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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29520/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per tentata estorsione aggravata dall'uso del metodo mafioso. Contestano la responsabilità personale soprattutto in relazione all'attendibilità e alle incertezze del racconto della persona offesa, la scarsa o contraddittoria individuazione fotografica e il mancato riconoscimento in dibattimento, la mancanza di riscontri oggettivi su circostanze indicate dalla vittima e la non dimostrata consapevolezza di una finalità mafiosa/di appartenenza a Cosa Nostra; Sortino contesta inoltre il rigetto delle attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi come infondati e ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale e della Corte d'appello. I giudici di legittimità hanno ritenuto pienamente attendibili le dichiarazioni della persona offesa, valorizzando riscontri oggettivi: la pregressa azione "apritrice" di La Rosa (già riconosciuto come esponente mafioso con sentenza passata in giudicato e dalle dichiarazioni di collaboratori), la circostanza antecedente dell'incontro in cui si parlò di "mettersi a posto" e la successiva visita di tre soggetti che sollecitarono subappalti; l'identificazione fotografica dei due imputati in fase investigativa; la consegna alla vittima di visure camerali e documentazione delle ditte degli imputati. La Corte ha confermato la sussistenza dell'aggravante della pluralità di persone e dell'uso del "metodo mafioso" (riconoscendone il carattere oggettivo e la possibile manifestazione anche in forma implicita), ha applicato la comunicabilità delle aggravanti ai concorrenti (art. 59, 2° comma c.p.) e ha osservato che l'aggravante dell'appartenenza mafiosa era dimostrata quanto meno con riferimento a La Rosa e nota ai coimputati. La pena è stata ritenuta nei limiti minimi; il rigetto dei ricorsi ha comportato la condanna al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen. richiamato dall'art. 629 cod. pen.

    la circostanza dell'appartenenza a organizzazione mafiosa viene presa in considerazione in relazione al delitto di estorsione richiamato dall'art. 629; la Corte ha ritenuto provato lo status mafioso del coimputato La Rosa e ne ha valorizzato la rilevanza ai fini dell'aggravante

  • art. 629, secondo comma, cod. pen.

    prevede l'aumento di pena per l'estorsione commessa in concorso e, fra le aggravanti, la pluralità di persone riunite; la Corte ha ritenuto sussistente tale aggravante per la contemporanea presenza e azione dei più soggetti

  • art. 59, secondo comma, cod. pen.

    consente la comunicabilità delle circostanze aggravanti tra concorrenti quando uno dei concorrenti le abbia concretamente determinate o fosse noto il suo carattere; la Corte l'ha applicata per estendere la rilevanza della caratura mafiosa del La Rosa anche agli altri imputati quando ne erano consapevoli

  • art. 133 cod. pen.

    norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha valutato le circostanze previste dall'art.133 e ritenuto che elementi ritenuti prevalenti (gravità del fatto e contributo concorsuale) giustificassero il diniego delle attenuanti

Massime di principio

  • La valutazione dell'attendibilità della persona offesa è questione di fatto: la Cassazione non sostituisce il giudizio dei giudici di merito salvo manifeste contraddizioni o ragionamenti meramente congetturali.
  • La presenza di riscontri oggettivi (identificazioni fotografiche nelle indagini, consegna di documenti/visure, collegamenti temporali fra incontri) rafforza la credibilità della vittima e può sopperire a imprecisioni o incertezze nel racconto.
  • Il "metodo mafioso" può manifestarsi anche in forma implicita o "silente": frasi che rimandano a una "messa a posto" o l'allusione all'autorizzazione di clan locali, inserite in un contesto ambientale noto, possono integrare l'aggravante di stampo mafioso.
  • La caratura mafiosa di un coautore, se nota o dimostrata, può essere comunicata agli altri concorrenti ai sensi dell'art.59 c.p., quando è provata la consapevolezza degli altri individui circa la natura criminale del coautore.
  • Il mancato riconoscimento in dibattimento non esclude di per sé la rilevanza di un'identificazione fotografica compiuta in fase investigativa, soprattutto se accompagnata da altri riscontri concreti.
  • Il rigetto delle attenuanti generiche è soggetto a ampia valutazione discrezionale del giudice di merito: è sufficiente che egli indichi il criterio (tra quelli dell'art.133) ritenuto prevalente per motivare il diniego.

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