Cassazione Penale, Sentenza n. 20835/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado e aveva concesso la sospensione condizionale della pena. Il ricorrente deduce: 1) violazione dell'art. 37 L. 689/1981 per avere la Corte d'appello introdotto una soglia di punibilità non prevista (avendo ritenuto come parametro il doppio di €2.582,28 ossia €5.164,56); 2) vizi di motivazione per incoerenza nella indicazione della soglia di punibilità; 3) illogicità della motivazione circa l'ammontare dei contributi dovuti, denunciando l'automaticità riconosciuta tra omessa presentazione delle denunce Uni-Emens e totale omissione dei versamenti, nonostante la presenza di buste paga; 4) travisamento della prova per mancato accertamento INPS sui contributi effettivamente versati; 5) carenza di motivazione sul dolo specifico, atteso che la tenuta delle denunce era stata delegata al commercialista, che vi erano rassicurazioni sull'esecuzione delle denunce, e che l'imputato avrebbe compiuto sforzi finanziari per mantenere gli impegni della società.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo in relazione al quinto motivo (carenza di motivazione sulla sussistenza del dolo specifico) e infondato nel resto. In particolare: la Corte ha confermato la corretta interpretazione dell'art. 37 (soglia di punibilità pari al maggiore importo tra €2.582,28 mensili e il 50% dei contributi dovuti), e ha ritenuto provata l'omissione delle denunce Uni-Emens e il superamento delle soglie relative alle mensilità contestate. Tuttavia ha rilevato che la Corte d'appello non si è confrontata adeguatamente con le censure difensive circa le rassicurazioni del commercialista e l'assenza di consapevolezza/volizione dell'imputato, per cui la motivazione sul dolo specifico è carente. Inoltre, è intervenuta la prescrizione per la mensilità di gennaio 2016. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente al reato relativo alla mensilità di gennaio 2016 (estinto per prescrizione) e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste per il residuo reato; il resto del ricorso è respinto.
Norme richiamate
art. 37, legge n. 689/1981
"il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie"
La Corte interpreta la norma nel senso che la rilevanza penale sussiste quando l'omissione determina l'omesso versamento per un importo mensile non inferiore al maggiore tra €2.582,28 e il 50% dei contributi complessivamente dovuti; l'omessa presentazione delle denunce Uni-Emens integra la fattispecie perché priva l'INPS della possibilità di conoscere la posizione debitoria.
art. 157 e art. 161 cod. pen.
citati ai fini della prescrizione (termine ordinario e cause di sospensione/interruzione)
Applicazione delle regole sulla prescrizione: il delitto si prescrive nel termine complessivo previsto dalla normativa vigente ratione temporis, tenendo conto degli atti interruttivi e dei periodi di sospensione (es. 64 giorni di sospensione per emergenza sanitaria nel caso concreto), con conseguente estinzione per prescrizione della mensilità di gennaio 2016.
Massime di principio
- L'art. 37 L. 689/1981 richiede il dolo specifico di evasione: è necessario che il datore di lavoro persegua la finalità di non versare in tutto o in parte i contributi; la semplice negligenza o il dolo generico non sono sufficienti.
- La soglia di punibilità va calcolata come il maggiore tra una soglia fissa mensile (€2.582,28) e il 50% dei contributi complessivamente dovuti: per imprese molto piccole occorre comunque superare la soglia fissa per integrare il reato.
- L'omessa presentazione delle denunce Uni-Emens è rilevante di per sé perché impedisce all'INPS di conoscere la posizione debitoria; pertanto può fondare l'accusa quando risulti dall'istruttoria che i contributi non sono stati versati.
- Le buste paga non hanno valore probatorio decisivo per dimostrare l'effettivo versamento dei contributi quando esistono elementi processuali contrari che indicano la mancata corresponsione; è necessario un accertamento INPS o elementi idonei a provare i versamenti effettuati.
- In sede di giudizio di merito il giudice deve confrontarsi esplicitamente con le censure difensive relative alla consapevolezza/volizione dell'imputato (es. delega al commercialista, rassicurazioni ricevute); la mancata valutazione di tali elementi può comportare carenza di motivazione e rinvio.
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerati atti interruttivi e periodi di sospensione (ad es. sospensione dovuta ad emergenza sanitaria), per cui le azioni difensive e i ritardi processuali possono incidere sull'eventuale estinzione del reato.
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