Cassazione Penale, Sentenza n. 19354/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Perugia che convalidava l'arresto ai fini di esecuzione di un mandato di arresto europeo (per furto aggravato e lesioni) ma non disponeva la custodia cautelare richiesta per la consegna. Il ricorso deduceva violazione dell'art. 9 della L. n. 69/2005: a parere del ricorrente la Corte di appello avrebbe dovuto applicare misura cautelare personale perché lo stato di detenzione per altra causa non esclude di per sé il pericolo di fuga e, anzi, i precedenti e gli spostamenti del prevenuto dimostrerebbero un concreto rischio di fuga; inoltre la valutazione del pericolo di fuga deve tenere conto del momento in cui la consegna sarà eseguita, e non sono decisivi l'assenso alla consegna o la fissazione dell'udienza. La difesa ha sottolineato la presunzione di innocenza, la necessità di limitare al massimo gli interventi sulla libertà personale, ha osservato che il mandato di arresto europeo non deve necessariamente indicare esigenze cautelari e ha contestato la solidità della prova a fondamento della richiesta di consegna.
La decisione
La Corte di legittimità ha respinto il ricorso del Procuratore Generale. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello non fosse meramente apparente: quest'ultima aveva motivato la mancata applicazione della custodia cautelare osservando che il consegnando era già ristretto in esecuzione di una condanna definitiva con termine di pena al 04/04/2028, senza concreta possibilità di liberazione immediata, e che la consegna poteva avvenire in tempi brevi (udienza fissata), riducendo il rischio concreto di fuga. La Cassazione ha inoltre ricordato che il sindacato in sede di legittimità è limitato agli errori di diritto e all'eventuale inesistenza o apparenza della motivazione; nel caso in esame non sussistevano tali vizi, per cui l'ordinanza impugnata è stata confermata e non è stata disposta la custodia cautelare.
Norme richiamate
L. n. 69/2005, art. 9
Stabilisce che la Corte d'appello, sentito il Procuratore generale, deve motivatamente applicare la misura coercitiva se necessaria per garantire che la persona richiesta non si sottragga alla consegna; la valutazione delle esigenze cautelari è specifica per la procedura del mandato di arresto europeo.
L. n. 69/2005, art. 10, comma 1
Riferita alla possibilità di rinuncia/assenso alla consegna da parte del consegnando; il testo della sentenza segnala che la Corte d'appello ha preso atto dell'assenso e della rinuncia al beneficio, ma ha comunque valutato la sussistenza del pericolo di fuga.
L. n. 69/2005, art. 24
Prevede il rinvio della consegna per consentire l'esecuzione di pena già inflitta in Italia: la sospensione dell'efficacia della misura cautelare fino all'esaurimento della detenzione esecutiva viene richiamata nella valutazione del rischio di fuga.
L. n. 69/2005, art. 13
Richiamato insieme all'art. 9 in relazione agli effetti del rinvio della consegna e alla sospensione delle misure cautelari già applicate.
Codice di procedura penale, art. 273 e art. 274
Richiamati come principi generali sulle misure cautelari e sulle esigenze che legittimano l'emissione di provvedimenti cautelari per fatti diversi; la massima di giurisprudenza citata considera che lo status detentionis non osti automaticamente all'emissione di altra misura cautelare per diverso fatto.
Codice di procedura penale, art. 719
Indica il rimedio in sede di cassazione avverso provvedimenti relativi a misure cautelari nel procedimento del mandato di arresto europeo: il sindacato è limitato agli errori di legge.
Massime di principio
- Nella procedura di mandato di arresto europeo la valutazione dell'applicazione di misure cautelari personali è finalizzata specificamente a garantire l'effettiva consegna allo Stato richiedente e deve essere motivata dalla Corte d'appello.
- Lo stato di detenzione per altra causa non esclude in astratto la possibilità di disporre una nuova misura cautelare per diverso fatto, ma l'assenza di rilascio imminente e la coincidenza temporale con la consegna possono ridurre o escludere il rischio concreto di fuga.
- L'assenso del consegnando alla consegna e la fissazione rapida dell'udienza di decisione sono elementi rilevabili, ma non determinano automaticamente l'assenza di pericolo di fuga; la valutazione resta caso per caso e deve essere esplicitamente motivata.
- In sede di legittimità (Cassazione) il sindacato sulle misure cautelari per il mandato di arresto europeo è limitato agli errori di diritto e alla nullità o apparenza della motivazione; non può essere un riesame libero dei fatti.
- Fattori concreti quali mancanza di legami stabili, pluralità di precedenti e spostamenti frequenti possono integrare il pericolo di fuga; tuttavia l'esistenza di una detenzione esecutiva con termine non prossimo può prevalere nella valutazione e legittimare la non applicazione della custodia cautelare.
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