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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30595/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità. Ha rilevato che la motivazione della sentenza di appello era completa e non manifestamente illogica nel negare la particolare tenuità del fatto, in ragione della durata dell'allontanamento, della mancanza di giustificazione, dell'ampiezza dell'autorizzazione concessa per motivi di lavoro e dei precedenti penali. Sono state applicate le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per il delitto di evasione. La vicenda concreta riguarda un allontanamento dall'abitazione, da cui l'imputato era sottoposto a una restrizione, durato circa due ore e privo di giustificazione; il ricorrente contestava, in sostanza, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per genericità, osservando che la Corte d'appello aveva già escluso in modo completo e non manifestamente illogico l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. valorizzando la durata dell'allontanamento, l'assenza di giustificazione, il fatto che l'imputato fosse comunque autorizzato ad allontanarsi dall'abitazione per lavoro in una fascia oraria ampia e la presenza di precedenti penali, ancorché risalenti.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché l'allontanamento, durato due ore e privo di giustificazione, non era compatibile con una valutazione di minima offensività; rilevano anche i precedenti penali e il contesto complessivo della condotta.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze processuali previste dalla norma.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure già disattese dai giudici di merito.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la durata dell'allontanamento, l'assenza di giustificazione, il contesto autorizzatorio complessivo e i precedenti penali possono escludere la particolare tenuità del fatto, anche in presenza di una condotta non particolarmente estesa nel tempo.
  • Quando la decisione di merito sulla non particolare tenuità del fatto è sorretta da motivazione completa e non manifestamente illogica, la Corte di cassazione non può sostituire una diversa valutazione di merito.
  • Nei reati di evasione, un allontanamento non autorizzato o privo di giustificazione, pur temporalmente limitato, può essere ritenuto incompatibile con il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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