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Circolare

Circolare numero 12 del 22-1-2001

Istruzioni per le trattenute sindacali in favore della C.U.B. sulle prestazioni temporanee.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata il 5 dicembre 2000 tra INPS e Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) per trattenere e riversare i contributi sindacali sulle prestazioni di mobilità, integrazione salariale e disoccupazione. Vengono indicati i soggetti ammessi, le modalità di rilascio e conservazione della delega, le percentuali di trattenuta, le regole per revoca e validità, gli adempimenti delle sedi e dei datori di lavoro, nonché le istruzioni contabili con i conti di nuova istituzione e l’elenco delle federazioni aderenti con i relativi codici e riferimenti bancari.

Convenzione INPS-CUB per la riscossione delle quote associative sui trattamenti previdenziali

Convenzione INPS-C.U.B. per la riscossione dei contributi sindacali

La circolare dà attuazione alla convenzione sottoscritta il 5 dicembre 2000 tra INPS e Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni previdenziali, delle quote associative sindacali dovute dagli iscritti alle federazioni aderenti. Il documento disciplina i soggetti interessati, le modalità di delega, le percentuali di trattenuta, gli adempimenti operativi e la rilevazione contabile.

Ambito di applicazione e prestazioni interessate

Possono aderire alla trattenuta sindacale i lavoratori aventi titolo a:

  • indennità di mobilità;
  • trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale.

La convenzione opera anche nei casi di pagamento diretto dell’integrazione salariale da parte dell’INPS. La finalità è consentire il versamento dei contributi associativi a favore delle federazioni aderenti alla C.U.B. tramite trattenuta sulle indennità spettanti.

Delega sindacale: forma, requisiti e validità

Il versamento avviene esclusivamente mediante delega personale volontaria sottoscritta dal titolare della prestazione e inserita nel modulo INPS di domanda della prestazione. La delega deve essere contestuale alla domanda e, oltre alla firma del lavoratore, deve recare:

  • il timbro di una federazione aderente alla C.U.B.;
  • la firma di un rappresentante della federazione espressamente autorizzato.

La Confederazione viene identificata nella delega con un apposito codice assegnato dall’INPS. La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta.

Nei casi di trattamento di integrazione salariale pagato direttamente dall’INPS, il datore di lavoro deve comunicare i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori contestualmente agli elenchi dei beneficiari, e conservare le deleghe ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Revoca, nuova delega e contestazioni

Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all’anno, è possibile revocare la delega o presentare una nuova delega entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende revocare o modificare la trattenuta.

Nei casi di CIG con pagamento diretto e delega depositata presso il datore di lavoro, la revoca o la nuova delega deve essere consegnata al datore di lavoro, che provvede a comunicarne i dati all’INPS secondo le modalità previste. Anche tali documenti devono essere conservati dal datore di lavoro.

Se la delega è assente, irregolare o incompleta, oppure se il lavoratore contesta di non averla rilasciata, l’INPS cessa le trattenute dal mese successivo alla comunicazione della contestazione. In tali casi l’organizzazione sindacale che ha ricevuto le somme è tenuta a restituirle ai lavoratori interessati.

Misura dei contributi sindacali

La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale rispetto alla prestazione previdenziale, ed essere uguale per tutti gli iscritti dell’organizzazione per ciascun tipo di prestazione. La C.U.B. ha comunicato le seguenti percentuali:

  • 1% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
  • 1% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
  • 1% sui restanti trattamenti, cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili;
  • 0,75% sul sussidio per lavori socialmente utili.

La circolare precisa che la CUB deve comunicare annualmente all’INPS Sede Centrale la misura percentuale applicabile.

Adempimenti delle sedi INPS e flussi informativi

Le Agenzie INPS che liquidano le prestazioni devono:

  • versare alla C.U.B. gli importi trattenuti sui pagamenti effettuati;
  • trasmettere alla C.U.B. gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e gli importi trattenuti;
  • tenere conto della distinzione tra prestazioni pagate direttamente dall’Istituto e prestazioni pagate tramite organo erogatore.

Gli elenchi sono compilati:

  • in ordine di azienda per i trattamenti di Cassa integrazione guadagni;
  • in ordine di Ufficio di collocamento per le indennità di mobilità e di disoccupazione.

I versamenti avvengono senza interessi, dedotte le spese di servizio e le eventuali trattenute già versate e non dovute. Le somme devono essere trasferite mediante bonifico su apposito conto corrente bancario indicato dalla C.U.B.

Aspetti economici e costi del servizio di esazione

Il costo del servizio di esazione viene determinato dagli uffici competenti dell’Istituto sulla base di criteri di contabilità industriale. La metodologia indicata considera il costo medio per minuto della risorsa umana dedicata, incrementato della quota per costi generali e di funzionamento dei centri di costo, e il tempo medio necessario per la gestione della singola delega.

Per la presente convenzione:

  • il tempo medio di gestione complessiva della singola delega è pari a 0,95 minuti;
  • il costo del servizio è pari a L. 1.327 per singola delega.

Le spese di esazione del contributo associativo sono a carico della C.U.B. e l’accordo pone a suo carico anche ogni altro eventuale onere, compresi quelli verso terzi, derivanti dall’applicazione della convenzione. Inoltre, la C.U.B. deve rimborsare, su richiesta specifica, le spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie attinenti la legittimità, l’efficacia o l’applicazione dell’accordo.

Istruzioni contabili e conti di nuova istituzione

Per la rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei relativi versamenti a favore delle federazioni aderenti alla C.U.B. sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA 27/28, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
  • GPA 37/28, per l’accreditamento dei contributi sindacali alle federazioni aderenti;
  • GPA 18/27, per la rilevazione del debito verso le federazioni aderenti alla C.U.B.

I pagamenti alle federazioni sono imputati a debito del conto GPA 18/27; l’eventuale saldo a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio. Le somme relative al rimborso delle spese di esazione e alla relativa IVA sono imputate ai conti già esistenti GPA 24/42 e GPA 24/25.

Per gli ulteriori aspetti procedurali e contabili si rinvia alle disposizioni contenute nel punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.

Durata dell’accordo e rinnovo

L’accordo è efficace dalla data di stipula e ha validità fino al 31 dicembre 2002. Si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno di ciascun anno. È prevista la revisione dell’accordo su richiesta di una delle parti, qualora se ne presenti la necessità nel corso dell’esecuzione.

Federazioni aderenti e codici

L’allegato 3 riporta l’elenco delle federazioni aderenti alla C.U.B. con i codici INPS e le specifiche bancarie per l’accredito. Tra le sigle indicate figurano:

  • A.LL.C.A.;
  • COBAS P.T.;
  • C.S.S.;
  • CUB-Edili;
  • CUB-Informazione;
  • CUB-Sallca;
  • CUB-Scuola;
  • CUB-Tessili;
  • FLAICA Uniti;
  • FLMU Uniti;
  • FLTU;
  • RdB Federazione LSU;
  • RdB Federazione Energia;
  • RdB Trasporti;
  • RdB Pubblico Impiego;
  • RdB Servizi;
  • SULTA.

Per ciascuna federazione sono indicati anche denominazione, indirizzo, codice fiscale, numero di conto corrente e banca di riferimento.

Punti principali

Ambito della convenzione e prestazioni interessate

La convenzione consente all’INPS di riscuotere per conto della C.U.B. le quote associative trattenendole sulle prestazioni previdenziali spettanti ai lavoratori. Riguarda l’indennità di mobilità, i trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali, e i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, compresi i casi di pagamento diretto da parte dell’Istituto.

Modalità di adesione e validità della delega

Il versamento avviene mediante delega personale volontaria sottoscritta dal titolare della prestazione e inserita nel modulo di domanda. La delega deve riportare il timbro di una Federazione aderente alla C.U.B. e la firma di un rappresentante autorizzato; nei casi di CIG con pagamento diretto il datore di lavoro comunica i dati della delega all’INPS e conserva la documentazione. La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta e, per prestazioni superiori all’anno, può essere revocata o sostituita entro il 20 ottobre dell’anno precedente.

Misura dei contributi trattenuti

La quota da trattenere deve essere espressa in percentuale nella delega ed essere uguale per tutti gli iscritti della singola organizzazione, distinta per tipo di prestazione. La C.U.B. comunica le percentuali applicabili: 1% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti; 1% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti indicati; 0,75% sul sussidio per lavori socialmente utili.

Adempimenti di INPS, datori di lavoro e federazioni

Le Sedi/Agenzie INPS inviano alle federazioni aderenti gli elenchi dei beneficiari per cui sono state effettuate le trattenute, con dati anagrafici e importi, e provvedono al riversamento delle somme. In caso di delega mancante o irregolare, o di contestazione da parte del lavoratore, la trattenuta cessa dal mese successivo alla comunicazione. Se la delega viene revocata, annullata o varia la prestazione, l’organizzazione sindacale deve restituire le somme trattenute al lavoratore.

Aspetti contabili e costi del servizio

Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA 18/27, GPA 27/28 e GPA 37/28; i versamenti alle federazioni sono imputati al debito sul conto GPA 18/27. Le spese di esazione e la relativa IVA sono imputate ai conti GPA 24/42 e GPA 24/25. Il costo del servizio è determinato in L. 1.327 per delega, sulla base di un tempo medio di gestione di 0,95 minuti.

Durata dell’accordo e rinnovo

L’accordo è efficace dalla data di stipula e resta valido fino al 31 dicembre 2002, con rinnovo tacito annuale salvo disdetta da comunicare con raccomandata A/R entro il 30 giugno di ciascun anno. È prevista anche la possibilità di revisione su richiesta di una delle parti.

Federazioni aderenti e riferimenti bancari

L’allegato 3 elenca le federazioni aderenti alla C.U.B. con i rispettivi codici INPS e specifiche bancarie, da utilizzare per l’accredito dei contributi riscossi. L’elenco comprende, tra le altre, A.LL.C.A., COBAS P.T., C.S.S., CUB-Edili, CUB-Informazione, CUB-Sallca, CUB-Scuola, CUB-Tessili, FLAICA Uniti, FLMU Uniti, FLTU, RdB Federazione LSU, RdB Energia, RdB Trasporti, RdB Pubblico Impiego, RdB Servizi e SULTA.

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