Cassazione Penale, Ordinanza n. 30595/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità. Ha rilevato che la motivazione della sentenza di appello era completa e non manifestamente illogica nel negare la particolare tenuità del fatto, in ragione della durata dell'allontanamento, della mancanza di giustificazione, dell'ampiezza dell'autorizzazione concessa per motivi di lavoro e dei precedenti penali. Sono state applicate le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per il delitto di evasione. La vicenda concreta riguarda un allontanamento dall'abitazione, da cui l'imputato era sottoposto a una restrizione, durato circa due ore e privo di giustificazione; il ricorrente contestava, in sostanza, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per genericità, osservando che la Corte d'appello aveva già escluso in modo completo e non manifestamente illogico l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. valorizzando la durata dell'allontanamento, l'assenza di giustificazione, il fatto che l'imputato fosse comunque autorizzato ad allontanarsi dall'abitazione per lavoro in una fascia oraria ampia e la presenza di precedenti penali, ancorché risalenti.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché l'allontanamento, durato due ore e privo di giustificazione, non era compatibile con una valutazione di minima offensività; rilevano anche i precedenti penali e il contesto complessivo della condotta.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze processuali previste dalla norma.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure già disattese dai giudici di merito.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la durata dell'allontanamento, l'assenza di giustificazione, il contesto autorizzatorio complessivo e i precedenti penali possono escludere la particolare tenuità del fatto, anche in presenza di una condotta non particolarmente estesa nel tempo.
- Quando la decisione di merito sulla non particolare tenuità del fatto è sorretta da motivazione completa e non manifestamente illogica, la Corte di cassazione non può sostituire una diversa valutazione di merito.
- Nei reati di evasione, un allontanamento non autorizzato o privo di giustificazione, pur temporalmente limitato, può essere ritenuto incompatibile con il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
Come è indicizzato
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