Circolare numero 17 del 24-1-2001
Chiarimenti in ordine agli uffici deputati al ricevimento dei contratti collettivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare richiama gli obblighi di deposito dei contratti collettivi e aziendali rilevanti ai fini previdenziali. Per i contratti ex legge 402/1996 il deposito va effettuato entro 30 giorni presso gli Uffici provinciali del lavoro e presso gli enti previdenziali interessati; per l’INPS, i contratti aziendali vanno depositati presso la Sede competente per gli adempimenti contributivi, mentre per i contratti territoriali è previsto un deposito unico presso specifiche sedi INPS (Roma per i nazionali, capoluogo di regione per i regionali, capoluogo di provincia per i provinciali). Per i contratti di secondo livello con erogazioni legate ai risultati aziendali, il D.L. 67/1997 prevede un regime contributivo speciale ma il deposito deve avvenire solo presso l’Ufficio provinciale del lavoro entro 30 giorni, senza alcun deposito presso l’Istituto.
Deposito dei contratti collettivi e di secondo livello ai fini previdenziali e contributivi
Deposito dei contratti collettivi e dei contratti di secondo livello ai fini previdenziali
La circolare richiama la disciplina sul deposito dei contratti collettivi e aziendali che incidono sulla determinazione della retribuzione imponibile e delle erogazioni escluse dal contributivo. L’obiettivo è quello di assicurare la conoscenza, da parte degli organi pubblici interessati, delle clausole negoziali che hanno effetti diretti in materia previdenziale.
Ambito di applicazione e finalità del deposito
Il documento distingue due gruppi di fattispecie:
- i contratti e accordi collettivi con valenza territoriale o aziendale che contengono clausole utili a individuare gli elementi accessori della retribuzione imponibile ai fini contributivi;
- i contratti di secondo livello che prevedono erogazioni correlate ai risultati aziendali.
Per entrambe le ipotesi il deposito è richiesto come forma di pubblicità e come presupposto per l’applicazione delle discipline agevolative o di calcolo rilevanti ai fini contributivi.
Contratti collettivi ex legge 402/1996
Con riferimento all’art. 3 del D.L. 14 giugno 1996, n. 318, convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, la circolare ricorda che i contratti e gli accordi collettivi contenenti clausole idonee a definire, ai fini contributivi, gli elementi accessori della retribuzione imponibile devono essere depositati:
- a cura delle parti stipulanti;
- presso gli Uffici provinciali del lavoro competenti per territorio;
- presso gli enti previdenziali interessati.
Il deposito deve avvenire entro 30 giorni dalla data della stipulazione.
Modalità operative per il deposito presso l’INPS
La circolare specifica le modalità di deposito presso l’Istituto:
- i contratti e gli accordi aziendali vanno depositati presso la Sede INPS dove vengono effettuati gli adempimenti contributivi;
- per i contratti e gli accordi collettivi di livello territoriale è sufficiente un unico deposito;
- i contratti e gli accordi nazionali devono essere depositati presso la Sede INPS di Via Amba Aradam, 5 - 00187 Roma, che informa le altre agenzie sul territorio nazionale;
- i contratti e gli accordi regionali devono essere depositati presso la Sede INPS della città capoluogo di regione, che trasmette copia alle agenzie della regione;
- i contratti e gli accordi provinciali devono essere depositati presso la Sede INPS del capoluogo di provincia, che trasmette copia alle agenzie della provincia.
Per ulteriori dettagli la circolare rinvia alla circ. n. 195/1996.
Contratti di secondo livello e regime contributivo speciale
La circolare affronta poi l’art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che introduce uno speciale regime contributivo per le erogazioni la cui corresponsione è legata all’andamento aziendale.
Tale norma prevede che siano escluse dalla retribuzione imponibile e dalla retribuzione pensionabile le erogazioni previste da contratti collettivi aziendali o di secondo livello quando siano incerti la corresponsione o l’ammontare.
Per beneficiare di tale regime:
- il contratto deve rientrare tra quelli previsti dal comma 1 dell’art. 2 del D.L. 67/1997;
- il deposito deve essere effettuato dai datori di lavoro o dalle associazioni cui essi aderiscono;
- il deposito deve avvenire presso l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;
- il termine è di 30 giorni dalla stipulazione.
Esclusione del deposito presso l’INPS per i contratti di secondo livello
La circolare precisa in modo espresso che, per i contratti di secondo livello disciplinati dal D.L. 67/1997, non è richiesto alcun deposito presso gli uffici dell’Istituto. L’adempimento è quindi limitato all’Ufficio provinciale del lavoro.
Sintesi operativa
In conclusione, la circolare distingue chiaramente:
- per i contratti rilevanti ai fini dell’individuazione degli elementi accessori imponibili, il deposito va fatto presso l’Ufficio provinciale del lavoro e presso gli enti previdenziali interessati, con specifiche modalità presso l’INPS;
- per i contratti di secondo livello con erogazioni collegate ai risultati aziendali, il deposito è richiesto solo presso l’Ufficio provinciale del lavoro, senza adempimenti presso l’INPS.
Punti principali
Deposito dei contratti collettivi con rilevanza previdenziale
La circolare evidenzia che il deposito dei contratti e accordi collettivi di livello nazionale, regionale, provinciale e dei contratti di secondo livello ha finalità di pubblicità e consente agli organi pubblici interessati di conoscere le clausole aventi diretta rilevanza previdenziale.
Contratti ex art. 3 D.L. 318/1996 e legge 402/1996
Per i contratti e accordi contenenti clausole utili a individuare, ai fini contributivi, gli elementi accessori della retribuzione imponibile, il deposito deve essere effettuato dalle parti stipulanti presso gli Uffici provinciali del lavoro competenti per territorio e presso gli enti previdenziali interessati, entro 30 giorni dalla stipulazione.
Modalità di deposito presso l’INPS
Per l’INPS, i contratti e accordi aziendali devono essere depositati presso la Sede INPS in cui si svolgono gli adempimenti contributivi. Per i contratti territoriali è sufficiente un solo deposito: i contratti nazionali presso la Sede INPS di Roma, Via Amba Aradam 5; i regionali presso la Sede INPS del capoluogo di regione; i provinciali presso la Sede INPS del capoluogo di provincia. Le sedi riceventi trasmettono poi copia alle altre strutture territoriali competenti.
Contratti di secondo livello e D.L. 67/1997
L’art. 2 del D.L. 67/1997 introduce un regime contributivo speciale per le erogazioni legate all’andamento aziendale, escluse dalla retribuzione imponibile e pensionabile quando previste da contratti collettivi aziendali o di secondo livello con importi o corresponsione incerti. Per usufruirne, i contratti devono essere depositati entro 30 giorni presso l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
Esclusione del deposito presso l’Istituto per i contratti di secondo livello
Per i contratti di secondo livello con erogazioni legate ai risultati aziendali non è richiesto alcun deposito presso gli uffici INPS; l’adempimento riguarda solo l’Ufficio provinciale del lavoro.
Tabella riepilogativa finale
La circolare sintetizza che, per la legge 402/1996, il deposito va effettuato presso l’Ufficio provinciale del lavoro e la sede INPS/ente previdenziale competente; per il D.L. 67/1997, il deposito riguarda esclusivamente l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
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