruolo del datore di lavoro nei pagamenti diretti

Nei casi di integrazione salariale pagata direttamente dall’INPS, il datore di lavoro deve comunicare, insieme agli elenchi dei lavoratori aventi diritto, i dati delle deleghe rilasciate, il codice dell’associazione destinataria e la percentuale da trattenere. Le deleghe devono essere conservate dal datore di lavoro per eventuali verifiche.

Misura del contributo e codice UNTIA

Il codice identificativo UNTIA è 1002. La misura della trattenuta deve essere indicata espressamente in percentuale e uguale per tutti gli iscritti; UNTIA ha comunicato le aliquote del 3% per l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, dello 0,50% per CIG edile, ordinaria e straordinaria, e dell’1% per gli altri trattamenti indicati.

Revoca, nuova delega e durata degli effetti

La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per prestazioni con efficacia superiore a un anno, revoca o nuova delega possono essere presentate entro il 20 ottobre dell’anno precedente. Nei pagamenti diretti di CIG, la revoca o la nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che le comunica all’INPS e le conserva.

Versamenti, elenchi e contabilità

Le Agenzie INPS devono trasmettere a UNTIA gli elenchi nominativi con dati anagrafici e importi trattenuti e versare le somme con bonifico sul conto bancario indicato. Sono istituiti i conti GPA 27/20, GPA 37/20 e GPA 18/22; i rimborsi spese e l’IVA sono imputati ai conti GPA 24/42 e GPA 24/25.

Spese di esazione e durata dell’accordo

Il costo del servizio di esazione è determinato in L. 1.327 per singola delega, calcolato sulla base di un tempo medio di gestione di 0,95 minuti. Le spese e ogni eventuale onere, anche verso terzi, restano a carico di UNTIA. L’accordo è efficace dal 5 dicembre 2000 fino al 31 dicembre 2002, con rinnovo tacito annuale salvo disdetta entro il 30 giugno.

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