Circolare numero 14 del 23-1-2001
Accordo per il trasferimento delle posizioni assicurative applicabile al personale della Banca Europea degli Investimenti e l'I.N.P.S.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’accordo stipulato tra INPS e Banca Europea per gli Investimenti per consentire il trasferimento integrale delle posizioni assicurative del personale, sia dalla BEI all’INPS sia dall’INPS alla BEI. Sono indicati i beneficiari, le gestioni interessate, le modalità di domanda, i criteri di calcolo dell’onere di riscatto/equivalente attuariale, i termini per le accettazioni e i versamenti, nonché gli effetti giuridici ed economici dei contributi trasferiti. È inoltre chiarito che i coefficienti di tariffa vanno depurati del 5% per le spese tecniche di caricamento e che, in caso di ritardi, si applicano gli interessi al tasso legale vigente in Italia.
Accordo INPS-BEI per il trasferimento delle posizioni assicurative del personale della Banca Europea per gli Investimenti
Accordo INPS-BEI per il trasferimento delle posizioni assicurative del personale della BEI
La circolare illustra l’accordo concluso tra INPS e Banca Europea degli Investimenti per disciplinare il trasferimento delle posizioni assicurative del personale della BEI verso l’INPS e, viceversa, dall’INPS alla BEI. L’intervento si fonda sull’art. 9 del Trattato di Roma del 25 marzo 1957, ratificato con legge n. 1203 del 14 ottobre 1957, e sull’art. 79/1 del regolamento pensionistico del personale BEI.
Ambito soggettivo e oggetto del trasferimento
L’accordo si applica ai soggetti per i quali non sia stata già liquidata una pensione con decorrenza anteriore alla domanda di trasferimento, indipendentemente dal fatto che i requisiti assicurativi risultino già maturati. Il trasferimento riguarda sempre l’intera posizione assicurativa e non singole parti di essa.
Trasferimento delle posizioni dalla BEI all’INPS
Il personale BEI può chiedere il trasferimento della posizione assicurativa maturata presso la Banca all’INPS. Il trasferimento può operare verso:
- il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD),
- le gestioni dei lavoratori autonomi,
- i fondi speciali gestiti dall’INPS.
In caso di iscrizione in più gestioni, il trasferimento opera nel FPLD. La domanda viene presentata alla BEI, che la trasmette all’INPS. Quest’ultimo, ricevuta la richiesta, determina l’ammontare da trasferire al netto delle spese di caricamento secondo i criteri dell’equivalente attuariale o del riscatto contributivo, a seconda che i periodi interessati siano valutabili con sistema retributivo o contributivo.
Per i periodi valutabili con il sistema retributivo, il calcolo avviene secondo i coefficienti previsti dalla legge n. 1338/1962; per quelli contributivi si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel fondo destinatario, con rivalutazione del montante ai sensi dell’art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 184/1997. I contributi trasferiti producono effetti giuridici ed economici dalla data di presentazione della domanda.
Trasferimento delle posizioni dall’INPS alla BEI
Il trasferimento verso la BEI può essere richiesto dal personale in servizio al momento della domanda, per i periodi assicurativi accreditati presso l’INPS che non abbiano dato luogo a liquidazione di pensione. La domanda deve essere presentata direttamente all’INPS e per conoscenza alla BEI.
La BEI richiede all’INPS l’equivalente attuariale della posizione costituita nel fondo interessato, comprensiva di contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa e da riscatto. Anche in questo caso il calcolo si basa sulle norme del fondo interessato alla data della domanda e sui coefficienti dell’art. 13 della legge n. 1338/1962. Per i periodi valutabili con sistema contributivo si applica l’art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 184/1997.
L’INPS comunica all’assicurato e alla BEI l’importo da trasferire entro 60 giorni dalla ricezione dell’accettazione del richiedente e provvede al trasferimento entro i tre mesi successivi. Le somme trasferite non possono comunque superare l’onere di riscatto calcolato dalla BEI secondo il proprio regolamento.
Criteri di calcolo, spese tecniche e rivalutazione
La circolare precisa che i coefficienti di tariffa previsti dai decreti ministeriali attuativi dell’art. 13 della legge n. 1338/1962 (D.M. 19 dicembre 1981 e D.M. 28 febbraio 1988) devono essere ridotti del 5% per tener conto delle spese tecniche di caricamento.
Per i periodi valutabili con il sistema retributivo si fa riferimento all’equivalente attuariale della quota di pensione corrispondente alla posizione assicurativa trasferita; per i periodi contributivi si applicano le regole del riscatto di cui al D.Lgs. n. 184/1997. La data rilevante per i parametri di calcolo è sempre quella di presentazione della domanda di trasferimento.
Accettazione, versamenti e conseguenze del ritardo
L’accettazione da parte dell’assicurato deve intervenire entro 30 giorni dalla notifica, a pena di decadenza. Nel trasferimento BEI→INPS, la BEI versa all’INPS le somme dovute secondo le scadenze previste nell’accordo; nel trasferimento INPS→BEI, l’INPS versa alla BEI entro 60 giorni dall’accettazione.
Se il versamento avviene oltre il termine, la somma dovuta è maggiorata degli interessi al tasso legale annuo vigente in Italia dal giorno successivo alla scadenza fino alla valuta di accredito. Inoltre, se la somma trasferita dalla BEI è inferiore all’importo notificato dall’INPS, l’assicurato può integrare a proprio carico l’importo mancante con le modalità previste per i riscatti. Se l’integrazione non avviene, la posizione assicurativa viene costituita in misura ridotta.
Decorrenza dell’accordo
L’accordo entra in vigore dal primo giorno del mese successivo alla firma del 24 novembre 2000.
Punti principali
Presupposti normativi e finalità dell'accordo
L'accordo è stato autorizzato con deliberazione n. 444 del 4 ottobre 2000 e sottoscritto il 24 novembre 2000 in attuazione dell'art. 9 del Trattato di Roma del 25 marzo 1957 e dell'art. 79/1 del regolamento pensionistico del personale BEI. La finalità è rendere possibile la ricongiunzione o il trasferimento delle posizioni assicurative maturate dal personale BEI, con disciplina delle relative modalità operative.
Beneficiari e carattere integrale del trasferimento
Possono accedere al trasferimento i soggetti ai quali non sia stata già liquidata una pensione con decorrenza anteriore alla domanda, a prescindere dal possesso dei requisiti assicurativi. Il trasferimento riguarda l'intera posizione assicurativa e non singole quote o frazioni di essa.
Trasferimento dei contributi dalla BEI all'INPS
Il personale BEI può chiedere il trasferimento della posizione assicurativa verso il FPLD, le gestioni dei lavoratori autonomi e i fondi speciali gestiti dall'INPS; in caso di iscrizione in più gestioni, il trasferimento opera nel FPLD. La domanda va presentata alla BEI, che la trasmette all'INPS. L'INPS determina l'importo da trasferire al netto delle spese di caricamento, applicando i criteri dell'equivalente attuariale per i periodi valutabili con sistema retributivo o le regole del riscatto contributivo per i periodi valutabili con sistema contributivo. I contributi trasferiti producono effetti giuridici ed economici dalla data di presentazione della domanda.
Trasferimento dei contributi dall'INPS alla BEI
Il personale BEI in servizio al momento della domanda può chiedere il trasferimento all'istituto europeo dei periodi assicurativi accreditati presso l'INPS e non già pensionati. La domanda va presentata direttamente all'INPS e per conoscenza alla BEI. La BEI comunica l'onere di riscatto calcolato secondo il proprio regolamento; l'INPS notifica l'importo dovuto e, dopo l'accettazione dell'interessato, versa le somme alla BEI entro i termini previsti.
Calcolo degli importi e spese di caricamento
Per entrambe le direzioni di trasferimento, i coefficienti di tariffa previsti dai decreti ministeriali attuativi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 devono essere depurati del 5% per tenere conto delle spese tecniche di caricamento. Per i periodi valutabili con sistema retributivo si usa l'equivalente attuariale calcolato alla data della domanda; per quelli contributivi si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 184/1997, con rivalutazione del montante individuale ex art. 2, comma 5.
Termini, accettazione e interessi di mora
L'accettazione dell'interessato deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica, a pena di decadenza. Per il flusso BEI→INPS, la BEI versa all'INPS secondo le scadenze dell'accordo; per il flusso INPS→BEI, l'INPS versa entro 60 giorni dall'accettazione. In caso di ritardo, le somme dovute sono maggiorate degli interessi al tasso legale annuo vigente in Italia dal giorno successivo alla scadenza fino alla valuta di accredito.
Integrazione a carico dell'assicurato e riduzione della posizione
Se la somma trasferita dalla BEI è inferiore a quella notificata dall'INPS, l'assicurato può integrare con versamento a proprio carico secondo le modalità dei riscatti. Se non integra e l'importo versato è inferiore a quello calcolato, la posizione assicurativa viene costituita in misura corrispondentemente ridotta. In caso di trasferimento dall'INPS alla BEI, i versamenti effettuati nei termini danno luogo alla posizione assicurativa secondo le norme BEI.
Decorrenza dell'accordo
L'accordo entra in vigore dal primo giorno del mese successivo alla firma del 24 novembre 2000.
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