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Circolare

Circolare numero 15 del 23-1-2001

Astensione facoltativa: modifica della durata complessiva Art.3, c.2 Assenze per malattia del bambino: astensione dal lavoro dei genitori alternativamente durante la malattia del bambino di età inferiore ad otto anni Riposi orari per allattamento: copertura figurativa Art.3, c.3 Genitori adottivi: astensione facoltativa ed assenze dal lavoro Art.3, c.5 Parti prematuri:Art.11 Flessibilità dell’astensione obbligatoria: astensione dal lavoro dal mese precedente la data del parto fino ai quattro mesi successivi all’evento Art.12 Permessi mensili art.33 L.104/92: copertura figurativa Art.19 Modalità degli accrediti figurativi: Art.3,c.4 Copertura integrativa mediante riscatto:Art.15,c.2 Copertura integrativa mediante versamenti volontari:Art.3,c.4 Congedi per eventi e cause particolari: copertura assicurativa mediante riscatto o versamenti volontari Art.4, c.2 Congedi per la formazione: copertura assicurativa mediante riscatto o versamenti volontari Art.5, c.5

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le istruzioni applicative sulle innovazioni introdotte dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 in materia di tutela della maternità e paternità, con particolare attenzione ad accrediti figurativi, riscatti e versamenti volontari. Vengono illustrati i nuovi criteri per astensione facoltativa, malattia del bambino, riposi per allattamento, permessi per assistenza a portatori di handicap, congedi per eventi e cause particolari e congedi per la formazione, precisando ambito soggettivo, limiti temporali e modalità di copertura contributiva.

Istruzioni applicative su accrediti figurativi, riscatti e versamenti volontari ex legge 53/2000

Legge 53/2000: istruzioni su accrediti figurativi, riscatto e versamenti volontari

La circolare fornisce le istruzioni applicative delle novità introdotte dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 in materia di sostegno alla maternità e paternità, con particolare riguardo alla copertura previdenziale dei periodi di astensione e di permesso. Il documento chiarisce quali istituti restano disciplinati dai criteri precedenti e quali, invece, sono soggetti ai nuovi criteri basati sul valore dell’assegno sociale, oltre a indicare le possibilità di integrazione tramite riscatto o contribuzione volontaria.

Ambito soggettivo e finalità

Le istruzioni riguardano i profili previdenziali relativi ad accrediti figurativi, riscatti e versamenti volontari connessi alle innovazioni della legge 53/2000. L’ambito di applicazione comprende anche i lavoratori elettrici, telefonici, autoferrotranvieri e gli iscritti ai fondi Volo e Dazio; per gli iscritti al fondo Ferrovieri è annunciata una successiva circolare.

Astensione facoltativa

L’art. 3, comma 2, della legge 53/2000, riformulando l’art. 7 della legge 1204/1971, amplia la durata e modifica le modalità di fruizione dell’astensione facoltativa. Rispetto al regime previgente, che consentiva l’astensione entro il primo anno di vita del bambino per un massimo complessivo di sei mesi, la nuova disciplina prevede che il diritto spetti a entrambi i genitori e sia esercitabile entro gli otto anni di età del figlio, per un periodo complessivo non superiore a dieci mesi.

Nel dettaglio:

  • la madre lavoratrice dipendente può fruirne per un periodo, anche frazionato, non superiore a sei mesi;
  • il padre lavoratore dipendente ha il medesimo limite di sei mesi;
  • se il padre si astiene dal lavoro per almeno tre mesi e intende fruire di un ulteriore periodo, il suo limite sale a sette mesi e il complesso delle astensioni dei genitori sale a undici mesi;
  • in presenza di un solo genitore, il limite resta comunque pari a dieci mesi.

Assenza per malattia del bambino

L’art. 7, comma 4, della legge 1204/1971, come modificato, riconosce a entrambi i genitori, alternativamente, il diritto di astenersi dal lavoro durante la malattia del bambino fino a otto anni di età. La disciplina distingue due fasce:

  • fino a tre anni di età, non sono previsti limiti di durata;
  • tra tre e otto anni, l’assenza non può superare cinque giorni per anno per ciascun genitore e deve essere documentata da certificato rilasciato da medico specialista.

La circolare precisa che, prima della legge 53/2000, per i bambini fino a tre anni era sufficiente anche la certificazione del medico generico.

Riposi orari per allattamento

L’art. 3, comma 3, della legge 53/2000 integra l’art. 10 della legge 1204/1971 prevedendo il raddoppio dei riposi giornalieri nei casi di parto plurimo. Le ore aggiuntive rispetto ai riposi ordinari possono essere fruite anche dal padre.

La stessa disposizione introduce la copertura figurativa dei riposi per allattamento e consente agli interessati di integrare il valore accreditato mediante riscatto o versamenti volontari. Per le modalità operative la circolare rinvia ai successivi punti dedicati all’accredito figurativo, al riscatto e ai versamenti volontari.

Genitori adottivi o affidatari

L’art. 3, comma 5, estende le disposizioni del medesimo articolo anche ai genitori adottivi o affidatari. Essi hanno quindi diritto all’astensione facoltativa e alle assenze dal lavoro per malattia del bambino.

Quando, al momento dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa tra sei e dodici anni, tali diritti sono esercitabili nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia.

Parti prematuri e astensione obbligatoria flessibile

L’art. 11 della legge 53/2000 disciplina il parto anticipato rispetto alla data presunta, stabilendo che i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto si aggiungono al periodo successivo al parto. Per questo evento la circolare precisa che non vi sono innovazioni sul piano dell’accredito figurativo: il valore figurativo resta determinato secondo i criteri dell’art. 8 della legge 155/1981.

L’art. 12, comma 1, introduce inoltre la facoltà per la lavoratrice di astenersi dal lavoro dal mese precedente la data presunta del parto e di protrarre l’astensione nei quattro mesi successivi, a condizione che medici specialisti attestino che la scelta non pregiudica la salute della madre o del nascituro. In attesa del decreto interministeriale previsto dal comma 2, il Ministero del Lavoro ha anticipato i presupposti con circolare n. 43 del 7 luglio 2000, poi chiariti con circolare n. 152 del 4 settembre 2000.

Anche nei casi di astensione obbligatoria flessibile, la circolare conferma che il valore figurativo va determinato secondo l’art. 8 della legge 155/1981.

Permessi mensili per assistenza a portatori di handicap

L’art. 19 della legge 53/2000 modifica l’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introducendo la copertura figurativa dei permessi mensili di cui al comma 3. Prima dell’intervento normativo era dovuta solo un’indennità pari alla retribuzione piena, senza contribuzione obbligatoria e senza altra copertura assicurativa.

L’art. 20 estende l’applicazione delle nuove disposizioni anche ai casi in cui l’altro genitore non abbia titolo nonché ai genitori e familiari, lavoratori pubblici o privati, anche non conviventi, che assistono con continuità ed esclusività un portatore di handicap, parente o affine entro il terzo grado. Per la quantificazione dell’accredito figurativo si applicano i criteri dell’art. 8 della legge 155/1981.

Nuovi criteri di accredito figurativo basati sull’assegno sociale

L’art. 3, comma 4, della legge 53/2000 sostituisce l’art. 15 della legge 1204/1971 e introduce un nuovo criterio di determinazione del valore figurativo per:

  • astensione facoltativa fruita oltre i sei mesi, anche se collocata entro il terzo anno di età del bambino;
  • astensione facoltativa fruita tra il terzo e l’ottavo anno;
  • riposi per allattamento;
  • assenze per malattia del bambino tra il terzo e l’ottavo anno.

Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa determinata in proporzione sulla base del 200% del valore massimo dell’assegno sociale, con facoltà di integrazione tramite riscatto ai sensi dell’art. 13 della legge 1338/1962 oppure mediante versamenti volontari.

La circolare specifica che il valore settimanale da accreditare si ottiene dividendo per 52 il 200% dell’assegno sociale in pagamento nell’anno interessato. Per il 2000, l’assegno sociale è pari a lire 8.366.800 e il valore settimanale figurativo è pari a lire 321.800.

Per i riposi per allattamento, il datore di lavoro deve quantificare le assenze su base settimanale:

  • sommando le ore fruite nel periodo interessato, distintamente per anno solare;
  • dividendo il totale per il numero delle ore settimanali di lavoro previsto dal contratto;
  • arrotondando per eccesso all’unità il risultato.

Periodi per i quali restano validi i criteri dell’art. 8 della legge 155/1981

Restano disciplinati secondo i criteri tradizionali dell’art. 8 della legge 155/1981:

  • l’astensione facoltativa entro il limite di sei mesi e entro il terzo anno di vita del bambino;
  • l’assenza per malattia del bambino entro i tre anni;
  • i permessi mensili per assistenza a portatori di handicap.

La circolare richiama, per i casi di integrazione figurativa o di retribuzione ridotta, le precedenti circolari del 1982 e del 1987. Se il compimento del terzo anno di età interviene durante l’astensione facoltativa o durante la malattia del bambino, la settimana interessata va valorizzata con i criteri dell’art. 8 della legge 155/1981.

Riscatto dei periodi coperti da nuovo valore figurativo

Per i periodi valorizzati secondo il nuovo criterio proporzionale basato sull’assegno sociale, gli interessati possono integrare la copertura mediante riscatto o versamenti volontari. L’onere di riscatto va determinato con i criteri dell’art. 13 della legge 1338/1962, quindi in termini di riserva matematica, anche per chi al 31 dicembre 1995 avesse un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni o avesse iniziato il rapporto assicurativo successivamente.

La circolare chiarisce che il criterio percentuale introdotto dal d.lgs. 184/1997 non si applica ai periodi già coperti da contribuzione. La scelta del sistema di calcolo, retributivo o contributivo, dipende dall’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995.

Nel sistema retributivo, ai fini del riscatto si procede:

  • al calcolo della pensione teorica maturata sulle anzianità fatte valere alla data della domanda, comprensive dei periodi già accreditati figurativamente secondo l’art. 8 della legge 155/1981;
  • al calcolo della pensione teorica maturata considerando anche i periodi valorizzati con il nuovo criterio introdotto dalla legge 53/2000;
  • al calcolo della differenza annua tra le due pensioni e alla sua capitalizzazione con i coefficienti attuariali vigenti, determinati in base a età, sesso e anzianità complessiva.

Per il sistema contributivo la circolare si riserva ulteriori istruzioni.

Versamenti volontari integrativi

L’art. 3, comma 4, consente a chi usufruisce dell’astensione facoltativa tra i tre e gli otto anni, dei riposi per allattamento e delle assenze per malattia del bambino tra i tre e gli otto anni di integrare il contributo figurativo mediante versamenti volontari, in alternativa al riscatto.

La facoltà è riconosciuta a tutti coloro che abbiano richiesto l’accredito di eventi per i quali il valore figurativo è determinato con riferimento all’assegno sociale. La retribuzione media su cui calcolare il contributo è pari alla differenza tra:

  • il valore figurativo determinato secondo l’art. 8 della legge 155/1981 sulla base della retribuzione percepita nell’anno interessato;
  • l’importo della retribuzione figurativa già accreditata in applicazione dell’art. 3 della legge 53/2000.

Le modalità operative restano demandate a successive istruzioni.

Congedi per eventi e cause particolari

L’art. 4, comma 2, riconosce ai lavoratori pubblici e privati un congedo continuativo o frazionato non superiore a due anni per gravi e documentati motivi familiari, tra i quali quelli che saranno individuati da decreto interministeriale ai sensi del comma 4.

Durante tali periodi:

  • il lavoratore non ha diritto alla retribuzione;
  • non può svolgere alcuna attività lavorativa.

La copertura assicurativa può essere ottenuta, su domanda, mediante riscatto o contribuzione volontaria. L’onere di riscatto è determinato con il criterio della riserva matematica oppure, se applicabile, con il calcolo percentuale del d.lgs. 184/1997, in relazione all’anzianità maturata al 31 dicembre 1995. In alternativa, il lavoratore può effettuare versamenti volontari previa autorizzazione rilasciata secondo i criteri dell’art. 5 del d.lgs. 564/1996, come modificato dal d.lgs. 184/1997.

Congedi per la formazione

L’art. 5 attribuisce ai lavoratori pubblici e privati con almeno cinque anni di anzianità presso la stessa azienda o amministrazione la facoltà di fruire di congedi per formazione, continuativi o frazionati, con sospensione del rapporto di lavoro per un periodo massimo di undici mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa.

I congedi sono finalizzati:

  • al completamento della scuola dell’obbligo;
  • al conseguimento del titolo di studio di secondo grado;
  • al conseguimento del diploma universitario o di laurea;
  • alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle organizzate o finanziate dal datore di lavoro.

Durante il congedo il lavoratore conserva il posto ma non percepisce retribuzione. Anche questi periodi possono essere coperti mediante riscatto o versamenti volontari, secondo gli stessi criteri richiamati per il riscatto in relazione all’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995.

Punti principali

Ambito e destinatari delle istruzioni

La circolare applica le novità della legge 53/2000 ai profili previdenziali di accredito figurativo, riscatto e contribuzione volontaria. Le istruzioni riguardano anche lavoratori elettrici, telefonici, autoferrotranvieri e iscritti ai fondi Volo e Dazio; per gli iscritti al fondo Ferrovieri è annunciata una successiva circolare.

Astensione facoltativa

Il diritto all’astensione facoltativa spetta a entrambi i genitori e può essere esercitato entro gli otto anni di vita del bambino per un massimo complessivo di dieci mesi. La madre può fruirne per un periodo, anche frazionato, non superiore a sei mesi; il padre ha il medesimo limite, elevato a sette mesi se si astiene per almeno tre mesi e intende fruire di un ulteriore periodo. In caso di unico genitore, il limite resta di dieci mesi.

Malattia del bambino

Entrambi i genitori, alternativamente, possono assentarsi per la malattia del bambino fino a otto anni. Per i bambini sotto i tre anni non è previsto un limite di durata; tra tre e otto anni l’assenza non può superare cinque giorni annui per ciascun genitore e deve essere documentata da certificato di medico specialista.

Riposi orari per allattamento

Nei casi di parto plurimo i periodi di riposo giornaliero per allattamento sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere fruite anche dal padre. La circolare introduce inoltre la copertura figurativa di tali riposi e rinvia alle successive indicazioni per le modalità di accredito, riscatto e versamenti volontari.

Genitori adottivi e affidatari

Le disposizioni su astensione facoltativa e assenze per malattia del bambino si applicano anche ai genitori adottivi o affidatari. Se, al momento dell’adozione o dell’affidamento, il minore ha tra sei e dodici anni, i diritti sono esercitabili nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia.

Parti prematuri e astensione obbligatoria flessibile

Nei parti anticipati i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto si aggiungono al periodo successivo. La circolare precisa che per tali periodi continua a valere il criterio di accredito figurativo dell’art. 8 della legge 155/81. Viene anche riconosciuta alla lavoratrice la facoltà di anticipare l’astensione dal mese precedente la data presunta del parto e protrarla per i quattro mesi successivi, purché i medici specialisti attestino che ciò non arreca pregiudizio alla salute di madre e nascituro.

Permessi mensili per assistenza a portatori di handicap

La legge 53/2000 modifica l’art. 33 della legge 104/1992 prevedendo la copertura figurativa dei permessi mensili del comma 3. La disciplina si applica anche quando l’altro genitore non ne abbia titolo e ai genitori e familiari lavoratori pubblici o privati, anche non conviventi, che assistono con continuità ed esclusività un portatore di handicap entro il terzo grado.

Nuovi criteri di accredito figurativo per periodi dal terzo all’ottavo anno

Per l’astensione facoltativa oltre i sei mesi, per quella tra il terzo e l’ottavo anno, per i riposi per allattamento e per la malattia del bambino tra il terzo e l’ottavo anno, il valore figurativo è determinato in misura proporzionale sulla base del 200% del valore massimo dell’assegno sociale. Per il 2000 l’assegno sociale è pari a lire 8.366.800 e il valore settimanale figurativo a lire 321.800. I riposi per allattamento devono essere quantificati su base settimanale sommando le ore fruite per anno solare e dividendo per le ore settimanali di lavoro previste dal contratto, con arrotondamento per eccesso all’unità.

Periodi con criteri di accredito invariati

Resta fermo l’art. 8 della legge 155/81 per l’astensione facoltativa entro i sei mesi e entro il terzo anno di vita del bambino, per la malattia del bambino entro i tre anni e per i permessi mensili per assistenza a portatori di handicap. In presenza di eventi o retribuzioni ridotte si applicano le istruzioni già richiamate nelle circolari del 1982 e del 1987; se il terzo anno di età cade durante l’astensione o la malattia, la settimana interessata va valorizzata con i criteri dell’art. 8.

Riscatto dei periodi e calcolo dell’onere

Per i periodi coperti dal nuovo valore figurativo convenzionale è possibile integrare la copertura mediante riscatto o versamenti volontari. L’onere di riscatto va determinato, per i periodi già coperti da contribuzione, con il criterio della riserva matematica ex art. 13 della legge 1338/1962; la disciplina percentuale del d.lgs. 184/1997 non si applica ai periodi già coperti. Per il sistema retributivo si confronta la pensione teorica con e senza il valore figurativo “nuovo” e si capitalizza la differenza con i coefficienti attuariali.

Versamenti volontari integrativi

In alternativa al riscatto, chi usufruisce di astensione facoltativa tra tre e otto anni, riposi per allattamento e assenze per malattia del bambino tra tre e otto anni può effettuare versamenti volontari integrativi. Non sono previsti requisiti particolari oltre alla richiesta di accredito per eventi valorizzati con il criterio dell’assegno sociale; la retribuzione media di riferimento è data dalla differenza tra il valore figurativo ex art. 8 della legge 155/81 e quello già accreditato secondo la legge 53/2000.

Congedi per eventi e cause particolari

I lavoratori pubblici e privati possono fruire di un congedo continuativo o frazionato fino a due anni per gravi e documentati motivi familiari individuati anche da futuro decreto interministeriale. Durante il congedo non spetta retribuzione e non è consentita attività lavorativa. La copertura assicurativa può essere ottenuta mediante riscatto o contribuzione volontaria, secondo il criterio della riserva matematica o, se applicabile, del calcolo percentuale in relazione all’anzianità al 31 dicembre 1995.

Congedi per la formazione

I lavoratori con almeno cinque anni di anzianità presso la stessa azienda o amministrazione possono chiedere congedi per formazione, continuativi o frazionati, fino a un massimo di undici mesi nell’intera vita lavorativa. I congedi sono finalizzati al completamento dell’obbligo scolastico, al conseguimento del diploma di secondo grado, del diploma universitario o della laurea, nonché alla partecipazione ad attività formative non finanziate dal datore di lavoro. Il rapporto resta sospeso, il posto è conservato ma non spetta retribuzione; anche tali periodi possono essere coperti con riscatto o versamenti volontari.

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