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Sentenza

Sentenza n. 14775/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - del provvedimento del 12.2.2026 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha rigettato l’istanza del 24 novembre 2025 volta ad ottenere la rateizzazione del debito scaturente dalla sentenza della Corte dei Conti.

Giustizia amministrativa202603485

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli su un'istanza di transazione o rateizzazione di un debito erariale derivante da una sentenza della Corte dei Conti

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il diniego del 12 febbraio 2026 con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva respinto l'istanza del 24 novembre 2025 volta a ottenere la transazione o la rateizzazione del debito erariale derivante dalla sentenza n. 68/2015 della Terza Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello della Corte dei Conti. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e chiesto il rigetto del ricorso. La controversia si è incentrata sulla natura della posizione giuridica della società e sulla qualificazione del diniego: se espressione di un potere pubblicistico, lesivo di un interesse legittimo pretensivo, oppure manifestazione dell'autonomia negoziale dell'amministrazione, incidente su un diritto soggettivo. Il TAR ha richiamato il precedente giudizio tra le stesse parti relativo al silenzio sull'istanza di transazione o rateizzazione, nel quale aveva ritenuto che l'obbligo dedotto fosse un obbligo a contrarre o a intraprendere una trattativa, riconducibile al terreno civilistico.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha ritenuto che la richiesta di transazione o rateizzazione non riguardi l'esercizio di un potere autoritativo, ma l'eventuale obbligo dell'amministrazione di contrarre o avviare una trattativa, nell'ambito della propria autonomia negoziale. Di conseguenza, la posizione della società è qualificata come diritto soggettivo e la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 11 c.p.a. per l'eventuale riassunzione davanti al giudice ordinario e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle amministrazioni resistenti, liquidate complessivamente in 2.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    eventuale riassunzione davanti al giudice ordinario

    In caso di declaratoria di difetto di giurisdizione, il giudice amministrativo assegna alle parti il termine per la riassunzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti processuali secondo le condizioni previste dalla legge.

Massime di principio

  • La controversia relativa alla richiesta di transazione o rateizzazione di un debito erariale, quando l'amministrazione agisce nell'ambito della propria autonomia negoziale, non attiene all'esercizio di un potere pubblicistico e non radica la giurisdizione del giudice amministrativo.
  • L'eventuale pretesa del privato a ottenere dall'amministrazione la stipulazione di un accordo o l'avvio di una trattativa costituisce una posizione di diritto soggettivo, riconducibile alla giurisdizione ordinaria, e non un interesse legittimo pretensivo.
  • Il diniego con cui l'amministrazione rifiuta una proposta di transazione o rateizzazione di un debito, se espressione della sua autonomia negoziale e non di un potere autoritativo, non è un provvedimento amministrativo impugnabile davanti al giudice amministrativo; la relativa controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.
  • Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione, deve assegnare alle parti i termini di legge per l'eventuale riassunzione davanti al giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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